CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione in ragione dell'incostituzionalità della normativa che ha disposto la sospensione dei termini in occasione dell'interruzione dell'attività giudiziaria ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo; che quanto alla prospettata incostituzionalità del regime di sospensione della prescrizione, su cui poggia la deduzione, già questa Corte ha giudicato la questione manifestamente infondata (Sez. 3, n. 21367 del 02/07/2020, D., Rv. 279296 - 01) rilevando che la causa di sospensione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e risulta giustificata dall'esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo (adeguatezza e ragionevolezza della disposizione confermata poi dalla Corte c:ostituzionale con sentenza n. 278 del 2020); rilevato che in ordine alla mancata risposta al motivo involgente l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 385, quarto comma, cod. pen., deduzione già genericamente formulata in sede di gravame tanto da legittimare la Corte di merito a non fornire risposta al relativo motivo, deve rilevarsi, oltre alla genericità, l'assenza di un concreto interesse; ritenuto che, infatti, deve farsi rinvio al principio secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchel:ti, Rv. 263157); rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen