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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 25708/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7000/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 102-SC.

A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 646/2023 depositata il 19/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina ha riformato la sentenza resa dal locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. volta ad ottenere la condanna al pagamento di € 10.196,07 a titolo di responsabilità civile ex art.2043 c.c. per i danni subiti per operazioni bancarie non autorizzate ed effettuate da terzi a seguito di clonazione della propria carta di credito. 2.- La Corte d’appello ha accolto il gravame e condannato [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduto al [OSCURATO:PERSONA]) a pagare la somma di € 960,00 oltre interessi e spese di lite; ha, inoltre, condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a manlevare la prima, che l’aveva chiamata in garanzia quale emittente la carta di credito clonata e che, perciò, trasmetteva mensilmente gli ordini di addebito sul conto corrente acceso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso BPS in esecuzione dell’autorizzazione continuativa conferitagli dal correntista (c.d.

R.I.D.), dunque quale soggetto cui spettava controllare le singole operazioni di pagamento. 3.- Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidandolo ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. che [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. poiché la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della sentenza n. 646/23 della Corte d’appello di Messina a seguito della comunicazione inviata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] BPM, trasmessa con posta certificata in data 23 febbraio 2024, giacché l’atto di appello che si affermava notificato ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non le era stato notificato per un errore nell’indirizzo della posta elettronica del difensore.

2. il motivo è fondato.

Dalla relata di notifica risulta che l’appellante sig. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato l’atto di appello a “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Bernina 7 domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15 nello studio dei procuratori costituiti avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] all’indirizzo di posta elettronica certificata , estratto dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti (ini-pec)” (doc. 6) L’indirizzo del difensore asseritamente estratto da INI-PEC non corrisponde però a quello che risulta registrato in detto portale (così come risultante dalla copia allegata agli atti sub. doc. 7) sul quale, invero, è indicato il corretto indirizzo di posta certificata del difensore , come del resto su ReGIndE(doc. 8); detto indirizzo risulta anche nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano (doc. 9) e dagli atti del giudizio di primo grado (vedasi comparsa di costituzione sub doc. 3).

Si tratta di una questione che questa Corte ha già avuto modo di affrontare pervenendo alla conclusione che, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, non è idonea la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Cass. n. 30139 2017; Cass. n. 13224/2018).

In continuità con detto orientamento è stato altresì affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli [OSCURATO:PERSONA] (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia.

Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal/'l'[OSCURATO:PERSONA] degli Indirizzi di [OSCURATO:PERSONA] (INI-PEC)" (Cass. n. 3709/2019).

L’errata indicazione in questione ha comportato la nullità della notifica dell’atto di appello e la conseguente nullità della sentenza impugnata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. senza che fosse stata verificata la corretta instaurazione del contraddittorio. 3.- Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7000/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 102-SC. A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 646/2023 depositata il 19/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina ha riformato la sentenza resa dal locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. volta ad ottenere la condanna al pagamento di € 10.196,07 a titolo di responsabilità civile ex art.2043 c.c. per i danni subiti per operazioni bancarie non autorizzate ed effettuate da terzi a seguito di clonazione della propria carta di credito. 2.- La Corte d’appello ha accolto il gravame e condannato [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduto al [OSCURATO:PERSONA]) a pagare la somma di € 960,00 oltre interessi e spese di lite; ha, inoltre, condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a manlevare la prima, che l’aveva chiamata in garanzia quale emittente la carta di credito clonata e che, perciò, trasmetteva mensilmente gli ordini di addebito sul conto corrente acceso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso BPS in esecuzione dell’autorizzazione continuativa conferitagli dal correntista (c.d. R.I.D.), dunque quale soggetto cui spettava controllare le singole operazioni di pagamento. 3.- Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidandolo ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. che [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. poiché la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della sentenza n. 646/23 della Corte d’appello di Messina a seguito della comunicazione inviata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] BPM, trasmessa con posta certificata in data 23 febbraio 2024, giacché l’atto di appello che si affermava notificato ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non le era stato notificato per un errore nell’indirizzo della posta elettronica del difensore. 2. il motivo è fondato. Dalla relata di notifica risulta che l’appellante sig. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato l’atto di appello a “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Bernina 7 domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15 nello studio dei procuratori costituiti avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] all’indirizzo di posta elettronica certificata , estratto dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti (ini-pec)” (doc. 6) L’indirizzo del difensore asseritamente estratto da INI-PEC non corrisponde però a quello che risulta registrato in detto portale (così come risultante dalla copia allegata agli atti sub. doc. 7) sul quale, invero, è indicato il corretto indirizzo di posta certificata del difensore , come del resto su ReGIndE(doc. 8); detto indirizzo risulta anche nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano (doc. 9) e dagli atti del giudizio di primo grado (vedasi comparsa di costituzione sub doc. 3). Si tratta di una questione che questa Corte ha già avuto modo di affrontare pervenendo alla conclusione che, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, non è idonea la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Cass. n. 30139 2017; Cass. n. 13224/2018). In continuità con detto orientamento è stato altresì affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli [OSCURATO:PERSONA] (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal/'l'[OSCURATO:PERSONA] degli Indirizzi di [OSCURATO:PERSONA] (INI-PEC)" (Cass. n. 3709/2019). L’errata indicazione in questione ha comportato la nullità della notifica dell’atto di appello e la conseguente nullità della sentenza impugnata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. senza che fosse stata verificata la corretta instaurazione del contraddittorio. 3.- Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente
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