Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21490/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, haparzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Monza nei confronti diMohammed [OSCURATO:PERSONA], assolvendo l’imputato dal reato di illecita cessione disostanza stupefacente, contestato al capo B), e rideterminando la pena inrelazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, contestato al capo A),di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 262 e 323cod. proc. pen., in quanto, a seguito dell’assoluzione dal reato di illecita cessionedi sostanza stupefacente, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre ildissequestro e la restituzione all’avente diritto della somma di euro 135,sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio e, dunque, profitto delreato.Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla illegittima negazione dei benefici della sospensione condizionale dellapena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,già concessi in primo grado, in assenza di impugnazione sul punto da parte delpubblico ministero.

Viene dunque denunciata l’inosservanza degli artt. 597 cod.proc. pen., 163, 164 e 175 cod. pen., nonché del principio devolutivo che governail giudizio di appello.La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per esercitare, infavore dell’imputato, il potere previsto dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.,senza tuttavia avvedersi del fatto che i benefici in questione erano stati giàconcessi dal giudice di primo grado, in assenza di impugnazione sul punto da partedella pubblica accusa.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento senza rinvio in relazione alla confisca della somma di 135 euro e larestituzione all’avente diritto; per la correzione della motivazione in relazione aibenefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.4.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Con la sentenza di primo grado erano state disposte la confisca e ladevoluzione all’Erario della somma di denaro in sequestro.Tale punto della decisione non è stato devoluto al giudice di appello che, puravendo assolto l’imputato dal reato del quale la somma di denaro costituiva, inipotesi accusatoria, profitto, ha confermato nel resto la sentenza impugnataomettendo di disporre la restituzione della somma di denaro sottoposta asequestro.Deve applicarsi al caso in esame il principio ripetutamente affermato nellagiurisprudenza di legittimità secondo il quale «la sentenza con cui il giudice nondispone la confisca né la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorionon può essere impugnata con ricorso per cassazione, perché l'interessato deverivolgersi al pubblico ministero ex art. 263, comma 4, cod. proc. pen., mentre ilricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente contro l'ordinanza con laquale sia stata rigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dalgiudice dell'esecuzione».Il ricorso per cassazione, pertanto, è ammissibile esclusivamente avverso ilprovvedimento che abbia disatteso la richiesta di restituzione del bene sottopostoa sequestro e, segnatamente, avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 667,quarto comma, abbia rigettato la opposizione avverso il diniego di restituzione(Sez. 6, n.20523 del 22/03/2022, Buonaurio, non mass.; Sez. 7 n. 11370 del14/12/2021, dep. 2022, Castellano, non mass.; Sez. 2, n.40532 del 17/09/2019,Paris, non mass.; Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542 – 01;Sez. 6, n. 46217 del 12/11/2013, Diao, Rv. 258234 - 01).L'omessa pronuncia del giudice di appello non può comportareevidentemente l'annullamento della decisione impugnata, il cui passaggio ingiudicato consentirà di investire il giudice della esecuzione della richiesta direstituzione.

La norma citata esclude che la omissione del giudice che non abbiaprovveduto in sentenza in ordine alla restituzione del bene sottoposto a sequestrosi converta in motivo di impugnazione e nel contempo, all'ultimo comma, prevedeche dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione, provvede il giudicedell'esecuzione.5.

Per quanto concerne i benefici della sospensione condizionale della penae della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,sebbene nella sentenza impugnata la Corte territoriale abbia affermato che ilgiudice di primo grado avesse escluso ogni beneficio di legge, dalla lettura dellasentenza del Tribunale di Monza emerge, al contrario, che quest’ultimo avevaespressamente riconosciuto sia la sospensione condizionale della pena, ai sensidegli artt. 163 e 164 cod. pen., sia la non menzione della condanna nel certificatodel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175 cod. pen.In assenza di qualsiasi devoluzione sul punto, la Corte di appello ha formulato unaprognosi negativa con riferimento alla possibilità di esercitare il potere ufficiosoprevisto dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.L’errore, tuttavia, non incide sul dispositivo, atteso che la Corte territorialeha comunque confermato la decisione del primo giudice sul punto; esso risultapertanto suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., nonrendendosi necessario l’annullamento della sentenza (Sez. 5, n. 20506 del14/01/2019, Locci, Rv. 275308 – 01 in cui si è affermato che «il beneficio dellasospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersiimplicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione delsolo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo,determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di reformatio in peius»).

Neconsegue il rigetto del secondo motivo di ricorso.6.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, haparzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Monza nei confronti diMohammed [OSCURATO:PERSONA], assolvendo l’imputato dal reato di illecita cessione disostanza stupefacente, contestato al capo B), e rideterminando la pena inrelazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, contestato al capo A),di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 262 e 323cod. proc. pen., in quanto, a seguito dell’assoluzione dal reato di illecita cessionedi sostanza stupefacente, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre ildissequestro e la restituzione all’avente diritto della somma di euro 135,sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio e, dunque, profitto delreato.Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla illegittima negazione dei benefici della sospensione condizionale dellapena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,già concessi in primo grado, in assenza di impugnazione sul punto da parte delpubblico ministero. Viene dunque denunciata l’inosservanza degli artt. 597 cod.proc. pen., 163, 164 e 175 cod. pen., nonché del principio devolutivo che governail giudizio di appello.La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per esercitare, infavore dell’imputato, il potere previsto dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.,senza tuttavia avvedersi del fatto che i benefici in questione erano stati giàconcessi dal giudice di primo grado, in assenza di impugnazione sul punto da partedella pubblica accusa.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento senza rinvio in relazione alla confisca della somma di 135 euro e larestituzione all’avente diritto; per la correzione della motivazione in relazione aibenefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Con la sentenza di primo grado erano state disposte la confisca e ladevoluzione all’Erario della somma di denaro in sequestro.Tale punto della decisione non è stato devoluto al giudice di appello che, puravendo assolto l’imputato dal reato del quale la somma di denaro costituiva, inipotesi accusatoria, profitto, ha confermato nel resto la sentenza impugnataomettendo di disporre la restituzione della somma di denaro sottoposta asequestro.Deve applicarsi al caso in esame il principio ripetutamente affermato nellagiurisprudenza di legittimità secondo il quale «la sentenza con cui il giudice nondispone la confisca né la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorionon può essere impugnata con ricorso per cassazione, perché l'interessato deverivolgersi al pubblico ministero ex art. 263, comma 4, cod. proc. pen., mentre ilricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente contro l'ordinanza con laquale sia stata rigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dalgiudice dell'esecuzione».Il ricorso per cassazione, pertanto, è ammissibile esclusivamente avverso ilprovvedimento che abbia disatteso la richiesta di restituzione del bene sottopostoa sequestro e, segnatamente, avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 667,quarto comma, abbia rigettato la opposizione avverso il diniego di restituzione(Sez. 6, n.20523 del 22/03/2022, Buonaurio, non mass.; Sez. 7 n. 11370 del14/12/2021, dep. 2022, Castellano, non mass.; Sez. 2, n.40532 del 17/09/2019,Paris, non mass.; Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542 – 01;Sez. 6, n. 46217 del 12/11/2013, Diao, Rv. 258234 - 01).L'omessa pronuncia del giudice di appello non può comportareevidentemente l'annullamento della decisione impugnata, il cui passaggio ingiudicato consentirà di investire il giudice della esecuzione della richiesta direstituzione. La norma citata esclude che la omissione del giudice che non abbiaprovveduto in sentenza in ordine alla restituzione del bene sottoposto a sequestrosi converta in motivo di impugnazione e nel contempo, all'ultimo comma, prevedeche dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione, provvede il giudicedell'esecuzione.5. Per quanto concerne i benefici della sospensione condizionale della penae della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,sebbene nella sentenza impugnata la Corte territoriale abbia affermato che ilgiudice di primo grado avesse escluso ogni beneficio di legge, dalla lettura dellasentenza del Tribunale di Monza emerge, al contrario, che quest’ultimo avevaespressamente riconosciuto sia la sospensione condizionale della pena, ai sensidegli artt. 163 e 164 cod. pen., sia la non menzione della condanna nel certificatodel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175 cod. pen.In assenza di qualsiasi devoluzione sul punto, la Corte di appello ha formulato unaprognosi negativa con riferimento alla possibilità di esercitare il potere ufficiosoprevisto dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.L’errore, tuttavia, non incide sul dispositivo, atteso che la Corte territorialeha comunque confermato la decisione del primo giudice sul punto; esso risultapertanto suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., nonrendendosi necessario l’annullamento della sentenza (Sez. 5, n. 20506 del14/01/2019, Locci, Rv. 275308 – 01 in cui si è affermato che «il beneficio dellasospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersiimplicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione delsolo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo,determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di reformatio in peius»). Neconsegue il rigetto del secondo motivo di ricorso.6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21490/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris