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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 08586/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 427/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA],32, IS.

I, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1940/2022 depositata il 23/05/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Consigliere d esignato dalla Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere un'equa riparazione per l'eccessiva durata di un giudizio civile – avente ad oggetto l’opposizione a delibera assembleare -instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli con atto di citazione notificato il 28.06.2014 e definito con sentenza del 27.07.2021, passata in giudicato.

1.1. Il Consigliere d esignato ha osservato in proposito che il processo presupposto alla data del 31.10.2016 non aveva ancora superato il termine di durata ragionevole di tre anni exart. 2, comma 2-bis, legge 89\2001, né era stato già assunto in decisione.

Di conseguenza – secondo il giudice della fase monitoria – non trova applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 6, comma 2-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89,a mente del quale: «Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2».

Da ciò deriva che la domanda di equa riparazione nel caso di specie nonè ammissibile, a norma dell'art. 2, comma 1, in quanto dai verbali di causa non emerge che l'istante abbia formulato un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis.

Ha aggiunto il giudice monocratico che costituisce rimedio preventivo la formulazione di «richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'art. 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis».

2. Con decreto n. 1940/2022 la Corte d’Appello di Napoli in composizione collegiale rigettava l’opposizione, osservando che: la legge Pinto prescrive quale rimedio preventivo la proposizione della «istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis», a prescindere e indipendentemente dallo stato processuale in cui versa la causa; detta istanza consiste essenzialmente nella pronuncia della sentenza semplificata all’esito della stessa udienza di discussione orale delle parti mediante lettura contestuale del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi; essa non rappresenta mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensì concreto suggerimento di modelli sub procedimentali (rientranti nel quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuali, teleologicamente funzionali al raggiungimento di tale scopo) con effettiva valenza sollecitatoria, estrinsecazione del comportamento collaborativo della parte con il giudicante, al quale si manifesta la propria disponibilità al passaggio al modello decisorio concentrato in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso (cfr.

Corte cost. n. 121/2020).

3. Il suddetto decreto è stato qui impugnato per la cassazione con ricorso affidato a due motivie illustrato da memoria.

Resiste il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, exart. 360 n. 3 cod. p roc . c iv ., violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare alla luce delle pronunce di incostituzionalità dei rimedi preventivi di cui all’art. 1-terdella legge n. 89 del 2001 (Sentenza 13 luglio 2023, n. 142, sentenza n. 175 del 2021, n. 121 del 2020, n. 169 e n. 34 del 2019).

Il ricorrente osserva che le decisioni richiamate, ricordando l’orientamento espresso dalla Corte EDU, hanno ritenuto costituzionalmente illegittimi alcuni dei rimedi preventivi previsti dalla legge n. 89 del 2001, in séguito alle modifiche a quest’ultima apportate dalla legge n. 208 del 2015, escludendo che essi fossero «effettivi» ed efficacemente sollecitatori e, dunque, in grado di velocizzare davvero la decisione da parte del giudice competente.

Tali questioni presentano forti caratteristiche di analogia con il caso che ci occupa: pertanto, conclude il ricorrente, anche l’istanza di introduzione di un modello procedimentale alternativo da depositare nel giudizio davanti al Tribunale di Napoli, qual è l’istanza di decisione ex art. 281 - sexies c.p.c. , avrebbe costituito un tipo di rimedio preventivo privo di alcuna reale efficacia acceleratoria, non comportando alcuna garanzia di contrazione dei tempi del processo, soprattutto se si considera che il giudice del giudizio presupposto, con decreto emesso in data 06.11.2020, faceva assurgere a principio regolatore della trattazione dei procedimenti non l’eventuale modello decisorio, ma il numero progressivo di ruolo generale e il carico di ruolo, spiegando di non poter trattenere in decisione la causa in cui era parte l’odierno ricorrente in quanto erano già state fissate cause di iscrizione anteriore.

1.1. Il motivo è infondato.

Preliminarmente, si osserva che il richiamo a Corte cost. n. 142/2023 è inconferente , atteso che in detta pronuncia si discute dell'istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione: come per l’istanza di accelerazione nel procedimento penale (v. anche Corte cost. n. 175/2021), essa non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce, perciò, uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio.

Lo stesso giudice delle leggi sottolinea la differenza con i casi scrutinati dalle sentenze n. 107 del 2023 e n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti dai commi 1 e 3 dell'art. 1-ter legge n. 208 del 2015: nelle ipotesi di accelerazione nel giudizio di cassazione, il deposito dell'istanza in esame non si risolve nella «proposizione di possibili, e concreti, "modelli procedimentali alternativi", volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato» (sentenza n. 121 del 2020).

Prosegue la Consulta: la disciplina processuale del giudizio davanti alla Corte di cassazione, infatti, non ricollega al deposito dell'istanza di accelerazione in esame alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come conseguenza della presentazione di essa, l'attivazione, fosse pure mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso -e, in tesi, più celere - modulo procedimentale per addivenire alla decisione della causa.

La possibilità di offrire alle parti un diverso, e più sollecito, modello procedimentale non è certo agevolata dalle peculiarità del giudizio di legittimità, caratterizzato dalla mancanzadi una fase istruttoria e dalla circostanza che la causa viene discussa - per essere decisa nella stessa seduta - in un'unica udienza o adunanza, a seconda che trovi applicazione il procedimento in pubblica udienza oppure quello in camera di consiglio.

1.2. Deve, allora, considerarsi nel caso di specie che secondo l’art. 1-ter della legge n. 89/2001, costituisce rimedio preventivo a norma dell'art. 1-bis, comma 1, anche la proposizione di un’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli artt. 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001.

Correttamente, dunque , il giudice dell’opposizione ha ritenuto utilizzabile l’art. 281-sexies cod. proc. civ. quale forma di decisione accelerata.

1.2.1. A tal proposito, si rammenta che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 121/2020, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1 della legge n. 89/01, ha osservato che ciò che la normativa censurata richiede alla parte del processo in corso è soltanto «un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso», restando, per l’effetto, ammissibile il successivo esperimento dell’azione indennitaria per l’eccessiva durata del processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si fosse poi comunque verificata.

Nella specie, in particolare, come del resto rilevato nel controricorso, la presentazione dell’istanza acceleratoria exart. 281 sexiescod. proc. civ. avrebbe reso noto al giudice che la parte era disponibile al passaggio ad un modello decisorio concentrato, consistente nella decisione della causa all'esito della discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, senza concessionedei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi e motivazione semplificata.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale, l'effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente dalla istanza della parte, ma piuttosto dalla valutazione, nel caso concreto, da parte del giudice di merito, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, della opportunità o meno di accoglierla; ciò che la normativa censurata richiede alla parte del processo in corso è soltanto, perciò, un comportamento collaborativo con il giudicante.

Nella successiva sentenza n. 107/2023, la stessa Corte Costituzionale ha, poi , puntualizzato che non contrasta con l'effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice nel senso che è comunque il giudice chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, «se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell'istruttoria» (così, testualmente, in sentenza); al contrario, proprio la valutazione discrezionale da parte del giudice dell’opportunità di adottare il procedimento di decisione concentrata consente di ritenere compatibile con le garanzie di un giusto processo la previsione di una necessaria manifestazione del sollecito ad una trattazione rapida.

1.3. Pertanto, nel caso che ci occupa, non era rilevante che nella fattispecie il giudice del procedimento di opposizione a delibera condominiale avesse dichiarato di non poter trattenere la causa in decisione, dovendo rispettare le iscrizioni anteriori secondo il complessivo carico di ruolo: la parte interessata ad una ragionevole durata avrebbe dovuto comunque manifestare il suo comportamento collaborativo, pur restando di competenza del giudice verificare l’utilizzabilità del diverso modello decisorio e pervenire, eventualmente, all’esaurimento della fase istruttoria ben prima dell’udienza del 8.11.19 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16039 del 10/06/2024, Rv. 671700 -01).

1.4. Infine, non hanno rilievo di giudicato esterno, e non possono dunque modificare le ragioni della presente decisione, le pronunce emesse dalla Corte di Appello di Napoli richiamate in ricorso e riferite al medesimo giudizio presupposto, con le quali i giudici dell’equa riparazione non menzionavano l’inammissibilità della procedura e riconoscevano un’eccessiva durata del giudizio presupposto in anni

7. Si tratta, infatti, di procedimenti che avevano parti diverse.

2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo (esame del decreto emesso in data 06.11.2020 dal giudice del Tribunale di Napoli nel procedimento presupposto), ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.

2.1. Il motivo è inammissibile, ricorrendo l’ipotesi di «doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), per cui il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5) cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte di recente: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 –01).

3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso per equa riparazione, come tale esente dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 427/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA],32, IS. I, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1940/2022 depositata il 23/05/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Consigliere d esignato dalla Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere un'equa riparazione per l'eccessiva durata di un giudizio civile – avente ad oggetto l’opposizione a delibera assembleare -instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli con atto di citazione notificato il 28.06.2014 e definito con sentenza del 27.07.2021, passata in giudicato. 1.1. Il Consigliere d esignato ha osservato in proposito che il processo presupposto alla data del 31.10.2016 non aveva ancora superato il termine di durata ragionevole di tre anni exart. 2, comma 2-bis, legge 89\2001, né era stato già assunto in decisione. Di conseguenza – secondo il giudice della fase monitoria – non trova applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 6, comma 2-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89,a mente del quale: «Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2». Da ciò deriva che la domanda di equa riparazione nel caso di specie nonè ammissibile, a norma dell'art. 2, comma 1, in quanto dai verbali di causa non emerge che l'istante abbia formulato un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis. Ha aggiunto il giudice monocratico che costituisce rimedio preventivo la formulazione di «richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'art. 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis». 2. Con decreto n. 1940/2022 la Corte d’Appello di Napoli in composizione collegiale rigettava l’opposizione, osservando che: la legge Pinto prescrive quale rimedio preventivo la proposizione della «istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis», a prescindere e indipendentemente dallo stato processuale in cui versa la causa; detta istanza consiste essenzialmente nella pronuncia della sentenza semplificata all’esito della stessa udienza di discussione orale delle parti mediante lettura contestuale del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi; essa non rappresenta mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensì concreto suggerimento di modelli sub procedimentali (rientranti nel quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuali, teleologicamente funzionali al raggiungimento di tale scopo) con effettiva valenza sollecitatoria, estrinsecazione del comportamento collaborativo della parte con il giudicante, al quale si manifesta la propria disponibilità al passaggio al modello decisorio concentrato in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso (cfr. Corte cost. n. 121/2020). 3. Il suddetto decreto è stato qui impugnato per la cassazione con ricorso affidato a due motivie illustrato da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, exart. 360 n. 3 cod. p roc . c iv ., violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare alla luce delle pronunce di incostituzionalità dei rimedi preventivi di cui all’art. 1-terdella legge n. 89 del 2001 (Sentenza 13 luglio 2023, n. 142, sentenza n. 175 del 2021, n. 121 del 2020, n. 169 e n. 34 del 2019). Il ricorrente osserva che le decisioni richiamate, ricordando l’orientamento espresso dalla Corte EDU, hanno ritenuto costituzionalmente illegittimi alcuni dei rimedi preventivi previsti dalla legge n. 89 del 2001, in séguito alle modifiche a quest’ultima apportate dalla legge n. 208 del 2015, escludendo che essi fossero «effettivi» ed efficacemente sollecitatori e, dunque, in grado di velocizzare davvero la decisione da parte del giudice competente. Tali questioni presentano forti caratteristiche di analogia con il caso che ci occupa: pertanto, conclude il ricorrente, anche l’istanza di introduzione di un modello procedimentale alternativo da depositare nel giudizio davanti al Tribunale di Napoli, qual è l’istanza di decisione ex art. 281 - sexies c.p.c. , avrebbe costituito un tipo di rimedio preventivo privo di alcuna reale efficacia acceleratoria, non comportando alcuna garanzia di contrazione dei tempi del processo, soprattutto se si considera che il giudice del giudizio presupposto, con decreto emesso in data 06.11.2020, faceva assurgere a principio regolatore della trattazione dei procedimenti non l’eventuale modello decisorio, ma il numero progressivo di ruolo generale e il carico di ruolo, spiegando di non poter trattenere in decisione la causa in cui era parte l’odierno ricorrente in quanto erano già state fissate cause di iscrizione anteriore. 1.1. Il motivo è infondato. Preliminarmente, si osserva che il richiamo a Corte cost. n. 142/2023 è inconferente , atteso che in detta pronuncia si discute dell'istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione: come per l’istanza di accelerazione nel procedimento penale (v. anche Corte cost. n. 175/2021), essa non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce, perciò, uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio. Lo stesso giudice delle leggi sottolinea la differenza con i casi scrutinati dalle sentenze n. 107 del 2023 e n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti dai commi 1 e 3 dell'art. 1-ter legge n. 208 del 2015: nelle ipotesi di accelerazione nel giudizio di cassazione, il deposito dell'istanza in esame non si risolve nella «proposizione di possibili, e concreti, "modelli procedimentali alternativi", volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato» (sentenza n. 121 del 2020). Prosegue la Consulta: la disciplina processuale del giudizio davanti alla Corte di cassazione, infatti, non ricollega al deposito dell'istanza di accelerazione in esame alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come conseguenza della presentazione di essa, l'attivazione, fosse pure mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso -e, in tesi, più celere - modulo procedimentale per addivenire alla decisione della causa. La possibilità di offrire alle parti un diverso, e più sollecito, modello procedimentale non è certo agevolata dalle peculiarità del giudizio di legittimità, caratterizzato dalla mancanzadi una fase istruttoria e dalla circostanza che la causa viene discussa - per essere decisa nella stessa seduta - in un'unica udienza o adunanza, a seconda che trovi applicazione il procedimento in pubblica udienza oppure quello in camera di consiglio. 1.2. Deve, allora, considerarsi nel caso di specie che secondo l’art. 1-ter della legge n. 89/2001, costituisce rimedio preventivo a norma dell'art. 1-bis, comma 1, anche la proposizione di un’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli artt. 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001. Correttamente, dunque , il giudice dell’opposizione ha ritenuto utilizzabile l’art. 281-sexies cod. proc. civ. quale forma di decisione accelerata. 1.2.1. A tal proposito, si rammenta che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 121/2020, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1 della legge n. 89/01, ha osservato che ciò che la normativa censurata richiede alla parte del processo in corso è soltanto «un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso», restando, per l’effetto, ammissibile il successivo esperimento dell’azione indennitaria per l’eccessiva durata del processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si fosse poi comunque verificata. Nella specie, in particolare, come del resto rilevato nel controricorso, la presentazione dell’istanza acceleratoria exart. 281 sexiescod. proc. civ. avrebbe reso noto al giudice che la parte era disponibile al passaggio ad un modello decisorio concentrato, consistente nella decisione della causa all'esito della discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, senza concessionedei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi e motivazione semplificata. Come chiarito dalla Corte Costituzionale, l'effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente dalla istanza della parte, ma piuttosto dalla valutazione, nel caso concreto, da parte del giudice di merito, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, della opportunità o meno di accoglierla; ciò che la normativa censurata richiede alla parte del processo in corso è soltanto, perciò, un comportamento collaborativo con il giudicante. Nella successiva sentenza n. 107/2023, la stessa Corte Costituzionale ha, poi , puntualizzato che non contrasta con l'effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice nel senso che è comunque il giudice chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, «se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell'istruttoria» (così, testualmente, in sentenza); al contrario, proprio la valutazione discrezionale da parte del giudice dell’opportunità di adottare il procedimento di decisione concentrata consente di ritenere compatibile con le garanzie di un giusto processo la previsione di una necessaria manifestazione del sollecito ad una trattazione rapida. 1.3. Pertanto, nel caso che ci occupa, non era rilevante che nella fattispecie il giudice del procedimento di opposizione a delibera condominiale avesse dichiarato di non poter trattenere la causa in decisione, dovendo rispettare le iscrizioni anteriori secondo il complessivo carico di ruolo: la parte interessata ad una ragionevole durata avrebbe dovuto comunque manifestare il suo comportamento collaborativo, pur restando di competenza del giudice verificare l’utilizzabilità del diverso modello decisorio e pervenire, eventualmente, all’esaurimento della fase istruttoria ben prima dell’udienza del 8.11.19 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16039 del 10/06/2024, Rv. 671700 -01). 1.4. Infine, non hanno rilievo di giudicato esterno, e non possono dunque modificare le ragioni della presente decisione, le pronunce emesse dalla Corte di Appello di Napoli richiamate in ricorso e riferite al medesimo giudizio presupposto, con le quali i giudici dell’equa riparazione non menzionavano l’inammissibilità della procedura e riconoscevano un’eccessiva durata del giudizio presupposto in anni 7. Si tratta, infatti, di procedimenti che avevano parti diverse. 2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo (esame del decreto emesso in data 06.11.2020 dal giudice del Tribunale di Napoli nel procedimento presupposto), ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. 2.1. Il motivo è inammissibile, ricorrendo l’ipotesi di «doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), per cui il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5) cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte di recente: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 –01). 3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso per equa riparazione, come tale esente dal pagamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiz
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