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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 30761/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6599/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 436, presso lo studio dell’avvocato renato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA resa nel procedimento R.G. n.1639/2021,depositata il 10.2.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.11.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Forlì, adito ex art. 702 bis c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150/2011 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la liquidazione delle somme dovutegli a titolo di compenso professionale (€ 30.712,87 ed accessori) per attività difensiva svolta a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per averli difesi in un giudizio di revocatoria ordinaria promosso nei loro confronti dalla Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna nel procedimento svoltosi davanti al Tribunale civile di Forlì n.3928/2009 RG, poi davanti alla Corte d'Appello di Bologna (proc. n.1565/2013 RG) e definito dalla sentenza di questa Corte n. 19376/2017, dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte di Appello di Bologna, ultimo giudice di merito che aveva trattato la causa civile, escludendo in virtù del foro speciale dell'art. 14, comma 2° , del D. Lgs. n. 150/2011 l'applicabilità del foro del consumatore, e condannava il ricorrente alle spese processuali.

Il giudizio veniva tempestivamente riassunto davanti alla Corte d'Appello di Bologna dal professionista, che non proponeva regolamento di competenza.

Nel costituirsi, il Comandini e la Fusai eccepivano nuovamente l’abusivo frazionamento del credito operato dal legale, considerata la pendenza di altri undici procedimenti civili da lui instaurati contro il Comandini per il recupero dei crediti professionali, alcuni dei quali afferenti a prestazioni svolte anche in favore della coniuge del resistente, [OSCURATO:PERSONA].

Con l'ordinanza depositata in data 10.2.2022 (nel procedimento n. 1639/2021 RG), la Corte d'Appello di Bologna, non ravvisando dagli atti alcun interesse del creditore ad agire separatamente per il recupero dei crediti professionali, riteneva fondata la sollevata eccezione alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema e dichiarava improponibile la domanda.

Le spese di lite venivano compensate per metà, con condanna del professionista alla residua metà, in ragione della sopravvenienza in corso di giudizio dell'ordinanza n. 14143/2021 di questa Corte, che aveva applicato i principi già in precedenza affermati in materia di abusivo frazionamento del credito all'ambito specifico dei rapporti professionali di durata tra avvocato e cliente. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, affidandosi a quattordici censure. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

E’ stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso, ed il ricorrente ha depositato istanza di decisione ex art. 380 bis, comma 2°, c.p.c., a seguito della quale è stata fissata adunanza in camera di consiglio, ed il solo ricorrente, nell'imminenza di essa, ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., formulando istanza di riunione con altri procedimenti pendenti in cassazione da lui promossi per i quali ugualmente é stata formulata proposta di definizione anticipata (6205/2022, 6313/2022, 6489/2022, 22516/2022, 23921/2022, 24323/2022, 27305/2022 e 27908/2022 RG). [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare va respinta l'istanza di riunione dei giudizi sopra indicati pendenti tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ed in alcuni casi anche [OSCURATO:PERSONA]) avanzata dal professionista, in quanto le controversie pendenti, provenienti da separate proposte di definizione anticipata, hanno ad oggetto pronunce diverse, non configurandosi l’ipotesi di riunione obbligatoria prevista dall’art.335 c.p.c., sussistendo tra le differenti controversie solo l’identità di questioni e una connessione meramente soggettiva. 1) Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza su un punto decisivo, ovverosia la mancata concessione al professionista di un termine per spiegare le ragioni della trattazione disgiunta delle diverse cause pendenti, pronunciandosi d’ufficio sulla questione dell’improponibilità della domanda, mai sollevata nei termini ritenuti dalla Corte distrettuale. 2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione a norme costituzionali, a convenzioni e a trattati internazionali, per avere la Corte d'Appello gravemente compresso il suo diritto di difesa, peraltro in un processo che si svolge in un unico grado di cognizione e che, di conseguenza, richiederebbe maggiori garanzie. 3) Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorrente lamenta la nullità assoluta per non avere la Corte territoriale differenziato le posizioni di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vedevano soggetti diversi in relazione agli artt.274 c.p.c., nonché 6 e 13 Convenzione di Roma e 47 della Carta di Nizza. 4) Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente ripropone la precedente censura sotto il diverso profilo della violazione di legge, non sussistendo alcun obbligo di agire nel medesimo contesto contro soggetti diversi, con posizioni diverse, rendendo peraltro più difficoltosa la gestione del processo. 5) Con il quinto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa considerazione del giudicato formale e sostanziale ex art. 3211 (rectius 324) c.p.c. e 2909 c.c., formatosi su altra pronuncia resa inter partes dalla medesima Corte distrettuale e prodotta in giudizio dallo stesso professionista, che aveva ritenuto non sussistere un’indebita parcellizzazione del credito, risultando ciascuna delle pretese creditorie avanzate dal legale fondata su un titolo distinto. 6) Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente ripropone la precedente doglianza, sotto il diverso profilo della violazione di legge, evidenziando, peraltro, la rilevabilità officiosa del giudicato esterno anche in sede di legittimità. 7) Con i l settimo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza su un punto fondamentale, ovverosia la mancata pronuncia inerente la competenza.

La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla competenza del Tribunale di Forlì o della Corte d'Appello di Bologna, non prendendo posizione sull’applicabilità o meno del foro del consumatore. 8) Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 c.p.c. in relazione al cd. foro del consumatore, per non essere stato sollevato, in forma positiva o negativa, il regolamento di competenza relativamente alla questione del foro del consumatore. 9) Con il nono motivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione alla questione del simultaneus processus, atteso che la riunione dei procedimenti richiesta in sede di costituzione dalla parte resistente non avrebbe determinato vantaggi processuali bensì, per converso, avrebbe incrementato irragionevolmente la durata del giudizio. 10) Con il decimo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., si denun c ia la motivazione omessa circa un punto essenziale e decisivo della controversia.

La Corte territoriale avrebbe omesso di argomentare sulle ragioni per le quali le cause promosse da esso avvocato per il recupero dei propri crediti professionali dovessero considerarsi inserite nell’ambito di una vicenda sostanzialmente unitaria. 11) Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost., nonché 1175 e 1375 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere la Corte d'Appello omesso di considerare che il divieto di parcellizzazione dei crediti non può spingersi sino a ricomprendere in un unico processo vicende soggettivamente differenti. 12) Con il dodicesimo motivo il ricorrente ripropone la precedente doglianza, giacché la Corte distrettuale avrebbe argomentato in maniera non persuasiva in ordine all’insussistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla trattazione separata e avrebbe omesso di rilevare che il legale aveva patrocinato per conto del Comandini e della Fusai un numero elevato di cause, la cui trattazione congiunta mal si adatta ad una controversia ordinaria instaurata ex art. 702 bis c.p.c.. 13) Con il tredicesimo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente disposto la compensazione per metà delle spese processuali, anziché quella integrale. 14) Co n i l quattordicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge per mancata compensazione di tutte le fasi che, nell’ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, tutela l’affidamento della parte soccombente che abbia confidato nella permanenza per il futuro di un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Vanno preliminarmente esaminati il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, che attengono alla mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio da parte della Corte d'Appello di Bologna allo scopo di fare riconoscere la competenza del Tribunale di Forlì, quale foro del consumatore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenere prevalente rispetto alla competenza funzionale della Corte d'Appello di Bologna quale giudice che ha deciso per ultimo la controversia sui compensi legali ex art. 14 comma 2 del D. Lgs. n.150/2011, ed all'asserita violazione del foro del consumatore.

Idue motivi sono inammissibili.

La Corte distrettuale ha rilevato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha riassunto il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bologna dopo la declaratoria d'incompetenza del Tribunale di Forlì inizialmente adito dal professionista, che aveva escluso l'applicabilità del foro del consumatore per l'esistenza di una competenza funzionale del giudice di merito che aveva deciso per ultimo la controversia sui compensi legali ex art. 14 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2011, non ha proposto regolamento di competenza, ed ha ritenuto inopportuno proporlo d'ufficio.

Orbene, il ricorrente non può certo dolersi della mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. da parte della Corte d'Appello di Bologna, volto a contrastare la pronuncia d'incompetenza del Tribunale di Forlì, trattandosi di uno strumento discrezionale nell'esclusiva disponibilità del giudice, che non é volto a supplire al mancato utilizzo dello strumento d'impugnazione messo a disposizione della parte dall'art. 42 c.p.c. (vedi Cass. 25.7.2006 n. 16936).

Allo stesso tempo il ricorrente avvocato neppure può dolersi in questa sede, per la prima volta, della violazione del foro del consumatore, al fine di radicare la competenza originaria presso il Tribunale di Forlì, posto che é stato, che riassumendo il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bologna dopo la declaratoria d'incompetenza del Tribunale di Forlì, che aveva ritenuto non operante il foro del consumatore a favore della competenza funzionale in unico grado della Corte d'Appello di Bologna, quale ultimo giudice di merito che aveva deciso la causa alla quale si riferiva la richiesta del pagamento del compenso professionale ex art. 14 comma 2° del D. Lgs. n.150/2011, ha fatto acquiescenza a tale pronunciamento sulla competenza, omettendo nel contempo di proporre regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso la decisione del Tribunale di Forlì, la cui statuizione in punto di competenza deve ormai ritenersi vincolante in questo giudizio e preclusiva di una riproposizione della questione (vedi Cass. 27.2.2012 n. 2973; Cass. 11.10.2002 n. 14559).

Per ragioni di ordine logico vanno poi esaminati, con priorità rispetto alle restanti censure, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, inerenti all'asserita omessa considerazione di un fatto storico decisivo, rappresentato dall'ordinanza n. 141 della Corte d'Appello di Bologna del 17.1.2022 (relativa al procedimento n. 1588/2021 RG), passata in giudicato a seguito della pronuncia dell'ordinanza n. 15071/2024 del 29.5.2024 di questa Corte, che respingendo l'eccezione d'improponibilità per abusivo frazionamento del credito sollevata da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest'ultimo al pagamento in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del compenso professionale di € 22.362,89 oltre interessi legali dalla domanda al saldo per il patrocinio prestato a favore del Comandini in una causa civile promossa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SPA davanti al Tribunale di Forlì e nel successivo giudizio svoltosi davanti alla Corte d'Appello di Bologna (vedi documenti allegati sub a) e b) all'opposizione alla proposta di definizione anticipata), ed alla nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del giudicato formale e sostanziale formatosi in relazione alle previsioni degli articoli 2909 cod. civ. e 324 c.p.c..

Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Il ricorrente, che nell'atto introduttivo del 2022 aveva ipotizzato un giudicato non ancora formatosi ed aveva omesso di indicare dove e quando esattamente avrebbe prodotto nel giudizio conclusosi con l'ordinanza impugnata l'ordinanza n. 141/2022 della Corte d'Appello di Bologna (allegato o al ricorso introduttivo), certamente all'epoca dell'introduzione di questo giudizio non ancora passata in giudicato, dato che l'ordinanza n. 15071/2024 confermativa di questa Corte é sopravvenuta, ha cercato di supplire a tale carenza allegando tali documenti all'opposizione alla proposta di definizione anticipataex art. 380-bis c.p.c. .

Tale produzione è, però , inammissibile per quanto concerne l'ordinanza di questa Corte n. 15071/2024, in relazione alla previsione dell'art. 372 c.p.c., dal momento che pur trattandosi di un giudicato esterno rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non riguarda la nullità dell'ordinanza impugnata, né l'ammissibilità del ricorso, non potendosi ritenere preclusiva dello stesso.

Con l'ordinanza n. 15071/2024 di questa Corte, infatti, secondo quanto allegato dal ricorrente, si é formato il giudicato sostanziale relativamente al credito vantato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i giudizi patrocinati dei quali era stato chiesto il compenso nel procedimento n. 1588/2021 RG presso la Corte d'Appello di Bologna, ma non relativamente alla questione della proponibilità separata dei giudizi per crediti professionali di esso avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La questione della proponibilità, o improponibilità separata della tutela giudiziale dei crediti del professionista conseguente alla violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito, infatti, é meramente processuale e dà luogo solo ad un giudicato formale, che non preclude al creditore la facoltà di riproporre la stessa in giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della relazione unitaria esistente tra le parti (vedi Cass. ord. 12.6.2023 n. 16508; Cass. ord. 9.9.2021 n. 24371).

Vanno a questo punto esaminati congiuntamente il terzo, quarto, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo del ricorso, che vertono tutti sulla critica all'affermata sussistenza di un abusivo frazionamento dei crediti vantati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e sulla negazione dell'interesse dello stesso professionista ad una tutela giudiziale separata dei crediti, e le cui censure confluiscono nella comune doglianza del difetto di una motivazione capace di far comprendere le ragioni della statuizione d'improponibilità della domanda, adottata sulla base di un acritico recepimento dell'ordinanza n. 14143/2021 di questa Corte, essendosi l'ordinanza impugnata limitata a dare atto che le parti avevano riconosciuto la pendenza nel 2020 di 12 distinti procedimenti promossi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la condanna del Comandini al pagamento di compensi professionali per attività giudiziale civile (di cui tre per prestazioni anche a favore della moglie del Comandini, [OSCURATO:PERSONA]), che il Comandini aveva eccepito di aver pagato in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni oggetto di causa ed anche per altre prestazioni rese in sede penale la complessiva somma di € 121.727,39, e ad affermare “nel caso di specie non é stata dallo Zauli indicato né é possibile comunque enucleare dagli atti alcun interesse del creditore ad agire separatamente per il recupero dei propri crediti professionali”.

La sentenza n. 7299/2025 delle Sezioni unite di questa Corte, collocatasi nel solco della nozione di abusivo frazionamento del credito delineata dalle sentenze delle sezioni unite di questa Corte n. 23726/2007 e n. 4090/2017, con cui è stata specificamente risoltala questione delle diverse conseguenze derivanti dall'abusivo frazionamento del credito a seconda che vi sia, o meno un giudicato in senso proprio (ossia di merito) su uno dei crediti abusivamente frazionati, ha enunciato i seguenti principi di diritto: "a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale".

L'ordinanza impugnata non poteva fondare il riconoscimento di un abusivo frazionamento dei crediti complessivamente vantati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comandini e della Fusai sulla base della sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti, al quale i vari crediti, pur fondati su distinti titoli costitutivi, fossero riconducibili, e sulla contemporanea esigibilità dei crediti nel 2020, senza accertare che quei crediti fossero inscrivibili nell'ambito oggettivo di uno stesso giudicato, o fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si sarebbe tradotto in un inutile ed ingiustificato dispendio dell'attività processuale, e senza effettuare una concreta valutazione dell'oggettivo interesse del creditore ad una tutela giudiziale separata sulla base delle caratteristiche specifiche delle singole cause patrocinate dallo stesso professionista e della diversità delle prove disponibili, che eventualmente consentisse solo per alcune di esse, e non per altre, una rapida definizione (vedi sulla necessità di tale valutazione Cass. ord. 6.7.2021 n. 19048; Cass. ord. 7.11.2016 n. 22574), e senza minimamente considerare l'appesantimento istruttorio, ai limiti dell'ingestibilità, che sarebbe potuto derivare dall'unificazione di tutti i giudizi in un'unica causa.

E' vero, infatti, che nei casi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte di potenziale sussistenza di un abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno di un interesse oggettivamente valutabile del creditore alla tutela giudiziale separata dei crediti é pacificamente riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto, ma é anche vero che tale valutazione dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata, e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti.

In particolare l'ordinanza impugnata, che ha effettuato una valutazione apodittica ed astratta, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle dodici cause per pagamento di compensi professionali promosse contro il Comandini (ed in tre casi anche contro la Fusai), non ha considerato che a seguito della declaratoria d'incompetenza emessa in tutti i procedimenti dal Tribunale di Forlì, inizialmente adito dal professionista, in due casi a favore della Corte d'Appello di Ancona, in un caso a favore del Tribunale di Roma, e nei restanti nove a favore della Corte d'Appello di Bologna, la stessa individuazione di diversi giudici competenti precludeva la trattazione congiunta delle dodici cause sui compensi in un unico procedimento ed impediva al professionista di riassumere congiuntamente tutte le cause usurpando il potere di riunione del giudice, per cui non poteva più essere valorizzata la pendenza contemporanea delle dodici cause nel 2020 davanti al Tribunale di Forlì, e la Corte d'Appello avrebbe dovuto compiere la valutazione sulla sussistenza, o meno dell'abusivo frazionamento dei crediti all'attualità, limitatamente a quelli le cui cause erano state riassunte davanti al medesimo ufficio giudiziario.

Per esse la Corte d'Appello, seguendo le indicazioni della sentenza n. 7299/2025 delle S ezioni unite di questa Corte, avrebbe dovuto anzitutto accertare in concreto e motivare sull'esistenza dei presupposti sopra indicati dell'abusivo frazionamento dei crediti, ed in caso affermativo valutare, prima di addivenire ad una dichiarazione d'improponibilità, se sussistessero le condizioni stabilite dall'art. 274 c.p.c. per addivenire alla riunione delle cause connesse pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario.

L'accoglimento del 3°, 4°, 9°, 10°, 11° e 12° motivo del ricorso nei termini indicati, dà luogo alla cassazione dell'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, e comporta l’assorbimentodei restanti motivi (1°, 2°, 13° e 14°) del ricorso.

P.Q.M La Corte accoglie i motivi terzo, quarto, nono, decimo, undicesimo e dodicesim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6599/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 436, presso lo studio dell’avvocato renato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA resa nel procedimento R.G. n.1639/2021,depositata il 10.2.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.11.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Forlì, adito ex art. 702 bis c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150/2011 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la liquidazione delle somme dovutegli a titolo di compenso professionale (€ 30.712,87 ed accessori) per attività difensiva svolta a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per averli difesi in un giudizio di revocatoria ordinaria promosso nei loro confronti dalla Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna nel procedimento svoltosi davanti al Tribunale civile di Forlì n.3928/2009 RG, poi davanti alla Corte d'Appello di Bologna (proc. n.1565/2013 RG) e definito dalla sentenza di questa Corte n. 19376/2017, dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte di Appello di Bologna, ultimo giudice di merito che aveva trattato la causa civile, escludendo in virtù del foro speciale dell'art. 14, comma 2° , del D. Lgs. n. 150/2011 l'applicabilità del foro del consumatore, e condannava il ricorrente alle spese processuali. Il giudizio veniva tempestivamente riassunto davanti alla Corte d'Appello di Bologna dal professionista, che non proponeva regolamento di competenza. Nel costituirsi, il Comandini e la Fusai eccepivano nuovamente l’abusivo frazionamento del credito operato dal legale, considerata la pendenza di altri undici procedimenti civili da lui instaurati contro il Comandini per il recupero dei crediti professionali, alcuni dei quali afferenti a prestazioni svolte anche in favore della coniuge del resistente, [OSCURATO:PERSONA]. Con l'ordinanza depositata in data 10.2.2022 (nel procedimento n. 1639/2021 RG), la Corte d'Appello di Bologna, non ravvisando dagli atti alcun interesse del creditore ad agire separatamente per il recupero dei crediti professionali, riteneva fondata la sollevata eccezione alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema e dichiarava improponibile la domanda. Le spese di lite venivano compensate per metà, con condanna del professionista alla residua metà, in ragione della sopravvenienza in corso di giudizio dell'ordinanza n. 14143/2021 di questa Corte, che aveva applicato i principi già in precedenza affermati in materia di abusivo frazionamento del credito all'ambito specifico dei rapporti professionali di durata tra avvocato e cliente. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, affidandosi a quattordici censure. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso, ed il ricorrente ha depositato istanza di decisione ex art. 380 bis, comma 2°, c.p.c., a seguito della quale è stata fissata adunanza in camera di consiglio, ed il solo ricorrente, nell'imminenza di essa, ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., formulando istanza di riunione con altri procedimenti pendenti in cassazione da lui promossi per i quali ugualmente é stata formulata proposta di definizione anticipata (6205/2022, 6313/2022, 6489/2022, 22516/2022, 23921/2022, 24323/2022, 27305/2022 e 27908/2022 RG). [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare va respinta l'istanza di riunione dei giudizi sopra indicati pendenti tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ed in alcuni casi anche [OSCURATO:PERSONA]) avanzata dal professionista, in quanto le controversie pendenti, provenienti da separate proposte di definizione anticipata, hanno ad oggetto pronunce diverse, non configurandosi l’ipotesi di riunione obbligatoria prevista dall’art.335 c.p.c., sussistendo tra le differenti controversie solo l’identità di questioni e una connessione meramente soggettiva. 1) Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza su un punto decisivo, ovverosia la mancata concessione al professionista di un termine per spiegare le ragioni della trattazione disgiunta delle diverse cause pendenti, pronunciandosi d’ufficio sulla questione dell’improponibilità della domanda, mai sollevata nei termini ritenuti dalla Corte distrettuale. 2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione a norme costituzionali, a convenzioni e a trattati internazionali, per avere la Corte d'Appello gravemente compresso il suo diritto di difesa, peraltro in un processo che si svolge in un unico grado di cognizione e che, di conseguenza, richiederebbe maggiori garanzie. 3) Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorrente lamenta la nullità assoluta per non avere la Corte territoriale differenziato le posizioni di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vedevano soggetti diversi in relazione agli artt.274 c.p.c., nonché 6 e 13 Convenzione di Roma e 47 della Carta di Nizza. 4) Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente ripropone la precedente censura sotto il diverso profilo della violazione di legge, non sussistendo alcun obbligo di agire nel medesimo contesto contro soggetti diversi, con posizioni diverse, rendendo peraltro più difficoltosa la gestione del processo. 5) Con il quinto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa considerazione del giudicato formale e sostanziale ex art. 3211 (rectius 324) c.p.c. e 2909 c.c., formatosi su altra pronuncia resa inter partes dalla medesima Corte distrettuale e prodotta in giudizio dallo stesso professionista, che aveva ritenuto non sussistere un’indebita parcellizzazione del credito, risultando ciascuna delle pretese creditorie avanzate dal legale fondata su un titolo distinto. 6) Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente ripropone la precedente doglianza, sotto il diverso profilo della violazione di legge, evidenziando, peraltro, la rilevabilità officiosa del giudicato esterno anche in sede di legittimità. 7) Con i l settimo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza su un punto fondamentale, ovverosia la mancata pronuncia inerente la competenza. La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla competenza del Tribunale di Forlì o della Corte d'Appello di Bologna, non prendendo posizione sull’applicabilità o meno del foro del consumatore. 8) Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 c.p.c. in relazione al cd. foro del consumatore, per non essere stato sollevato, in forma positiva o negativa, il regolamento di competenza relativamente alla questione del foro del consumatore. 9) Con il nono motivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione alla questione del simultaneus processus, atteso che la riunione dei procedimenti richiesta in sede di costituzione dalla parte resistente non avrebbe determinato vantaggi processuali bensì, per converso, avrebbe incrementato irragionevolmente la durata del giudizio. 10) Con il decimo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., si denun c ia la motivazione omessa circa un punto essenziale e decisivo della controversia. La Corte territoriale avrebbe omesso di argomentare sulle ragioni per le quali le cause promosse da esso avvocato per il recupero dei propri crediti professionali dovessero considerarsi inserite nell’ambito di una vicenda sostanzialmente unitaria. 11) Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost., nonché 1175 e 1375 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere la Corte d'Appello omesso di considerare che il divieto di parcellizzazione dei crediti non può spingersi sino a ricomprendere in un unico processo vicende soggettivamente differenti. 12) Con il dodicesimo motivo il ricorrente ripropone la precedente doglianza, giacché la Corte distrettuale avrebbe argomentato in maniera non persuasiva in ordine all’insussistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla trattazione separata e avrebbe omesso di rilevare che il legale aveva patrocinato per conto del Comandini e della Fusai un numero elevato di cause, la cui trattazione congiunta mal si adatta ad una controversia ordinaria instaurata ex art. 702 bis c.p.c.. 13) Con il tredicesimo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente disposto la compensazione per metà delle spese processuali, anziché quella integrale. 14) Co n i l quattordicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge per mancata compensazione di tutte le fasi che, nell’ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, tutela l’affidamento della parte soccombente che abbia confidato nella permanenza per il futuro di un orientamento giurisprudenziale consolidato. Vanno preliminarmente esaminati il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, che attengono alla mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio da parte della Corte d'Appello di Bologna allo scopo di fare riconoscere la competenza del Tribunale di Forlì, quale foro del consumatore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenere prevalente rispetto alla competenza funzionale della Corte d'Appello di Bologna quale giudice che ha deciso per ultimo la controversia sui compensi legali ex art. 14 comma 2 del D. Lgs. n.150/2011, ed all'asserita violazione del foro del consumatore. Idue motivi sono inammissibili. La Corte distrettuale ha rilevato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha riassunto il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bologna dopo la declaratoria d'incompetenza del Tribunale di Forlì inizialmente adito dal professionista, che aveva escluso l'applicabilità del foro del consumatore per l'esistenza di una competenza funzionale del giudice di merito che aveva deciso per ultimo la controversia sui compensi legali ex art. 14 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2011, non ha proposto regolamento di competenza, ed ha ritenuto inopportuno proporlo d'ufficio. Orbene, il ricorrente non può certo dolersi della mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. da parte della Corte d'Appello di Bologna, volto a contrastare la pronuncia d'incompetenza del Tribunale di Forlì, trattandosi di uno strumento discrezionale nell'esclusiva disponibilità del giudice, che non é volto a supplire al mancato utilizzo dello strumento d'impugnazione messo a disposizione della parte dall'art. 42 c.p.c. (vedi Cass. 25.7.2006 n. 16936). Allo stesso tempo il ricorrente avvocato neppure può dolersi in questa sede, per la prima volta, della violazione del foro del consumatore, al fine di radicare la competenza originaria presso il Tribunale di Forlì, posto che é stato, che riassumendo il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bologna dopo la declaratoria d'incompetenza del Tribunale di Forlì, che aveva ritenuto non operante il foro del consumatore a favore della competenza funzionale in unico grado della Corte d'Appello di Bologna, quale ultimo giudice di merito che aveva deciso la causa alla quale si riferiva la richiesta del pagamento del compenso professionale ex art. 14 comma 2° del D. Lgs. n.150/2011, ha fatto acquiescenza a tale pronunciamento sulla competenza, omettendo nel contempo di proporre regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso la decisione del Tribunale di Forlì, la cui statuizione in punto di competenza deve ormai ritenersi vincolante in questo giudizio e preclusiva di una riproposizione della questione (vedi Cass. 27.2.2012 n. 2973; Cass. 11.10.2002 n. 14559). Per ragioni di ordine logico vanno poi esaminati, con priorità rispetto alle restanti censure, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, inerenti all'asserita omessa considerazione di un fatto storico decisivo, rappresentato dall'ordinanza n. 141 della Corte d'Appello di Bologna del 17.1.2022 (relativa al procedimento n. 1588/2021 RG), passata in giudicato a seguito della pronuncia dell'ordinanza n. 15071/2024 del 29.5.2024 di questa Corte, che respingendo l'eccezione d'improponibilità per abusivo frazionamento del credito sollevata da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest'ultimo al pagamento in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del compenso professionale di € 22.362,89 oltre interessi legali dalla domanda al saldo per il patrocinio prestato a favore del Comandini in una causa civile promossa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SPA davanti al Tribunale di Forlì e nel successivo giudizio svoltosi davanti alla Corte d'Appello di Bologna (vedi documenti allegati sub a) e b) all'opposizione alla proposta di definizione anticipata), ed alla nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del giudicato formale e sostanziale formatosi in relazione alle previsioni degli articoli 2909 cod. civ. e 324 c.p.c.. Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Il ricorrente, che nell'atto introduttivo del 2022 aveva ipotizzato un giudicato non ancora formatosi ed aveva omesso di indicare dove e quando esattamente avrebbe prodotto nel giudizio conclusosi con l'ordinanza impugnata l'ordinanza n. 141/2022 della Corte d'Appello di Bologna (allegato o al ricorso introduttivo), certamente all'epoca dell'introduzione di questo giudizio non ancora passata in giudicato, dato che l'ordinanza n. 15071/2024 confermativa di questa Corte é sopravvenuta, ha cercato di supplire a tale carenza allegando tali documenti all'opposizione alla proposta di definizione anticipataex art. 380-bis c.p.c. . Tale produzione è, però , inammissibile per quanto concerne l'ordinanza di questa Corte n. 15071/2024, in relazione alla previsione dell'art. 372 c.p.c., dal momento che pur trattandosi di un giudicato esterno rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non riguarda la nullità dell'ordinanza impugnata, né l'ammissibilità del ricorso, non potendosi ritenere preclusiva dello stesso. Con l'ordinanza n. 15071/2024 di questa Corte, infatti, secondo quanto allegato dal ricorrente, si é formato il giudicato sostanziale relativamente al credito vantato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i giudizi patrocinati dei quali era stato chiesto il compenso nel procedimento n. 1588/2021 RG presso la Corte d'Appello di Bologna, ma non relativamente alla questione della proponibilità separata dei giudizi per crediti professionali di esso avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La questione della proponibilità, o improponibilità separata della tutela giudiziale dei crediti del professionista conseguente alla violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito, infatti, é meramente processuale e dà luogo solo ad un giudicato formale, che non preclude al creditore la facoltà di riproporre la stessa in giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della relazione unitaria esistente tra le parti (vedi Cass. ord. 12.6.2023 n. 16508; Cass. ord. 9.9.2021 n. 24371). Vanno a questo punto esaminati congiuntamente il terzo, quarto, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo del ricorso, che vertono tutti sulla critica all'affermata sussistenza di un abusivo frazionamento dei crediti vantati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e sulla negazione dell'interesse dello stesso professionista ad una tutela giudiziale separata dei crediti, e le cui censure confluiscono nella comune doglianza del difetto di una motivazione capace di far comprendere le ragioni della statuizione d'improponibilità della domanda, adottata sulla base di un acritico recepimento dell'ordinanza n. 14143/2021 di questa Corte, essendosi l'ordinanza impugnata limitata a dare atto che le parti avevano riconosciuto la pendenza nel 2020 di 12 distinti procedimenti promossi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la condanna del Comandini al pagamento di compensi professionali per attività giudiziale civile (di cui tre per prestazioni anche a favore della moglie del Comandini, [OSCURATO:PERSONA]), che il Comandini aveva eccepito di aver pagato in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni oggetto di causa ed anche per altre prestazioni rese in sede penale la complessiva somma di € 121.727,39, e ad affermare “nel caso di specie non é stata dallo Zauli indicato né é possibile comunque enucleare dagli atti alcun interesse del creditore ad agire separatamente per il recupero dei propri crediti professionali”. La sentenza n. 7299/2025 delle Sezioni unite di questa Corte, collocatasi nel solco della nozione di abusivo frazionamento del credito delineata dalle sentenze delle sezioni unite di questa Corte n. 23726/2007 e n. 4090/2017, con cui è stata specificamente risoltala questione delle diverse conseguenze derivanti dall'abusivo frazionamento del credito a seconda che vi sia, o meno un giudicato in senso proprio (ossia di merito) su uno dei crediti abusivamente frazionati, ha enunciato i seguenti principi di diritto: "a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale". L'ordinanza impugnata non poteva fondare il riconoscimento di un abusivo frazionamento dei crediti complessivamente vantati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comandini e della Fusai sulla base della sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti, al quale i vari crediti, pur fondati su distinti titoli costitutivi, fossero riconducibili, e sulla contemporanea esigibilità dei crediti nel 2020, senza accertare che quei crediti fossero inscrivibili nell'ambito oggettivo di uno stesso giudicato, o fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si sarebbe tradotto in un inutile ed ingiustificato dispendio dell'attività processuale, e senza effettuare una concreta valutazione dell'oggettivo interesse del creditore ad una tutela giudiziale separata sulla base delle caratteristiche specifiche delle singole cause patrocinate dallo stesso professionista e della diversità delle prove disponibili, che eventualmente consentisse solo per alcune di esse, e non per altre, una rapida definizione (vedi sulla necessità di tale valutazione Cass. ord. 6.7.2021 n. 19048; Cass. ord. 7.11.2016 n. 22574), e senza minimamente considerare l'appesantimento istruttorio, ai limiti dell'ingestibilità, che sarebbe potuto derivare dall'unificazione di tutti i giudizi in un'unica causa. E' vero, infatti, che nei casi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte di potenziale sussistenza di un abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno di un interesse oggettivamente valutabile del creditore alla tutela giudiziale separata dei crediti é pacificamente riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto, ma é anche vero che tale valutazione dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata, e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti. In particolare l'ordinanza impugnata, che ha effettuato una valutazione apodittica ed astratta, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle dodici cause per pagamento di compensi professionali promosse contro il Comandini (ed in tre casi anche contro la Fusai), non ha considerato che a seguito della declaratoria d'incompetenza emessa in tutti i procedimenti dal Tribunale di Forlì, inizialmente adito dal professionista, in due casi a favore della Corte d'Appello di Ancona, in un caso a favore del Tribunale di Roma, e nei restanti nove a favore della Corte d'Appello di Bologna, la stessa individuazione di diversi giudici competenti precludeva la trattazione congiunta delle dodici cause sui compensi in un unico procedimento ed impediva al professionista di riassumere congiuntamente tutte le cause usurpando il potere di riunione del giudice, per cui non poteva più essere valorizzata la pendenza contemporanea delle dodici cause nel 2020 davanti al Tribunale di Forlì, e la Corte d'Appello avrebbe dovuto compiere la valutazione sulla sussistenza, o meno dell'abusivo frazionamento dei crediti all'attualità, limitatamente a quelli le cui cause erano state riassunte davanti al medesimo ufficio giudiziario. Per esse la Corte d'Appello, seguendo le indicazioni della sentenza n. 7299/2025 delle S ezioni unite di questa Corte, avrebbe dovuto anzitutto accertare in concreto e motivare sull'esistenza dei presupposti sopra indicati dell'abusivo frazionamento dei crediti, ed in caso affermativo valutare, prima di addivenire ad una dichiarazione d'improponibilità, se sussistessero le condizioni stabilite dall'art. 274 c.p.c. per addivenire alla riunione delle cause connesse pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario. L'accoglimento del 3°, 4°, 9°, 10°, 11° e 12° motivo del ricorso nei termini indicati, dà luogo alla cassazione dell'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, e comporta l’assorbimentodei restanti motivi (1°, 2°, 13° e 14°) del ricorso. P.Q.M La Corte accoglie i motivi terzo, quarto, nono, decimo, undicesimo e dodicesim
Sentenza Cassazione n. 30761/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris