CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17396/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Q (4.3LtG ORDINANZA sul ricorso 6936-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]° CALVINO 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 16419/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, che ha accolto l'opposizione contro decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di rz.-2)4(' provvigione relativa all'attività di mediazione per l'acquisto di un'azienda. Il Tribunale ha riconosciuto che la proposta, sottoscritta dall'Auci, era stata accettata dal venditore; ha aggiunto che, in considerazione del complessivo tenore della proposta, c'erano nella specie tutti gli elementi per poter ravvisare, a seguito dell'accettazione, la conclusione di un contratto preliminare, con la conseguente insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione, essendo irrilevante che al preliminare non fece poi seguito la stipulazione del contratto definitivo. Per la cassazione della sentenza l'Auci ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Il primo motivo denuncia violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, che è ravvisata in ciò: il giudice d'appello non si sarebbe avveduto che la proposta conteneva una previsione del seguente tenore: «nel caso in cui il sottoscritto rinunciasse all'acquisto per fatto proprio o colpa, si obbliga comunque a riconoscere alla Vostra Agenzia una penale pari alla provvigione». Si sostiene che il solo significato plausibile di tale previsione, del tutto ignorata dal Tribunale, imponeva di mandare assolto il proponente dall'obbligo verso l'agente, posto che il contratto definitivo non fu poi concluso a causa di una pendenza tributaria che impediva di volturare le licenze: quindi per causa non imputabile al proponente. Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, che è identificato nella previsione di cui sopra. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale, seppure non abbia menzionato la clausola invocata dal ricorrente, ha chiaramente argomentato circa l'irrilevanza delle ragioni Ric. 2017 n. 06936 sez. 52 - ud. 15-12-2021 -2- che, una volta perfezionatosi il preliminare grazie all'intermediazione dell'agente, avevano impedito la stipulazione del contratto definitivo. Tali considerazioni sono in linea con la giurisprudenza della Corte. Costituisce principio acquisito che, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (Cass. n. 30083/2019; n. 4628/2015). Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell'affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce invece fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell'affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell'affare o ad altro evento (Cass. n. 10286/2002; n. 6472/1982; n. 3528/1972). È chiaro che la parte tenuta al pagamento della provvigione potrà sempre far valere, secondo i principi di cui all'art. 1218 c.c., l'inadempimento del mediatore rispetto agli obblighi nascenti dalla mediazione ed indicati nell'art. 1759, primo comma, c.c. (Cass. n. 5938/1993). Neanche tale ipotesi, però, è stata prospettata dal ricorrente, il quale pretende di sottrarsi al pagamento della provvigione sulla base di una previsione che ha un significato del tutto diverso da quello che egli pretende di accreditare. Quella previsione non vuol dire che, nonostante la costituzione del vincolo, positivamente riscontrata nel caso di specie, il diritto del mediatore viene meno se non sia poi seguita la conclusione del contratto definitivo per causa non imputabile Ric. 2017 n. 06936 sez. 52 - ud. 15-12-2021 -3- al proponente. La previsione disciplina la diversa ipotesi che, prima dell'accettazione, il proponente avesse rinunciato all'acquisto "per fatto proprio e colpa". In questo caso, non essendo naturalmente dovuta la provvigione, egli si obbligava a corrispondere al mediatore una penale di importo pari alla provvigione (cfr. Cass. n. 19565/2020, dove è affrontata la questione della possibile vessatorietà di una simile clausola secondo la disciplina di tutela del consumatore). Poiché nel caso in esame è pacifico che la proposta fu accettata, la previsione era fuori gioco. La lettura della clausola data dal ricorrente, il quale pretende, sulla base di essa, di legare il diritto del mediatore alle vicende che abbiano precluso la conclusione del contratto definitivo, è priva di qualsiasi giustificazione. Quelle vicende riguardavano oramai le parti contrattuali e non il mediatore, il cui diritto era definitivamente maturato con la conclusione dell'affare, secondo il significato sopra chiarito. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ok• Ric. 2017 n. 06936 sez. 52 - ud. 15-12-2021 -4- pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]