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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28475/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Agrigento, in data 7.10.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in rubrica ascrittogli, avente a oggetto un computer portatile marca Asus e relativa custodia.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine ala dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso vengono prospettate censure, peraltro meramente reiterative di quelle già disattese dalla corte territoriale, attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità.

La corte territoriale, del resto, ha escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., evidenziando, sulla base di una valutazione né irrazionale, né arbitraria, che non può ritenersi danno patrimoniale di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528) il danno arrecato, alla luce del non esiguo valore economico dell'apparecchiatura elettronica e dei relativi accessori.

Senza tacere che, con riferimento ai beni oggetto dell'azione predatoria, l'imputato non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez.

I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Agrigento, in data 7.10.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in rubrica ascrittogli, avente a oggetto un computer portatile marca Asus e relativa custodia. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine ala dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso vengono prospettate censure, peraltro meramente reiterative di quelle già disattese dalla corte territoriale, attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità. La corte territoriale, del resto, ha escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., evidenziando, sulla base di una valutazione né irrazionale, né arbitraria, che non può ritenersi danno patrimoniale di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528) il danno arrecato, alla luce del non esiguo valore economico dell'apparecchiatura elettronica e dei relativi accessori. Senza tacere che, con riferimento ai beni oggetto dell'azione predatoria, l'imputato non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
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