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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16243/2025

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l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 25295del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Palermo, via Tramontana n. 28, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Palermo, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72L26 G273G, ([OSCURATO:TELEFONO], pec: avvocatogiaccone@ l e- galmail.it presso il quale dovranno essere effettuate ai sensi dell’art. 366 c.p.c. sia le comunicazioni e le notificazioni di cancel- leria, sia le notificazioni ad istanza di parti private) ed elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 32 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale rilasciata su fo- glio separato congiunto materialmente alricorso.

Ricorrente contro Comune di Siracusa, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco protemporedott.

Francesco Italia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e re- sidente a Siracusa in [OSCURATO:PERSONA], 3 – C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato per la caricanella residenza muni- cipale in Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Siracusa, C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A25 H574B, PEC: vincenzo.gugliotta @ avvocatisiracusa.legal- mail.it,come da procura speciale in calce al controricorso e giusta determina sindacale n.146/2024, elettivamente domiciliato in Si- racusa presso la sede dell’Avvocaturacomunale, [OSCURATO:PERSONA]- gallo n. 67, e con domicilio digitalevincenzo.gugliotta @ avvocati- siracusa.legalmail.it.

Si dichiara di voler riceverele comunicazioni di cancelleria al numero di [OSCURATO:TELEFONO] ed ai seguentidomicili digitali: vincenzo.gugliotta @ avvocatisiracusa.leg almail.it; avvo- catura@ comune.siracusa.legalmail.it .

Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul territorio soc. coop., in concordato preventivo.

Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanian° 1158 depo- sitata il 5 luglio 2024.

Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 25 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 25295del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Palermo, via Tramontana n. 28, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Palermo, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72L26 G273G, ([OSCURATO:TELEFONO], pec: avvocatogiaccone@ l e- galmail.it presso il quale dovranno essere effettuate ai sensi dell’art. 366 c.p.c. sia le comunicazioni e le notificazioni di cancel- leria, sia le notificazioni ad istanza di parti private) ed elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 32 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale rilasciata su fo- glio separato congiunto materialmente alricorso. Ricorrente contro Comune di Siracusa, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco protemporedott. Francesco Italia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e re- sidente a Siracusa in [OSCURATO:PERSONA], 3 – C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato per la caricanella residenza muni- cipale in Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Siracusa, C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A25 H574B, PEC: vincenzo.gugliotta @ avvocatisiracusa.legal- mail.it,come da procura speciale in calce al controricorso e giusta determina sindacale n.146/2024, elettivamente domiciliato in Si- racusa presso la sede dell’Avvocaturacomunale, [OSCURATO:PERSONA]- gallo n. 67, e con domicilio digitalevincenzo.gugliotta @ avvocati- siracusa.legalmail.it. Si dichiara di voler riceverele comunicazioni di cancelleria al numero di [OSCURATO:TELEFONO] ed ai seguentidomicili digitali: vincenzo.gugliotta @ avvocatisiracusa.leg almail.it; avvo- catura@ comune.siracusa.legalmail.it . Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul territorio soc. coop., in concordato preventivo. Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanian° 1158 depo- sitata il 5 luglio 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 25 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri-
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