CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha rigettatol’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta docu-mentale e bancarotta impropria per omesso adempimento delle obbligazioni tribu-tarie.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla dichiarazione di re-sponsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d'appelloha fondato il giudizio di colpevolezza sul solo dato oggettivo dell’assenza di scrit-ture contabili, senza compiere alcuna indagine sull’elemento psicologico ma limi-tandosi ad un richiamo alla giurisprudenza sul dolo generico in merito alla fatti-specie prevista dalla seconda parte dell’art. 216, 1° comma numero 2) legge fall.La sentenza di primo grado aveva invece ravvisato la configurabilità della fattispe-cie prevista dalla prima parte della disposizione citata, errando però, a sua volta,nel desumere il dolo specifico dalla mera circostanza dell’omessa consegna dellescritture contabili. Fatto sta che la sentenza impugnata ha contraddittoriamentedichiarato di condividere le argomentazioni del giudice di primo grado e richiamatoal riguardo i principi giurisprudenziali in tema di motivazione per relationem, puravendo qualificato diversamente il fatto; inoltre, al di là del tema della contrastantequalificazione giuridica, non si è comunque attenuta alla giurisprudenza di legitti-mità che impone di non arrestarsi, per la ricostruzione dell’elemento soggettivo,all’accertamento dell’assenza o dell’infedele tenuta della contabilità. Inoltre, lasentenza impugnata ha errato nel ricondurre il fatto allo schema della tenuta dellacontabilità tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movi-mento degli affari, poiché tale fattispecie presuppone l’esistenza delle scritturecontabili quando nel caso specifico queste erano totalmente assenti.2.2 Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto al rico-noscimento della responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta impropriaderivante da inadempimento delle obbligazioni tributarie. Entrambe le sentenze dimerito hanno ritenuto che l’omesso pagamento dei debiti tributari abbia cagionatoil fallimento della società per effetto di una scelta preordinata dell’[OSCURATO:PERSONA] sin daquando aveva assunto la carica di amministratore. Tuttavia, l’imputato aveva ri-vestito tale ruolo non dalla costituzione della società, avvenuta il 18 maggio 2001,ma solo dal 9 gennaio 2012, e non è stato accertato in quale misura il debitotributario sia maturato durante la sua amministrazione. La questione aveva fon-dato uno specifico motivo di appello sul quale però la sentenza impugnata non siè soffermata. Nel contempo, oltre a non pronunciarsi su tale profilo, la Corte d'ap-pello ha travisato uno dei motivi di impugnazione: la difesa aveva sostenuto chel’inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali non può di per sé in-tegrare gli estremi dell’operazione dolosa, mentre la sentenza impugnata ha rite-nuto che secondo la difesa, cosa non vera, la mera omissione non possa costituirereato in quanto vi sarebbe la necessità di una condotta attiva.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso relativamente al primo motivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato.1.1 Preliminarmente, quanto al primo motivo, non si può non constatare ladifformità di inquadramento giuridico fra il capo A) dell’imputazione, la sentenzadi primo grado e la sentenza impugnata. Da una parte, infatti, l’imputazione èincentrata sulla fattispecie dell’infedele tenuta della contabilità prevista dall’art.216, comma 2 numero 2), seconda parte, l. fall., pur contenendo un ultroneoriferimento al dolo specifico e allo schema dell’omessa consegna, che sono invecericonducibili, sia pure a determinate condizioni e come si spiegherà oltre, allaprima parte della stessa disposizione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha invecequalificato il fatto nei termini dell’omessa tenuta della contabilità, riconducendoloquindi alla prima parte del numero 2) dell’art. 216 comma 2 l. fall. e motivando,di conseguenza, in merito alla configurabilità del dolo specifico. La Corte d'appello,dal canto suo, ha ravvisato nei fatti un’ipotesi di tenuta infedele della contabilitàtale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.Occorre precisare che, per costante giurisprudenza di questa sezione, lafattispecie dell’omessa tenuta della contabilità non rientra nella seconda partebensì nella prima parte dell’art. 216 comma 2 n. 2) l. fall., purché emerga la provarigorosa del dolo specifico postulato dalla norma (n. 26379 del 5/3/2019, RV276650-01; n. 42546 del 7/11/2024, RV 287175-01). Detto questo, il caso di spe-cie è contraddistinto da un dato certo e cioè la totale assenza della contabilità, chemai è stata consegnata né reperita. Non si può dunque ritenere corretta la quali-ficazione giuridica prescelta dalla Corte d’appello, che ha ravvisato un’ipotesi diinfedele e lacunosa tenuta della contabilità quando, viceversa, quest’ultima era deltutto mancante. Né, ovviamente, tale errore di inquadramento giuridico può es-sere emendato dal formale (ma a questo punto contraddittorio) richiamo dellasentenza impugnata alla motivazione della pronuncia di primo grado, dato chequesta si è mossa, come si è già precisato, nel solco di una qualificazione dei fattitotalmente diversa: è in effetti indubbio che il principio giurisprudenziale secondocui le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado si integrano a vicenda,formando un unico e organico corpus, incontri un limite nel momento in cui lepronunce contengano argomentazioni giuridicamente inconciliabili fra loro. A que-sto si aggiunga che nella sentenza impugnata manca del tutto l’indagine sull’ele-mento soggettivo del reato, nonostante che questo tema formasse oggetto di unospecifico motivo d’appello e nonostante che la stessa Corte d’Appello abbia rico-nosciuto (pagina 16) la completa assenza delle scritture contabili (circostanza che,come si ribadisce, rendeva indefettibile l’accertamento del dolo specifico previstodall’art. 216, comma 2, n. 2), seconda parte, l. fall.).Il motivo di ricorso relativo alla bancarotta documentale deve essere ac-colto e la Corte d’Appello dovrà dunque procedere, attenendosi ai principi primarichiamati, ad un nuovo esame che investa sia la qualificazione giuridica dei fattisia la configurabilità dell’elemento soggettivo.1.2 Il secondo motivo di ricorso, invece, è privo di fondamento. In effetti,il tema del rapporto cronologico fra maturazione e quantum del debito tributario,da un lato, e mandato gestionale dell’imputato, dall’altro, è posto in termini quantomai generici. Sia nell’atto di appello sia nel ricorso per cassazione, infatti, la difesasi è limitata a sollevare tale contestazione senza allegare alcuna spiegazione inordine all’insorgenza, alla distribuzione nel tempo e alla quantificazione dei debitifiscali, così omettendo di fornire al giudice argomenti idonei, in concreto, ad orien-tarne la decisione. E’ del resto nota e consolidata la giurisprudenza di questa [OSCURATO:PERSONA] la quale l’obbligo di risposta del giudice dell’impugnazione non investenecessariamente ogni questione portata alla sua attenzione ma, all’opposto, è su-bordinato alla specificità dei motivi proposti e, dunque, viene meno nel caso in cuiquesti siano eccessivamente generici (6, n. 546 del 18/11/2015, Rv. 265883 –01). Il principio ora enunciato si attaglia appunto al caso di specie: a fronte, infatti,di una totale mancanza di contestazione sulla configurabilità anche sul piano sog-gettivo del reato di bancarotta impropria, il ricorrente non è andato oltre le laco-niche censure prima evidenziate.In ogni caso, si ritiene che le sentenze di merito, prese nel loro insieme,abbiano motivato in termini coerenti, logici e convincenti sul fondamento dellaresponsabilità del ricorrente. Si evidenzia che l’apparato della motivazione delledue sentenze è sul punto uniforme e dunque, al contrario di quanto si è detto inrelazione al reato sub A), tale da giustificare l’applicazione della nota giurispru-denza di questa Corte in tema di c.d. doppia conforme. Detto questo, le due sen-tenze, con particolare riferimento a quella di primo grado, contengono e valoriz-zano due dati incontestati, ossia che la società aveva accumulato un debito fiscaledi notevole entità (poco meno di un milione di euro) e che l’amministrazione delricorrente si è protratta per oltre sei anni (avendo l’[OSCURATO:PERSONA] assunto la carica il 9gennaio 2012 per poi mantenerla sino al fallimento, a sua volta dichiarato il 12luglio 2018). Stando così le cose, anche a fronte, in via di pura ipotesi, di un debitotributario accumulato per intero o in gran parte prima dell’avvento del ricorrentecome amministratore, è comunque evidente che non risulta neanche prospettatoun qualsivoglia intervento dell’[OSCURATO:PERSONA], nonostante la lunga durata del suo man-dato, per affrontare e risolvere la suddetta, consistente esposizione debitoria (né,tanto meno, è stato allegato, sia pure velatamente, che l’imputato non fosse aconoscenza di essa). Ne consegue non solo che il motivo di ricorso non prendeposizione (neanche) sui dati, incontroversi, che le sentenze di merito hanno evi-denziato e che si sono poc’anzi delineati; ma occorre anche rilevare che tali ele-menti risultano correttamente valorizzati da tali sentenze nell’ottica dell’afferma-zione della riconducibilità del reato all’[OSCURATO:PERSONA] anche sul piano della partecipazionepsicologica. Si rammenta infatti, a questo proposito, che non vi è dubbio, né ècontestato dal ricorrente, che la bancarotta impropria c.d. fiscale possa essereintegrata da più condotte di ripetuto inadempimento degli obblighi tributari, pur-ché protratte per un tempo apprezzabile e rivelatrici come tali di una vera e propriascelta di gestione idonea a far prevedere il dissesto dell’impresa (Sez. 5, n. 5159del 7/11/2025, Rv. 289457 – 01).2. Per le ragioni fin qui spiegate il ricorso deve essere accolto limitatamenteal primo motivo, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra se-zione della Corte d’Appello di Salerno. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) con rinvio per nuovo giu-dizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 14/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]