CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 35968/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16833/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Usi civici R.G.N. 16833/2017 Ud. 20/10/2022CC R.G. 16833/2017 - Pagina nr. 2 di 4 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, ASSESSORATO DELL'[OSCURATO:PERSONA] SARDEGNA –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 7/2017 depositata il 05/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 20 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma – Sezione speciale usi civici, n. 7/2017 depositata il 05/04/2017, la quale ha respinto il gravame avverso la sentenza n. 1/2008, con la quale il Commissario agli [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la destinazione ad uso civico, in favore della comunità residente nel [OSCURATO:PERSONA], sia dei terreni compresi nell'elenco di cui alla Determinazione n. 253/2005 del 24.2.2005 dell'Assessorato dell'Agricoltura e [OSCURATO:PERSONA]Pastorale, sia dei terreni compresi nei quattro elenchi contenuti nella Determinazione n.722 del 9.3.2010 dal [OSCURATO:PERSONA] dell'ARGEA (organismo pubblico delegato dalla Regione Sardegna); - che, nel costituirsi, il [OSCURATO:PERSONA] ha, preliminarmente, eccepito la tardività del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 8, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1078; R.G. 16833/2017 - Pagina nr. 3 di 4 - che questa Corte , con ordinanza in data 27 aprile 2022, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio della Corte d'appello di Roma – Sezione speciale usi civici, trasmissione regolarmente avvenuta; [OSCURATO:PERSONA] - che, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso viene in rilievo il disposto di cui all’art. 8, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1078 - ratione temporis vigente- il quale stabilisce che i l ricorso per cassazione dev'essere proposto entro 45 giorni dalla notifica della sentenza, da effettuarsi ai sensi delprecedente art. 7 (“La notificazione della sentenza della Corte di appello è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti col mezzo del servizio postale”); - che da gli atti emerge che l a sentenza è stata depositata il 5 aprile 2017 (essendo il 16 marzo2017 la data della decisione), mentre il ricorso è stato notificato a mezzo posta con spedizione del 23 giugno 2017; - che il Comune controricorrente assume ( “salvo erro re” : cfr. pag. 3 della memoriaex art. 380-bis.1, c.p.c.) che la sentenza è stata notificata il 13 aprile 2017; - che, per contro, i ricorrenti assumono che la sentenza della Corte d’Appello è stata notificata in data 9 maggio 2017; - che all’esito dell’esame dei fascicoli di parte non è stato possibile reperire alcuna copia della sentenza munita di relata di notifica; - che identico esito negativo ha avuto l’esame del fascicolo d’ufficio della Corte d'appello di Roma – Sezione speciale usi R.G. 16833/2017 - Pagina nr. 4 di 4 civici, acquisito da questa Corte con la propria precedente ordinanza interlocutoria; - che, a questo punto, appare necessario acquisire presso la Corte d’Appello di Roma gli atti relativi alla notifica d’ufficio ex art. 7, L. 10/07/1930, n. 1078 della decisione impugnata , disponendo, conseguentemente,il rinvio del ricorso a nuovo ruolo; P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo, disponendo che la Cancelleria della Corte d’Appello di Roma trasmetta, entro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, gli atti relativi alla notifica della sentenza della Corte d’Appello di Roma –IV Sezione speciale usi civici depositata in data 5 aprile 2017 (R.G.10/2015). Così deciso in Roma,