CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40710/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26 febbraio 2013, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi nove di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 56 e 624 bis, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per omesso riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità. 2.2. Violazione di legge per omessa formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va escluso che la situazione di indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, in quanto alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). In senso analogo, si è sottolineato che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ov- viarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). La motivazione della sentenza impugnata è del tutto in linea coi predetti principi, in quanto la ricorrente si limita a dedurre l'esistenza di un proprio stato di indigenza, che avrebbe potuto fronteggiare mediante la fruizione dei servizi di assistenza so- ciale. 2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni rela- tive al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffi- ciente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formu- lare un giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate e le attenuanti generiche, alla luce della gravità della mancanza di fattori positivi valutabili a favore della ricorrente e del precedente penale specifico. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere este