CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09718/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 16 settembre 2025, che ha parzialmente confermato - rideterminando la pena in diminuzione, vista l'avvenuta prescrizione dei capi A e B, entrambi limitatamente alla condotte del 2014 - la sentenza di primo grado con la quale - assolto per il reato di cui al capo B, limitatamente alla omessa dichiarazione ai fini IRPEF e dichiarato estinti per prescrizione il capo A (per le condotte relative alle annualità 2012 e 2013) e il capo B (per le condotte relative all'annualità 2012) - veniva condannato per i reati di cui agli artt. 8 (sub capo A), 5 (sub capo B) e 10 (sub capo C), del d.lgs. n. 74 del 2000. che, con un primo motivo di impugnazione, si lamentano l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, per avere il giudice del merito ritenuto configurato l'elemento soggettivo in capo all'imputato, senza avere considerato che questi, pur formalmente amministratore di diritto della società, era, in sostanza, un "mero prestanome"; che la difesa lamenta come la Corte distrettuale abbia fondato il proprio convincimento circa la sussistenza del dolo specifico, su elementi non probatori quali l'avere, il ricorrente, consegnato alla Guardia di Finanza le fatture di acquisto e di vendita e il non aver fornito i nominativi dei gestori; che, con un secondo motivo, si denuncia l'inosservanza di norme processuali, avendo la Corte territoriale motivato il proprio convincimento circa la penale responsabilità del ricorrente sulle base delle dichiarazioni rese da questi in fase di indagini preliminari, così incorrendo nel vizio di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., non essendosi verificata alcuna delle condizioni tassativamente previste per il loro utilizzo. Considerato che il primo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mera doglianza in punto di fatto, nonché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che i giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, hanno motivato correttamente in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, basandosi sui seguenti elementi: l'imputato rivestiva la qualifica di rappresentante legale della società; lo stesso possedeva ed aveva esibito le fatture per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015; l'abitazione del ricorrente era indicata sui documenti di trasporto quale sede della società; non erano stati indicati i reali gestori della /7 società; la società non possedeva né automezzi né locali idonei all'attività svolta; 2 ik. che, quanto al secondo motivo, con il quale si chiede dichiararsi la nullità del provvedimento impugnato per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nella fase delle indagini preliminari, va rilevato che non risulta, dalla sentenza della Corte territoriale, che le stesse siano state utilizzate; che, del resto, lo stesso ricorrente non prospetta le ragioni della pretesa rilevanza probatoria di tali dichiarazioni al fine dell'accertamento della responsabilità penale, limitandosi a generiche considerazioni. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i