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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27845/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7186/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure in punto di fatto quanto al primo motivo e manifestamente infondati quanto al secondo; Considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, in merito alla responsabilità penale del ricorrente; Considerato altresì, quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli operatori di polizia giudiziaria intervenuti sul luogo (in particolare teste Ferro), testi de relato, a fronte della mancata escussione del teste di riferimento, che esso, oltre ad essere manifestamente infondato, neppure risulta essere stato dedotto come motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7186/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure in punto di fatto quanto al primo motivo e manifestamente infondati quanto al secondo; Considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, in merito alla responsabilità penale del ricorrente; Considerato altresì, quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli operatori di polizia giudiziaria intervenuti sul luogo (in particolare teste Ferro), testi de relato, a fronte della mancata escussione del teste di riferimento, che esso, oltre ad essere manifestamente infondato, neppure risulta essere stato dedotto come motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 27845/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris