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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30501/2026

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la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari inparziale riforma della sentenza del G.I.P del Tribunale di Bari il 4 aprile2024 ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio diprevalenza e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condannanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 23,commi 3 e 4, l. 110 del 1975, 416-bis.1, comma 3, cod. pen. e 648 e 416-bis.1, comma 3, cod. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, nello specifico quantoalla determinazione della pena base e agli aumenti di pena applicati per lacontinuazione interna;Rilevato che le doglianze motivo sono manifestamente infondate inquanto la Corte territoriale, con il riferimento alla natura di particolareallarme sociale dei beni oggetto della ricettazione e alla gravità dellacondotta quanto ai reati satellite, ha reso adeguato conto del correttoesercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nelladeterminazione della pena e tale conclusione, appare logica e coerente enon è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015,dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, nonsono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari inparziale riforma della sentenza del G.I.P del Tribunale di Bari il 4 aprile2024 ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio diprevalenza e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condannanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 23,commi 3 e 4, l. 110 del 1975, 416-bis.1, comma 3, cod. pen. e 648 e 416-bis.1, comma 3, cod. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, nello specifico quantoalla determinazione della pena base e agli aumenti di pena applicati per lacontinuazione interna;Rilevato che le doglianze motivo sono manifestamente infondate inquanto la Corte territoriale, con il riferimento alla natura di particolareallarme sociale dei beni oggetto della ricettazione e alla gravità dellacondotta quanto ai reati satellite, ha reso adeguato conto del correttoesercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nelladeterminazione della pena e tale conclusione, appare logica e coerente enon è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015,dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, nonsono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30501/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris