CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 37322/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i tre motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, adducendo una travisata lettura delle emergenze probatorie smentita dalle due conformi decisioni di merito e comunque apoditticamente addotta e sulla base di una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella privilegiata dai giudici del merito comunque prospettata senza effettivamente inficiare la lineare puntualità di quest'ultima, replicano profili di censura, inerenti alla configurabilità della resistenza contestata sotto il versante della contestualità e della idoneità della condotta oppositiva ascritta al ricorrente, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.