CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20120/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 8, mesi 6 di reclusione ed euro 80.000 di multa. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di diversi episodi riguardanti l'importazione di rilevanti quantitativi di cocaina. Il compendio probatorio esistente a carico dell'imputato, si legge nelle sentenze di merito, è costituito da corposo materiale intercettivo. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato articolando i seguenti motivi di ricorso. Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. I) Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso deposito delle bobine contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate. La sentenza impugnata, nel rigettare le questioni riguardanti la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione del diritto di difesa e l'inutilizzabilità delle intercettazioni, le cui bobine erano state depositate solo in una fase successiva alla richiesta di rinvio a giudizio, ha argomentato affermando che il P.M. aveva effettuato nel dibattimento di primo grado il deposito dei nastri contenenti le conversazioni intercettate. Ha rilevato come la mancanza dei brogliacci delle operazioni intercettive sia stata superata dal consenso prestato dalla difesa all'acquisizione della comunicazione notizia di reato, contenente ampi stralci delle conversazioni intercettate. La difesa lamenta di non avere mai prestato alcun consenso all'acquisizione dei brogliacci delle conversazioni intercettate e segnala che i supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate non erano state depositate innanzi al Giudice per le indagini preliminari, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio. Di qui la doglianza riguardante la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione del diritto di difesa, essendo palese l'impossibilità per la difesa di accedere alle fonti di prova costituite dalle registrazioni, attesa anche l'incompletezza delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria. Veniva anche eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazicni in funzione del rinvio a giudizio, con contestuale richiesta di sentenza di non luogo a procedere in favore dell'imputato, atteso che il materiale probatorio a SUO carico era tutto incentrato sul contenuto delle conversazionTintercettate.Il diritto della difesa dell'imputato di ottenere la traspcsizione su nastro magnetico delle registrazioni delle conversazioni intercettate è riconosciuto dall'art. 268 cod. proc. pen. nella formulazione conseguente alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dello stesso. La Suprema Corte, con sentenza del 22 aprile 2010, n. 20300, Rv. 246908, ha ribadito come il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore l'accesso alle predette registrazioni si traduca in una illegittima compressione del diritto di difesa che, ove tempestivamente eccepita, dà luogo ad un vizio nel procedimento di acquisizione della prova: al difensore viene infatti impedita, attraverso la privazione della disponibilità diretta dei supporti fonici delle intercettazioni, la piena cognizione degli elementi in base ai quali è stata formulata la contestazione di reato e la effettiva possibilità di introdurre elementi nuovi da prospettare in ordine alla fondatezza dell'accusa. La violazione del diritto di difesa è stata tempestivamente dedotta nell'udienza preliminare e, successivamente, in dibattimento. Il Tribunale e la Corte d'appello, pur dando atto della inutilizzabilità delle conversazioni - per essere stato omesso il deposito delle bobine - ritengono insussistente qualsiasi nullità, così superando le numerose dcglianze sul punto. La Corte di merito, limitando erroneamente la sua prospettiva di giudizio al dato della trasmissione delle bobine, effettuata soltanto in sede dibattimentale, ha omesso di valutare le questioni relative all'effettività dell'esercizio della difesa rispetto alla indisponibilità delle intercettazioni. Il vulnus difensivo si sarebbe verificato in relazione alla scelta di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato o ordinario. II) Manifesta illogicità della motivazione; travisamento del fatto. Sarebbero del tutto insoddisfacenti i criteri adoperati dai giudici di merito per addivenire alla identificazione dell'imputato ed alla associazione delle utenze intercettate con la sua persona. Non esiste un riconoscimento vocale dell'imputato. L'identificazione è stata unicamente affidata alle dichiarazioni del M.[OSCURATO:PERSONA]. III) Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata acquisizione della prova decisiva della perizia fonica. La richiesta di perizia fonica non era finalizzata a contrastare il riconoscimento vocale eseguito dell'operatore di polizia, ma aveva proprio lo scopo di accertare l'identità dell'interlocutore di quelle conversazioni, del tutto apoditticamente e congetturalnnente ricondottié [OSCURATO:PERSONA]. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, è decisiva quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817). Come di recente hanno confermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc.pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nei concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495 cod. proc. oen., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). Nel caso in esame, non appare dubitabile che l'accertamento peritale si presentasse in termini di assoluta imprescindibilità al fine del decidere, visto che, mancando un riconoscimento della voce, solo il mezzo di prova richiesto avrebbe consentito di pervenire alla esatta identificazione del parlatore. La peculiarità della fattispecie in esame non consentiva l'applicazione dei principi di diritto richiamati in sentenza. IV) Mancanza assoluta di motivazione in relazione agli elementi che hanno indotto la Corte a riferire al Rocca il contenuto delle conversazioni intercettate. La mera elencazione di conversazioni intercettate e l'avvistamento dell'imputato in zone limitrofe a quelle d'interesse, così come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, non può essere espressione di una valutazione accurata del giudice in ordine agli elementi di fatto che hanno sostenuto l'affermazione di responsabilità. La sentenza impugnata non indica nemmeno le massime di esperienza che servono a corroborare l'attribuzione al Rocca di una condotta concorsuale nella consumazione delle fattispecie di reato. Ricorso a firma dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] I) La difesa si duole, nel motivo unico, del riconoscimento dell'aggravante del numero delle persone. La Corte d'appello sostiene che il Rocca abbia avuto la consapevolezza di agire con almeno altri due soggetti. Nessuna doverosa indagine è stata compiuta sull'elemento soggettivo, limitandosi la sentenza ad affermare, in maniera apodittica, la consapevolezza dell'imputato di agire con almeno altri due soggetti. Nel caso del reato sub capo a) dell'imputazione, il corriere con cui avrebbe operato l'imputato è rimasto non identificato, pertanto non è computabile ai fini della contestazione; nell'episodio di cui al capo c) il ricorrente avrebbe operato unitamente al [OSCURATO:PERSONA]. Difetterebbe, quindi, il requisito del numero delle tre persone.3. il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La questione riguardante la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90, non è stata devoluta al giudice d'appello. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 1382E, del 17/02/2017, Rv. 269745). Dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame. La ratio di tale principio risiede nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un dife1:to di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). 2. Del pari inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, risulta il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nel primo motivo di doglianza si sovrappongono numerose questioni riguardanti il tema delle intercettazioni, che di qui seguito verranno esaminate. La difesa si duole del mancato deposito presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio, delle bobine contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate, ragione per la quale, si legge nel ricorso, era stata eccepita la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in sede di udienza preliminare. Aggiunge di avere anche eccepito, nella medesima sede, l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in funzione della emissione del decreto di rinvio a giudizio, invocando una pronuncia di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato. Sottolinea, infine, come il diritto di difesa sia stato gravemente compromesso dalla mancata allegazione delle bobine.Rammenta, in proposito, come sia ineludibile la facoltà per l'imputato, prevista dall'art. 268 cod. proc. pen., di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni delle conversazioni intercettate. Inoltre, evidenzia come solo la piena conoscenza di tutti gli atti raccolti dal P.M. in fase d'indagini consenta all'imputato di orientarsi in maniera completa nella scelta del rito a cui accedere. In ordine ai molteplici rilievi proposti si osserva quanto segue. Il mancato deposito delle bobine contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate, come già ricordato dalla Corte di merito, non comporta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e neppure la nullità del decreto che dispone il giudizio, determinando unicamente la inutilizzabilità delle registrazioni nella udienza preliminare ai fini della verifica delle condizioni necessarie per l'emissione del decreto che dispone il giudizio [in argomento, ex multis Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco e altri, Rv. 247192 - 01:"Il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate (nella specie, bobine e trascrizioni integrali degli interrogatori dei collaboratori di giustizia) non è causa di nullità della richiesta stessa, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi"; Sez. 2, n. 15242 del 06/04/2006, P.M. in proc. Castriotta, Rv. 233815 - 01:"L'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato inserimento agli atti delle bobine delle intercettazioni telefoniche è atto abnorme, e dunque ricorribile per cassazione, perché determina un'indebita regressione del procedimento a causa della dichiarazione di una nullità in assenza di una previsione normativa di sanzione per l'inosservanza del disposto di cui all'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. circa il dovere del P.M. di trasmettere, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, la documentazione relativa alle indagini espletate, e addirittura in palese violazione dell'art. 269, comma primo, cod. proc. pen., che prevede che i verbali e le registrazioni delle comunicazioni intercettate devono essere custoditi presso l'ufficio del pubblico ministero fino alla sentenza irrevocabile")]. Aspetto diverso è il diritto della difesa, al termine del compimento delle operazioni d'intercettazione, di ascoltare le registrazioni depositate nella segreteria del P.M. e di ottenere il rilascio di copia su supporto magnetico ai sensi dell'art. 268, commi 4 e 8, cod. proc. pen. (la norma in questione, al comma 4, è stata modificata dall'art.2, comma 1, lett. e), d.l. 30/12/2019 n. 161, convertito con modificazioni dalla I. n. 7 del 28/2/2020, che, per i procedimenti iscritti successivamente al 30 aprile 2020, ha previsto il deposito presso l'archivio di cui all'art. 269, comma 1, cod. proc. pen. dei verbali, delle registrazioni e dei decreti autorizzativi per il tempo stabilito di P.M.). La violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. si traduce effel:tivamente in una compressione delle prerogative difensive, arrecando nocumento ad esse ove non si consenta al difensore l'accesso alle registrazioni depositate, come rimarcato da questa Corte in plurime sentenze (ex multis Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, Russoo e altro, Rv. 248187:"L'ingiustificato diniego del pubblico ministero a che il difensore dell'indagato abbia accesso alle registrazioni delle comunicazioni o conversazioni intercettate, i cui risultati siano stati utilizzati per l'emissione di un provvedimento cautelare, determina un vizio del procedimento di acquisizione della prova nel giudizio cautelare, con la conseguente impossibilità di utilizzazione degli elementi acquisiti"). La difesa, tuttavia, nel caso in esame, non lamenta la violazione della norma da ultimo citata, ma evoca l'art. 268 cod. proc. pen. per evidenziare il più generale diritto dell'imputato ad avere accesso a tutti gli atti d'indagine compiuti dal P.M., per acquisire una conoscenza completa del materiale raccolto ed orientarsi più consapevolmente nella scelta in ordine ai riti speciali a cui accedere per la definizione della propria posizione. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare in materia che il mancato deposito degli atti d'indagine, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato, come previsto dall'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., non implica ex se una violazione del diritto di difesa, dovendo essere addotte ragioni di effettivo e concreto pregiudizio a sostegno. La violazione da parte del pubblico ministero del più generale obbligo imposto dall'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., invero, non è assistita da alcuna sanzione processuale specifica, pertanto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che essa non si traduca nella nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio, comportando soltanto l'inutilizzabilità degli atti d'indagine non trasmessi al giudice (cfr. Sez. 1, 9/3/2004, Biondino, RV 228990; Sez. 6, 17/3/ 2003, Visciglia, RV 226651; Sez. 4, n. 47497 del 19/11/2008, Giangrasso, Rv. 242762). L'inutilizzabilità, peraltro, rimane confinata all'udienza preliminare, nell'ambito della quale, il giudice dovrà verificare, sulla base dei residui atti, se addivenire o meno alla emissione del decreto che dispone il giudizio. Escluso che alla parte sia stato impedito di accedere alle registrazioni delle conversazioni intercettate in fase d'indagini, rimane da comprendere in cosa sia consistita la concreta violazione del diritto di difesa lamentata nel ricorso.Secondo quanto si legge nell'impugnazione, il nocumento ricevuto in ragione del mancato deposito delle bobine consisterebbe nel fatto di non avere potuto accedere al rito abbreviato, perché, così facendo, la difesa "sanerebbe l'inutilizzabilità degli esiti di quelle conversazioni intercettate e nel contempo legittimerebbe l'utilizzo probatorio di brogliacci o trascrizioni sommarie" (pag. 4 del ricorso, ultime righe). Ebbene, le deduzioni prospettate dalla difesa non convincono: il giudizio abbreviato è un giudizio allo stato degli atti e sempre determina l'utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascic:olo del P.M., ivi comprese le trascrizioni sommarie delle conversazioni registrate operate dalla polizia giudiziaria (c.d. "brogliacci"). Avendo la difesa piena conoscenza del contenuto di tali atti non si comprende come il mancato deposito delle bobine possa avere, sia pure astrattamente, condizionato le scelte dell'imputato in tema di riti alternativi. Infine, la comunicazione notizia di reato del G.O.A. di Milano, datata 8/2/2012, è stata legittimamente acquisita dal Tribunale sulla base del consenso espresso dal difensore nel giudizio di primo grado. 3. Del pari manifestamente infondati risultano il secondo ed il terzo motivo di ricorso. I giudici di merito hanno offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni per le quali non hanno ritenuto di dovere disporre una perizia fonica al fine di stabilire la riconducibilità all'imputato della voce del colloquiante intercettato. Hanno infatti ritenuta adeguata, sul punto, la testimonianza raccolta dal M.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere identificato con sicurezza il Rocca. Sull'argomento si sofferma in modo puntuale la sentenza di primo grado /, f. (pagg. 6 e seguenti). Ivi si mette in rilievo come 'gRED intercettate anche utenze intestate allo stesso imputato, che egli utilizzava per contattare i familiari. La comparazione della voce del Rocca nelle conversazioni intrattenute sulle utenze a lui intestate con quella dell'utilizzatore delle altre utenze, chiamato sempre Giovanni, permise ai verbalizzanti di appurare che si trattava della medesima persona. Ulteriore riscontro fu poi tratto dalla diretta osservazione dell'imputato nei pressi di un distributore di benzina in cui sarebbe dovuto avvenire l'incontro con il corriere [OSCURATO:PERSONA], per la consegna di una partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (incontro mai avvenuto a causa dell'arresto in flagranza del Torres). Ebbene, la perizia fonica non è strumento indispensabile ai fini della identificazione del colloquiante nel caso di intercettazioni telefoniche. Questa Corte ha avuto più volte modo di ribadire come alla identificazione dell'utilizzatore di una utenza si possa addivenire anche mediante il riconoscimento effettuato dagli operanti di polizia (cfr. Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259478:"Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario"; Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265:"In tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario"). La difesa non si confronta realmente con le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito, trascurando di considerare l'articolata motivazione offerta nella sentenza di primo grado con riferimento al profilo dell'identificazione dell'imputato. 4. Del tutto generico risulta il quinto motivo di ricorso. I contenuti delle conversazioni intercettate sono stati puntualmente richiamati nelle due sentenze di merito, formando oggetto di attenta disamina e di una lettura logica e coerente. E' in particolare incontroverso che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscano valutazioni di merito insindacabili in cassazione; mentre la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa, nel senso che le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando applichino scorrettamente tali criteri, evenienze da escludersi nel presente caso (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Le critiche difensive sulla mancata accuratezza nella valutazione di tutti gli elementi di prova emersi a carico del ricorrente risultano del tutto generiche. La Corte distrettuale ha efficacemente evidenziato, con completezza e puntualità di riferimenti, gli elementi fattuali e le fonti probatorie da cui inferire la responsabilità dell'imputato in ordine agli episodi di cui lo stesso è stato chiamato a rispondere, di talché le deduzioni del ricorrente in ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano prive di pregio.5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam