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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00935/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 210,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 c.p.

Deduce l'imputato l' inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 69 e 133 C.P. (art. 606 lett.b c.p.p.). 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico e comunque manifestamente infondato.

Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di non riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata condividendo la valutazione del primo giudice, secondo cui in considerazione dei fatti il peso delle circostanze attenuanti è equipollente allgaggravante.

Sul punto è sufficiente evidenziare come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009).

Peraltro, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza. (Sez. 5, n.5579 del 26/09/2013, Rv. 258874) 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente zzullo MariIssichelli DE „II r/A -1-A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 210,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 c.p. Deduce l'imputato l' inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 69 e 133 C.P. (art. 606 lett.b c.p.p.). 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico e comunque manifestamente infondato. Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di non riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata condividendo la valutazione del primo giudice, secondo cui in considerazione dei fatti il peso delle circostanze attenuanti è equipollente allgaggravante. Sul punto è sufficiente evidenziare come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009). Peraltro, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza. (Sez. 5, n.5579 del 26/09/2013, Rv. 258874) 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente zzullo MariIssichelli DE „II r/A -1-A
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