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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 16964/2026

Testo disponibile della fonte

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, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.4 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20/11/2025, la Corte di appello di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura generale di Palermo in data 23/02/2024.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva disatteso l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione senza confrontarsi con l'elemento di prova (parere di conformità geomorfologica reso in data 19/11/2024 dall'Autorità di Bacino della Regione Sicilia), dimostrativo della riapertura del procedimento amministrativo finalizzato alla sanatoria edilizia dell'immobile; aveva, invece, dato rilievo alla documentazione prodotta dalla Procura generale, temporalmente precedente a quella prodotta dalla difesa.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non aveva accolto la richiesta istruttoria formulata dalla difesa nel verbale di udienza del 20/11/2025, con la quale si sollecitavano i poteri istruttori del giudice dell'esecuzione al fine di verificare lo stato del procedimento amministrativo avente ad oggetto la sanatoria edilizia dell'immobile.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. I motivi dedotti sono generici in quanto privi di confronto con le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

3. La Corte di appello, in funzione di Giudice dell'esecuzione, dopo aver premesso che l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione faceva seguito a precedente istanza già disattesa, rilevava che l'elemento nuovo prodotto a supporto della nuova istanza (parere di compatibilità geomorfologica con il PAI dell'immobile oggetto di richiesta di condono ) non consentiva una eventuale riapertura del procedimento istruttorio di sanatoria in considerazione dei seguentielementi: con atto del 11/7/2023 l'immobile era stato acquisito al patrimonio del Comune dì Palermo; in data 19/7/2023 con ordinanza sindacale era stato intimato agli occupanti il rilascio dell'immobile, avendo il ctu incaricato dalla Procura dì Palermo identificato l'immobile abusivo quale "immobile che insiste su area classificata a massimo rischio geomorfologico; in data 22/2/2024 l'amministrazione comunale aveva rigettato la richiesta di locazione dell'immobile; il progetto di autodemolizione parziale era stato già rigettato dal Comune in data 27/3/2024).

Sulla base dei suesposti elementi la Corte di appello, in linea con i principi di diritto enunciati in subiecta materia da questa Suprema Corte, valutava infondata la prospettazione del ricorrente in merito alla possibile riapertura e definizione positiva, anche solo parziale, dell'istanza di condono.

Va ricordato che costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di reati edilizi ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell'esecuzione, investito della questione, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento, ( Sez. 3 26/9/2007 n 38997; sez. 4 10/4/2008 n 15210; sez. 3 23/12/2004 n. 3992; Sez. 3 del 4/2/2000 n 3683; Sez.3, n. 6530 del 2013, non massimata).

4. Va anche evidenziato che: nella sentenza n. 5156 del 2025, richiamata nell'ordinanza impugnata, questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto avverso la precedente istanza di revoca e sospensione dell'ordine di demolizione, rimarcava che le tre istanze dì condono edilizio relative all'immobile de quo (ex lege n. 724 del 1994) erano state tutte rigettate dal Comune di Palermo, avendo ritenuto l'Ufficio tecnico del Comune che, in mancanza di un atto di divisione formale dell'immobile, il volume del fabbricato fosse superiore a quello massimo sanabile pari a 750 mc."; la richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, come riportata nell'ordinanza impugnata, era stata basata su una possibile autodemolizione parziale concordata con l'ufficio condoni, ma che il progetto di autodemolizione parziale veniva rigettato dal Comune in data 27/3/2024, come indicato nell'ordinanza impugnata.

Ebbene, giova ricordare che questa Corte ha più volte ribadito che in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge. (Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021, Medusa, Rv. 282163 - 01, fattispecie in tema di 3invocata revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive).

Più in generale, sussiste il principio per cui ogni forma di sanatoria (sia edilizia ex art. 36 del DPR 380/01 che relativa alla disciplina del condono) né può essere parziale (perché altra parte di un immobile non risponde ai requisiti di legge per la stessa) né può essere interessata da interventi edili di "riduzione per demolizione" per ricondurre l'immobile in parametri legali (Sez.3, n.20665 del 2025, non mass.).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20/11/2025, la Corte di appello di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura generale di Palermo in data 23/02/2024. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva disatteso l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione senza confrontarsi con l'elemento di prova (parere di conformità geomorfologica reso in data 19/11/2024 dall'Autorità di Bacino della Regione Sicilia), dimostrativo della riapertura del procedimento amministrativo finalizzato alla sanatoria edilizia dell'immobile; aveva, invece, dato rilievo alla documentazione prodotta dalla Procura generale, temporalmente precedente a quella prodotta dalla difesa. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non aveva accolto la richiesta istruttoria formulata dalla difesa nel verbale di udienza del 20/11/2025, con la quale si sollecitavano i poteri istruttori del giudice dell'esecuzione al fine di verificare lo stato del procedimento amministrativo avente ad oggetto la sanatoria edilizia dell'immobile. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. I motivi dedotti sono generici in quanto privi di confronto con le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). 3. La Corte di appello, in funzione di Giudice dell'esecuzione, dopo aver premesso che l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione faceva seguito a precedente istanza già disattesa, rilevava che l'elemento nuovo prodotto a supporto della nuova istanza (parere di compatibilità geomorfologica con il PAI dell'immobile oggetto di richiesta di condono ) non consentiva una eventuale riapertura del procedimento istruttorio di sanatoria in considerazione dei seguentielementi: con atto del 11/7/2023 l'immobile era stato acquisito al patrimonio del Comune dì Palermo; in data 19/7/2023 con ordinanza sindacale era stato intimato agli occupanti il rilascio dell'immobile, avendo il ctu incaricato dalla Procura dì Palermo identificato l'immobile abusivo quale "immobile che insiste su area classificata a massimo rischio geomorfologico; in data 22/2/2024 l'amministrazione comunale aveva rigettato la richiesta di locazione dell'immobile; il progetto di autodemolizione parziale era stato già rigettato dal Comune in data 27/3/2024). Sulla base dei suesposti elementi la Corte di appello, in linea con i principi di diritto enunciati in subiecta materia da questa Suprema Corte, valutava infondata la prospettazione del ricorrente in merito alla possibile riapertura e definizione positiva, anche solo parziale, dell'istanza di condono. Va ricordato che costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di reati edilizi ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell'esecuzione, investito della questione, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento, ( Sez. 3 26/9/2007 n 38997; sez. 4 10/4/2008 n 15210; sez. 3 23/12/2004 n. 3992; Sez. 3 del 4/2/2000 n 3683; Sez.3, n. 6530 del 2013, non massimata). 4. Va anche evidenziato che: nella sentenza n. 5156 del 2025, richiamata nell'ordinanza impugnata, questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto avverso la precedente istanza di revoca e sospensione dell'ordine di demolizione, rimarcava che le tre istanze dì condono edilizio relative all'immobile de quo (ex lege n. 724 del 1994) erano state tutte rigettate dal Comune di Palermo, avendo ritenuto l'Ufficio tecnico del Comune che, in mancanza di un atto di divisione formale dell'immobile, il volume del fabbricato fosse superiore a quello massimo sanabile pari a 750 mc."; la richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, come riportata nell'ordinanza impugnata, era stata basata su una possibile autodemolizione parziale concordata con l'ufficio condoni, ma che il progetto di autodemolizione parziale veniva rigettato dal Comune in data 27/3/2024, come indicato nell'ordinanza impugnata. Ebbene, giova ricordare che questa Corte ha più volte ribadito che in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge. (Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021, Medusa, Rv. 282163 - 01, fattispecie in tema di 3invocata revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive). Più in generale, sussiste il principio per cui ogni forma di sanatoria (sia edilizia ex art. 36 del DPR 380/01 che relativa alla disciplina del condono) né può essere parziale (perché altra parte di un immobile non risponde ai requisiti di legge per la stessa) né può essere interessata da interventi edili di "riduzione per demolizione" per ricondurre l'immobile in parametri legali (Sez.3, n.20665 del 2025, non mass.). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M