CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocatoMONTAGNA NICOLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato e nella qualitàspecificata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Matera n.331/2025 depositata il11/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Numero registro generale 19965/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 15590/2026Data pubblicazione 21/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]