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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 24233/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avanzato personalmente dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo dell'istanza di liberazione anticipata in relazione al periodo 24/10/2001 - 23/4/2002.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa di Reclusione di Bollate (Milano).

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

La modifica delle norme processuali che abilitavano l'imputato alla proposizione personale del ricorso per cassazione è stata già interpretata come avente valenza generale nel suo significato chiaro ed inequivoco, perché esclude senza eccezioni la facoltà dell'imputato di proporre il ricorso senza il ministero di un difensore abilitato (Cass., n. 53330 del 4/10/2017, Villa, non massimata).

E poiché nella sua formulazione non contiene previsioni differenti, dedicate ai procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, deve riconoscersi la sua applicabilità al ricorso per cassazione anche se proposto dall'interessato detenuto in espiazione di pena ed in merito ai benefici penitenziari.

Al riguardo, nonostante l'urgenza di approntare in tempi ristretti l'atto di impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosser- vanza è sanzionata a pena d'inammissibilità, e l'intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazione con l'esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell'art. 613 cod. proc. pen. 4.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avanzato personalmente dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo dell'istanza di liberazione anticipata in relazione al periodo 24/10/2001 - 23/4/2002. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa di Reclusione di Bollate (Milano). 3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La modifica delle norme processuali che abilitavano l'imputato alla proposizione personale del ricorso per cassazione è stata già interpretata come avente valenza generale nel suo significato chiaro ed inequivoco, perché esclude senza eccezioni la facoltà dell'imputato di proporre il ricorso senza il ministero di un difensore abilitato (Cass., n. 53330 del 4/10/2017, Villa, non massimata). E poiché nella sua formulazione non contiene previsioni differenti, dedicate ai procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, deve riconoscersi la sua applicabilità al ricorso per cassazione anche se proposto dall'interessato detenuto in espiazione di pena ed in merito ai benefici penitenziari. Al riguardo, nonostante l'urgenza di approntare in tempi ristretti l'atto di impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosser- vanza è sanzionata a pena d'inammissibilità, e l'intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazione con l'esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell'art. 613 cod. proc. pen. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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