CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 38379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20/02/2024 la Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen commesso in Modena il 25 maggio 2016 2. Avverso tale sentenza Tisi, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte di Appello dichiarato la improcedibilità per difetto di querela. 3. Il ricorso è fondato. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 ottobre 2022 n. 150, anche il furto aggravato contestato al ricorrente è procedibile a querela di parte e in atti non si rinviene una valida condizione di procedibilità 4. Nel consegue che la sentenza impugnata, emessa quando già era entrata in vigore la legge summenzionata (cd. [OSCURATO:PERSONA]), deve essere annullata senza rinvio per essere il reato improcedibile per mancanza di querela P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato improcedibile per mancanza di querela Così deciso il 3 ottobre