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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 26420/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18723-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimati - [OSCURATO:PERSONA] INPS Socio accomandatario [OSCURATO:SOCIETA]/2021 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2023 CC avverso la sentenza n. 286/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05/01/2021 R.G.N. 209/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la C orte d'appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto parzialmente l'opposizione dell’odierno ricorrente, socioaccomandatario della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], a due avvisi di addebito, con i quale l'INPS gli aveva intimato il pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti;

2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha giudicato prescritto il credito per i contributi da versare entro il mese di giugno 2011; ha, invece, confermato la pronuncia del Tribunale quanto alla sussistenza del debito contributivoper l’ulteriore periodo controverso;

3. in particolare, la Corte di merito , premessa la necessità dell’accertamento di una partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, anche in relazione al socio accomandatario, ha ritenuto la stessa dimostrata sulla base degli elementi di causa.

A tale riguardo, ha valutatoche il Cappato ave sse ammesso di aver svolto,all'interno della società, mansioni operative diverse da quelle inerenti alla gestione amministrativa della società medesima;

4. n ello specifico, i Giudici ha nno osservato come il ricorrente, in una società che si occupa dell’accertamento dei danni datrasporto marittimo e terrestre, avesse svolto attività di predisposizione delle perizie, di acquisizione delle pratiche dai committenti, di pubbliche relazioni, in modo prevalente ed abituale;

5. a conferma dell’esp resso giudizio , i Giudici valorizzavano anche il contenuto di una domanda di dilazione del 10 agosto 2012; dal documento , la Corte di appello ricavava il convincimento che il contribuente ammettessela sussistenza dell’obbligazione contributiva in favore della [OSCURATO:PERSONA];

6. per la cassazione della decisione, ha proposto ricorso la parte privata con tre motivi, successivamente illustrati con memoria;

7. Inps è rimasto intimato ;

8. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

9. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 nr. 4 cod.proc.civ.;

10. parte ricor rente a ssume un percorso motivazionale meramente apparente, inidoneo a far conoscere il ragionamento decisorio, perché carente della indicazione degli elementi dai quali avrebbe tratto il convincimento.

Si imputa alla Corte di appello di non essersi soffermata sul giudizio di abitualità e prevalenza;

11. il motivo è infondato;

12. come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., nr. 19881 del 2014; Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014) la riformulazione dell'art. 360, primo comma, nr. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. nr. 83 del 2012 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un «error in procedendo» che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di « contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione (Cass., sez. un., nr. 14477del 2015; ex multis, tra le sezioni semplici, Cass. nr. 31543del 2018);

13. è stato, peraltro, precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., sez.un., nr. 22232 del 2016);

14. il provvedimento impugnato rispetta i limiti di legge.

L’iter decisionale, per come sinteticamente tracciato nello storico di lite, soddisfa il cd.

«minimo costituzionale».

Può discutersi della sua condivisibilità o meno ma su un piano diverso da quello che riguarda il percorso strettamente argomentativo;

15. con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione art. 1, comma 203 , della legge nr. 662 del 1996 nonché degli artt. 2082 e 2083 cod.civ.; 16.per il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata anche da un manifesto travisamento della nozione legale di imprenditore e di ciò che caratterizza lo stesso dal punto di vista del facere nell’ambito aziendale .

N el complesso,le censure investono il giudizio reso dalla Corte di appello in ordine alle attività svolte dal ricorrente e, in particolare, alla riconducibilità delle stesse ad un ambito diverso da quello tipicamente gestionale e amministrativo.

La Corte ligure sarebbe incorsa in errori di diritto nel definire la nozione di imprenditore e di commerciante;

17. il Collegio giudica infondato anche il secondo motivo;

18. com e è noto, a seguito dell'emanazione della norma interpretativa di cui alD.L. nr. 78 del 2010 , art. 12,comma 11, conv. in legge n r . 122 del 2010 (su cui v.

Sez.Un. nr. 17076 del 2011 e Corte Cost. nr. 15 del 2012) è divenuto oramai non più contestabile che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge, a fini contributivi, alla gestione commercianti ed alla gestione separata;

19. rimane però sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, come osservato dalla Corte di appello, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, necessario per l'iscrizione alla gestione commercianti, anche in relazione al socio accomandatario di società di persone (Cass. nr. 2665 del 2021; Cass. nr. 22086 del 2021); 20.la partecipazione personale al lavoro aziendale va, infatti, tenuta distinta dall’ attività di amministratore.

Si trattadi attività che riguardano piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 cod.civ. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.

L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. nr. 2665 del 2021 cit); 21.nel caso di specie, i giudici di merito hanno dimostrato di dare il giusto rilievo ai due differenti contributi lavorativi, esprimendo, altresì, il giudizio di «abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale» conformemente all’insegnamento di questa Corte che vuole l’accertamento dello stesso da effettuarsi non in base ad un criterio predeterminato di tempo e di reddito ma facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società - ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore che dà titolo all'altra iscrizione-( v. per tutte Cass. nr. 8474 del 2017); 22.in definitiva, il giudizio di part ecipazione del ricorrente all'attività aziendale è stato reso, in coerenza con i parametri indicati, valorizzando le attività operative svolte dal ricorrente, nell’ambito societario,distinguendole da quelle tipicamente gestionali.

La Corte di appello ha individuato l’oggetto sociale e chiarito, in modo coerente, le ragioni per cui le mansioni svolte dal ricorrente fossero finalizzate, in modo abituale e prevalente, alla realizzazione dello scopo dell’ente; 23.sulla scorta delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che la sentenza impugnata non sia inficiata da alcun errore di diritto, Le critiche mosse all’impianto decisionale, a ben vedere,sono finalizzate a contrapporre una diversa ricostruzione degli elementi di causa , sostituendo all'apprezzamento della Corte di merito la propria lettura dei fatti dicausa; 24.con il terzo motivo -art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2729 cod.civ.

Le censure investono il giudizio reso in merito alla richiesta di dilazione; 25.si contesta che il documento, dal quale la Corte di appello ha tratto la conferma di sussistenza dell’obbligazione contributiva, possa avere un qualche valore presuntivo giacché riferibile ai contributi del 2012, non oggetto di causa; 26.il motivo è inammissibile per difetto di specificità; 27.le censure, infatti, sono carenti della riproduzione, in ricorso, del documento in oggetto, rilevante ai fini della valutazione di fondatezza dei rilievi; 28.invero, il principio di specificità del rico rso, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'articolo 366, nr. 6, cod.proc.civ. , anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellacedu, sez.

I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso, come nella specie, non riassuma il contenuto degli atti medesimi nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione ( in termini, Cass. nr. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità (del contenuto) delle censure a consentire la decisione; 29.conclusivamente, sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va rigettato; 30.nulla deve pronunciarsi in merito alle spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva da parte dell’Inps; 31.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, in vece , dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18723-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimati - [OSCURATO:PERSONA] INPS Socio accomandatario [OSCURATO:SOCIETA]/2021 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC avverso la sentenza n. 286/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05/01/2021 R.G.N. 209/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la C orte d'appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto parzialmente l'opposizione dell’odierno ricorrente, socioaccomandatario della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], a due avvisi di addebito, con i quale l'INPS gli aveva intimato il pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti; 2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha giudicato prescritto il credito per i contributi da versare entro il mese di giugno 2011; ha, invece, confermato la pronuncia del Tribunale quanto alla sussistenza del debito contributivoper l’ulteriore periodo controverso; 3. in particolare, la Corte di merito , premessa la necessità dell’accertamento di una partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, anche in relazione al socio accomandatario, ha ritenuto la stessa dimostrata sulla base degli elementi di causa. A tale riguardo, ha valutatoche il Cappato ave sse ammesso di aver svolto,all'interno della società, mansioni operative diverse da quelle inerenti alla gestione amministrativa della società medesima; 4. n ello specifico, i Giudici ha nno osservato come il ricorrente, in una società che si occupa dell’accertamento dei danni datrasporto marittimo e terrestre, avesse svolto attività di predisposizione delle perizie, di acquisizione delle pratiche dai committenti, di pubbliche relazioni, in modo prevalente ed abituale; 5. a conferma dell’esp resso giudizio , i Giudici valorizzavano anche il contenuto di una domanda di dilazione del 10 agosto 2012; dal documento , la Corte di appello ricavava il convincimento che il contribuente ammettessela sussistenza dell’obbligazione contributiva in favore della [OSCURATO:PERSONA]; 6. per la cassazione della decisione, ha proposto ricorso la parte privata con tre motivi, successivamente illustrati con memoria; 7. Inps è rimasto intimato ; 8. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 9. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 nr. 4 cod.proc.civ.; 10. parte ricor rente a ssume un percorso motivazionale meramente apparente, inidoneo a far conoscere il ragionamento decisorio, perché carente della indicazione degli elementi dai quali avrebbe tratto il convincimento. Si imputa alla Corte di appello di non essersi soffermata sul giudizio di abitualità e prevalenza; 11. il motivo è infondato; 12. come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., nr. 19881 del 2014; Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014) la riformulazione dell'art. 360, primo comma, nr. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. nr. 83 del 2012 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un «error in procedendo» che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di « contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione (Cass., sez. un., nr. 14477del 2015; ex multis, tra le sezioni semplici, Cass. nr. 31543del 2018); 13. è stato, peraltro, precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., sez.un., nr. 22232 del 2016); 14. il provvedimento impugnato rispetta i limiti di legge. L’iter decisionale, per come sinteticamente tracciato nello storico di lite, soddisfa il cd. «minimo costituzionale». Può discutersi della sua condivisibilità o meno ma su un piano diverso da quello che riguarda il percorso strettamente argomentativo; 15. con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione art. 1, comma 203 , della legge nr. 662 del 1996 nonché degli artt. 2082 e 2083 cod.civ.; 16.per il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata anche da un manifesto travisamento della nozione legale di imprenditore e di ciò che caratterizza lo stesso dal punto di vista del facere nell’ambito aziendale . N el complesso,le censure investono il giudizio reso dalla Corte di appello in ordine alle attività svolte dal ricorrente e, in particolare, alla riconducibilità delle stesse ad un ambito diverso da quello tipicamente gestionale e amministrativo. La Corte ligure sarebbe incorsa in errori di diritto nel definire la nozione di imprenditore e di commerciante; 17. il Collegio giudica infondato anche il secondo motivo; 18. com e è noto, a seguito dell'emanazione della norma interpretativa di cui alD.L. nr. 78 del 2010 , art. 12,comma 11, conv. in legge n r . 122 del 2010 (su cui v. Sez.Un. nr. 17076 del 2011 e Corte Cost. nr. 15 del 2012) è divenuto oramai non più contestabile che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge, a fini contributivi, alla gestione commercianti ed alla gestione separata; 19. rimane però sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, come osservato dalla Corte di appello, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, necessario per l'iscrizione alla gestione commercianti, anche in relazione al socio accomandatario di società di persone (Cass. nr. 2665 del 2021; Cass. nr. 22086 del 2021); 20.la partecipazione personale al lavoro aziendale va, infatti, tenuta distinta dall’ attività di amministratore. Si trattadi attività che riguardano piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 cod.civ. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. nr. 2665 del 2021 cit); 21.nel caso di specie, i giudici di merito hanno dimostrato di dare il giusto rilievo ai due differenti contributi lavorativi, esprimendo, altresì, il giudizio di «abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale» conformemente all’insegnamento di questa Corte che vuole l’accertamento dello stesso da effettuarsi non in base ad un criterio predeterminato di tempo e di reddito ma facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società - ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore che dà titolo all'altra iscrizione-( v. per tutte Cass. nr. 8474 del 2017); 22.in definitiva, il giudizio di part ecipazione del ricorrente all'attività aziendale è stato reso, in coerenza con i parametri indicati, valorizzando le attività operative svolte dal ricorrente, nell’ambito societario,distinguendole da quelle tipicamente gestionali. La Corte di appello ha individuato l’oggetto sociale e chiarito, in modo coerente, le ragioni per cui le mansioni svolte dal ricorrente fossero finalizzate, in modo abituale e prevalente, alla realizzazione dello scopo dell’ente; 23.sulla scorta delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che la sentenza impugnata non sia inficiata da alcun errore di diritto, Le critiche mosse all’impianto decisionale, a ben vedere,sono finalizzate a contrapporre una diversa ricostruzione degli elementi di causa , sostituendo all'apprezzamento della Corte di merito la propria lettura dei fatti dicausa; 24.con il terzo motivo -art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2729 cod.civ. Le censure investono il giudizio reso in merito alla richiesta di dilazione; 25.si contesta che il documento, dal quale la Corte di appello ha tratto la conferma di sussistenza dell’obbligazione contributiva, possa avere un qualche valore presuntivo giacché riferibile ai contributi del 2012, non oggetto di causa; 26.il motivo è inammissibile per difetto di specificità; 27.le censure, infatti, sono carenti della riproduzione, in ricorso, del documento in oggetto, rilevante ai fini della valutazione di fondatezza dei rilievi; 28.invero, il principio di specificità del rico rso, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'articolo 366, nr. 6, cod.proc.civ. , anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellacedu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso, come nella specie, non riassuma il contenuto degli atti medesimi nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione ( in termini, Cass. nr. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità (del contenuto) delle censure a consentire la decisione; 29.conclusivamente, sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va rigettato; 30.nulla deve pronunciarsi in merito alle spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva da parte dell’Inps; 31.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, in vece , dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, d
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