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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27080/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26303-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 788/03/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 26303 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA], denunciando "nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 546792", ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Calabria ha accolto l'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di annullamento di una cartella di pagamento relativa ad Ici del 2007.

Deduce di non avere avuto notizia dell'appello se non allorché, nell'esercizio della propria attività professionale di avvocato, si era recato per "la verifica di alcuni procedimenti presso la segreteria della commissione tributaria regionale" in data 13.7.2020.

Il ricorrente precisa e documenta di avere eletto domicilio per il giudizio di primo grado presso "il [OSCURATO:PERSONA], Rende (CS), [OSCURATO:PERSONA] n.5" mentre l'atto di appello è stato notificato presso il "[OSCURATO:PERSONA], Traversa 03 [OSCURATO:PERSONA], Rende (CS)".

Evidenzia che il domiciiatario, [OSCURATO:PERSONA], non aveva alcuna relazione con il luogo dove la notifica era avvenuta e allega e prova che egli, in particolare, risiedeva altrove;

3. nel controricorso il Comune a sua volta evidenzia di aver notificato l'appello in Traversa 03 [OSCURATO:PERSONA] in quanto dall'intestazione della sentenza di primo grado tale risultava essere il domicilio del [OSCURATO:PERSONA] e che l'atto risultava essere stato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] qualificatasi come "incaricata"; considerato che:

1. il ricorso è fondato.

La notifica dell'appello va effettuata alla parte presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio in base all'art. 330 c.p.c., applicabile nel processo tributario in virtù del richiamo di cui agli artt. 1, comma 2, e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Nel caso di specie è Incontroverso e comunque risulta dalle produzioni della parte ricorrente che la notifica dell'appello è avvenuta presso un indirizzo diverso rispetto a quello di domiciliazione dell'odierno ricorrente nel giudizio di primo grado;

2. né ha alcun rilievo il fatto che tale diverso indirizzo fosse quello indicato nell'intestazione della sentenza di appello atteso che l'unico atto alle cui risultanze deve aversi riguardo è l'atto introduttivo dell'originario giudizio in cui - l'odierno ricorrente elesse domicilio in viale Kennedy;

5. neppure ha alcun rilievo che l'atto di appello sia stato, presso l'indirizzo diverso da quello del procuratore domiciliatario, in fatto ricevuto da persona qualificatasi come "incaricata".

A fronte della allegazione dell'odierno ricorrente della assenza di qualsiasi relazione tra il soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]) che ebbe a ricevere l'atto di appello in quel diverso indirizzo e il procuratore [OSCURATO:PERSONA] mancano del tutto l'allegazione e la prova da parte del Comune della sussistenza di una qualche relazione cosicché non può ritenersi che la notificazione quand'anche irrituale sia nulla e rinnovabile ex 291 c.p.c. e non radicalmente inesistente per difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quell'indirizzo e di quel soggetto con il destinatario;

6. il ricorso in conclusione deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio atteso che la sentenza di primo grado, in quanto mai impugnata, è ormai inappellabile per scadenza anche del termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.;

7. le spese del merito sono compensate per l'evolversi della vicenda processuale;

8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio; compensa le spese del merito; condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.400,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26303-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 788/03/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26303 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA], denunciando "nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 546792", ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Calabria ha accolto l'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di annullamento di una cartella di pagamento relativa ad Ici del 2007. Deduce di non avere avuto notizia dell'appello se non allorché, nell'esercizio della propria attività professionale di avvocato, si era recato per "la verifica di alcuni procedimenti presso la segreteria della commissione tributaria regionale" in data 13.7.2020. Il ricorrente precisa e documenta di avere eletto domicilio per il giudizio di primo grado presso "il [OSCURATO:PERSONA], Rende (CS), [OSCURATO:PERSONA] n.5" mentre l'atto di appello è stato notificato presso il "[OSCURATO:PERSONA], Traversa 03 [OSCURATO:PERSONA], Rende (CS)". Evidenzia che il domiciiatario, [OSCURATO:PERSONA], non aveva alcuna relazione con il luogo dove la notifica era avvenuta e allega e prova che egli, in particolare, risiedeva altrove; 3. nel controricorso il Comune a sua volta evidenzia di aver notificato l'appello in Traversa 03 [OSCURATO:PERSONA] in quanto dall'intestazione della sentenza di primo grado tale risultava essere il domicilio del [OSCURATO:PERSONA] e che l'atto risultava essere stato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] qualificatasi come "incaricata"; considerato che: 1. il ricorso è fondato. La notifica dell'appello va effettuata alla parte presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio in base all'art. 330 c.p.c., applicabile nel processo tributario in virtù del richiamo di cui agli artt. 1, comma 2, e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992. Nel caso di specie è Incontroverso e comunque risulta dalle produzioni della parte ricorrente che la notifica dell'appello è avvenuta presso un indirizzo diverso rispetto a quello di domiciliazione dell'odierno ricorrente nel giudizio di primo grado; 2. né ha alcun rilievo il fatto che tale diverso indirizzo fosse quello indicato nell'intestazione della sentenza di appello atteso che l'unico atto alle cui risultanze deve aversi riguardo è l'atto introduttivo dell'originario giudizio in cui - l'odierno ricorrente elesse domicilio in viale Kennedy; 5. neppure ha alcun rilievo che l'atto di appello sia stato, presso l'indirizzo diverso da quello del procuratore domiciliatario, in fatto ricevuto da persona qualificatasi come "incaricata". A fronte della allegazione dell'odierno ricorrente della assenza di qualsiasi relazione tra il soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]) che ebbe a ricevere l'atto di appello in quel diverso indirizzo e il procuratore [OSCURATO:PERSONA] mancano del tutto l'allegazione e la prova da parte del Comune della sussistenza di una qualche relazione cosicché non può ritenersi che la notificazione quand'anche irrituale sia nulla e rinnovabile ex 291 c.p.c. e non radicalmente inesistente per difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quell'indirizzo e di quel soggetto con il destinatario; 6. il ricorso in conclusione deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio atteso che la sentenza di primo grado, in quanto mai impugnata, è ormai inappellabile per scadenza anche del termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.; 7. le spese del merito sono compensate per l'evolversi della vicenda processuale; 8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio; compensa le spese del merito; condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.400,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Così de
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