CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 23588/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 32263/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] 44 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2685/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per decreto ingiuntivo intimò a [OSCURATO:PERSONA] la restituzione della somma di € 150.000,00 oltre interessi, da lui data a mutuo in forza di una scrittura privata sottoscritta dal Rodella dalla quale risultava la ricezione della somma e l’impegno a restituirla con gli interessi nel momento in cui il Mantovani ne avesse fatto richiesta. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione davanti al Tribunale di Ferrara disconoscendo la conformità della copia della scrittura all’originale e propose querela incidentaledi falso affermando che la scrittura sarebbe stata riempita absque pactis, in assenza di un’esplicita autorizzazione del sottoscrittore, così come comprovato da a ltro documen to versato in atti, identico a quello oggetto di querela ma privo delle righe asseritamente aggiunte abusivamente,relative all’impegno del Rodella alla restituzione. Il Tribunale adito dispose una CTU grafologica all’esito della quale rigettò la querela di falso ritenendo che , con un elevato grado di probabilità, le righe contestate non fossero state aggiunte in un momento diverso rispetto alla stampa del resto del documento ; affermò la sussistenza di un contratto di mutuo in forza della citata scrittura, ritenne provata la traditio delle dazioni di denaro avvenutein contantidal 2003 fino all’agosto 2006 e rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo, condannando il Rodella alle spese del grado e al pagamento, in favore dell’opposto e a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c., della somma di € 5.000 oltre interessi. A seguito di appello del Rodella, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 13/10/2020, ha rigettato il gravame, ritenendo, per quanto ancora di interesse in questa sede, che la CTU svolta in primo grado fosse esente da vizi logici, motivazionali e procedurali, avendo il CTU,con riferimento alle critiche del CT di parte , ritenuto impossibile individuare una separazione tra il liquido della stampante a ink-jet e quello della firma apposta a penna, così impedendo la rilevazione di un’apposizione precedente o successiva attraverso l’esame dell’inchiostro; ha ritenuto che la scrittura contenesse una dichiarazione di scienza relativa all’avvenuta ricezione della somma e che, dalla documentazione relativa agli estratti conto prodotti dal Mantovani, si traeva un elemento ulteriore ma non indispensabile al fine di ritenere provata l’esistenza del contratto di mutuo. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’intimato non ha svolto difese in questa sede processuale. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis, 1 co. c.p.c. e , con ordinanza interlocutoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviato per la trattazione in pubblica udienza. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall’art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Erba ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositato memoriaex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorsoil ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 comma 2n. 4 c.p.c. e la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per omesso esame sia dei rilievi critici mossi alla CTU grafotecnica sia delle indagini strumentali proposte con l’atto di appello. In particolare lamenta che la corte del gravame non abbia disposto un esame con microscopio in 3D con irraggiamento episcopico a geometria ed intensità variabile né abbia disposto un nuovo esame strumentale sulla scrittura basata sull’esame delle caratteristiche di fluorescenza delle macchie di inchiostro da stampa: l’omesso esame di questi rilievi avrebbe dato luogo ad una motivazione apparente. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. avendo la Corte del merito omesso di considerare gli argomenti tecnici decisivi sollevati con l’atto di appello econ la relazione peritale di parte prodotta con esso, integranti altrettanti rilievi critici alla CTU grafotecnica espletata in primo grado. I duemotivi sono inammissibili. Il primo perché denuncia la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. in modo inidoneo, giacché la prospetta sulla base di elementi diversi ed e stranei rispetto alla motivazion e della impugnata sentenza e, dunque collocantesi aliunde rispetto ad essa , che, come riferito nell’esposizione in fatto, ha ritenuto impossibile individuare una separazione tra il liquido della stampante a ink-jet e quello della firma apposta a penna,così impedendo attraverso l’esame dell’inchiostro, la rilevazione di un’apposizione precedente o successiva sulla scrittura. In tal modo, il vizio dedotto è estraneo al paradigma invocato, atteso che le Sezioni Unite, nelle note sentenze n. 8054 del 2014, hanno espressamente ricordato che esso “attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali”. Il secondo motivo è inammissibile perché si colloca al di fuori dalla logica dell’omesso esame di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e richiede un controllo sulla sufficienza della motivazione che, secondo S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014,non è più prospettabile. La corte del gravame non ha affatto omesso di esaminare le critiche sollevate dalla parte in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio ma ha ritenuto che il metodo proposto dall’appellante non fosse idoneo a rilevare la sequenza stampa/manoscrittura per le ragioni già esposte. Afronte di questa argomentazione le critiche del ricorrente tendono ad un riesame degli elemen ti di giudizio già valutati dal consulente tecnico e si risolvono in mere argomentazioni difensive che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, primo co. n. 5 c.p.c. che presuppone l’omessa valutazione e l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario (Cass., n. 282 del 2009; (Cass., 1, n. 8584 del 16/3/2022; Cass., 3, n. 6322 del 2/3/2023);il ricorrente non può dunque limitarsi a dolersi del vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito le conclusioni attinte dal consulente tecnico d’ufficio senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte dal difensore o dal consulente di parte ma deve individuare un preciso fatto storico sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, di natura decisiva tale da ribaltare o modificare significativamente l’esito della lite. Con il terzo motivo di ricorsoil ricorrente eccepisce la nullità della sentenza ex artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte respinto l’istanza di ammissione di ulteriori istanze istruttorie in difetto di motivazione.Il motivo é inammiss ibile in quanto non indica il tenore della motivazione della sentenza di prime cure, né i documenti e le prove che sarebbero state pretermesse né il modo in cui riguardo ad essi la non meglio identificata motivazione del primo giudice sarebbe stata censurata.L’inammissibilità discende da quanto statuito da questa Corte, con la sentenza S.U., n. 7074 del 20/3/2017, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata "per relationem"alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali”. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2697 co. 1 e 1813 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto provato il contratto di mutuo nonostante la mancata prova della avvenuta erogazione della somma di € 150.000. Il motivo è inammissibile perché non contiene la deduzione della violazione delle norme indicate, ma la ipotizza come conseguenza di una sollecitazione a rivalutare emergenze dello svolgimento del giudizio. La violazione dell’art. 2697 c.c. è peraltro dedotta senza rispettare i criteri indicati, in motivazione non massimata, ma espressa sul punto da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e ribaditi, ex multis, da Cass. n. 26769 del 2017. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sullespese perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questo grado del giudizio. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto