CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19865-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3675 elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 80/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/04/2019 R.G.N. 233/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / Rilevato che 1.La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 80 del 26/4/2019, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'illegittimità dei licenziamenti intimati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a seguito di procedura di licenziamento collettivo ex I. 223 del 1991, per la quale era stato sottoscritto verbale di accordo sindacale il 17/3/2017; 2. rilevava la Corte territoriale che, pur essendo, in astratto, esenti da critiche sia il meccanismo selettivo adottato dalla società, spettando all'imprenditore selezionare gli interventi necessari per far fronte alle difficoltà di impresa, sia il criterio per individuare i lavoratori in esubero, in concreto la selezione dei lavoratori era avvenuta in violazione delle norme di legge perché "senza alcuna giustificazione e/o spiegazione, la platea dei lavoratori aziendali rispetto ai quali applicare il criterio di scelta convenzionale adottato, è stata illegittimamente ristretta ai soli componenti dei reparti interessati dalla riduzione di personale con il risultato paradossale che i tre reclamanti hanno concorso anziché con gli altri 60 o addirittura 80 colleghi solo con pochissimi altri (2 nel caso di Billiani e Micossi, forse con nessun altro nel caso di Dalpiaz) tutto ciò in assenza di qualsivoglia causa di giustificazione e in palese violazione di norme di legge"; 3.rilevava, inoltre, la Corte che la procedura presentava un altro motivo di illegittimità, in ragione del tenore e del contenuto della comunicazione finale di chiusura della procedura datata 20/3/2017 come prevista dall'art. 4 c. 9 I. 223 del 1991, in concreto contenente solo l'elenco dei lavoratori licenziati e un generico richiamo al verbale di accordo sindacale, perché non comprensiva delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori licenziati così da consentire al lavoratore di comprendere perché lui e non altri fosse destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo; 4. concludeva nel senso che, in ragione della compresenza di plurimi vizi (la non corrispondenza al modello legale della comunicazione che dà luogo alla tutela indennitaria forte di cui al c. 7 dell'art. 18 statuto, la violazione dei criteri di scelta comportante l'applicazione del comma 4 dell'art. 18), doveva farsi riferimento alla illegittimità più grave, sicché condannava il datore di lavoro alla reintegrazione dei lavoratori; 5. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società sulla base di sei motivi; 6. resistono con controricorso i lavoratori; Considerato che 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce che la Corte territoriale ha omesso di esaminare l'elemento causale e il reale contenuto della comunicazione di avvio della procedura, nonché il contenuto dell'accordo collettivo, osservando che ha errato nel ritenere che in sede di attivazione della riduzione di personale fosse stata operata una limitazione della platea dei licenziandi tra i quali effettuare la scelta, avendo la società, con lettera del 15 marzo 2017, esplicitato sia l'elemento causale che l'intenzione di procedere ad una revisione generale dell'assetto produttivo dell'impresa, indicando correttamente il numero, la collocazione e i profili professionali del personale in esubero; 1.2. soggiunge che il criterio di scelta della vicinanza alla maturazione del diritto alla pensione da applicare con riferimento ai singoli reparti non era stato individuato unilateralmente ma era il portato dell'accordo con il sindacato scaturito dalla condivisa necessità di ridurre il numero dei lavoratori relativamente a determinati reparti, a fronte di inevitabili costi fissi e oneri relativi al personale, sicché con l'accordo collettivo era stato legittimamente determinato il criterio di scelta, limitando la selezione ai lavoratori vicini al trattamento pensionistico e circoscrivendone l'individuazione all'interno di dati settori in consonanza alle ritenute esigenze aziendali; 1.3. deduce, inoltre, inesistenza logico funzionale della motivazione e totale incomprensibilità della ratio decidendi; 2. con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione dell'art. 4 c. 1, 2, 3 e 5 della I. n. 223/1991, perché la Corte non ha valutato che l'avvio della procedura e lo stesso accordo di riduzione del personale giustificavano l'ambito di applicazione del criterio selettivo adottato; 3. con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per essere la motivazione meramente apparente, non rendendo comprensibile il fondamento della decisione; 4. con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 112, 132, 414 c.p.c. anche in relazione agli art. 4, 3 0 e 5, 1° c. I. 223/1991, rilevando che la Corte territoriale, nel giudicare che la comunicazione di riduzione del personale e l'accordo collettivo aziendale non giustificano la limitazione della platea entro cui applicare il criterio della vicinanza alla pensione per la scelta dei licenziandi, ha dato corso a un rilievo che non era stato sollevato dai lavoratori né con il ricorso introduttivo né con il ricorso in opposizione all'ordinanza conclusiva della fase sommaria ; 5. deduce, ancora, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 c. 9 I. 223/1991, osservando che la Corte avrebbe dovuto esaminare la comunicazione del 20 marzo 2017 indirizzata alla RSU e alle organizzazioni sindacali, con richiamo all'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del criterio di scelta oggettivo ivi menzionato;6. deduce, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 18 I. 300/1970 e dell'art. 5 c. 3 I. n. 223/1991, osservando, previo richiamo delle precedenti censure, che la stessa Corte aveva ritenuto esente da critiche il criterio adottato in sede di accordo sindacale per individuare i lavoratori in esubero (vicinanza alla pensione), sicché, se violazione vi era stata, non era attribuibile ai criteri di scelta, costituendo la supposta mancata giustificazione dell'ambito aziendale entro cui operare la selezione mera carenza formale, con la conseguenza che sarebbe stata giustificabile la sola indennità del minimo di 12 mensilità ex art. 1 c. 46 I. 92/2012; 7. i motivi sub 1, in parte qua, 2 e 5, da trattare congiuntamente in ragione dell'intima connessione, sono infondati; 7. 1. La Corte territoriale, infatti, non ha mosso rilevi in ordine ai criteri di selezione dei settori in esubero adottati dalla società, ritenuti conformi al potere dell'imprenditore di selezionare gli interventi necessari per far fronte alle difficoltà di impresa, né riguardo al criterio di individuazione dei lavoratori in esubero, facendo discendere, invece, la illegittimità del licenziamento dalla violazione in concreto delle norme di legge in ragione della riduzione della platea di scelta ai soli occupati in ciascun singolo reparto oggetto di riduzione; 7.2.il ragionamento della Corte territoriale appare corretto nelle conclusioni, ancorché necessiti di una integrazione motivazionale in diritto, consentita dall'art. 384 ult. comma c.p.c. (Cass. n. 20806 del 06/09/2017); 7.3. va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha collegato la legittimità della limitazione della scelta del personale da licenziare ad un solo reparto dell'azienda all'essenziale presupposto costituito dalla difformità tra le professionalità in esso impiegate e quelle presenti in organico, sul rilievo che la dimostrazione della ricorrenza di specifiche professionalità non fungibili o comunque delle situazioni oggettive che rendano impraticabile qualunque comparazione costituisce onere probatorio a carico del datore di lavoro ("In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei - per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato legittimo il licenziamento di alcuni lavoratori sulla base dell'esclusivo rilievo della loro adibizione al soppresso reparto manutenzione, senza valutare l'attività pregressa svolta dagli stessi, quali autisti, presso il reparto trasporti)" così, ex multis Cass. n. 203 del 12/01/2015); 7.4. la violazione delle norme in tema di criteri di scelta deriva, pertanto, come stabilito dalla Corte d'appello, dalla selezione avvenuta per reparto, in considerazione della mancanza di più ampia valutazione circa l'individuazione dei lavoratori da licenziare, avuto riguardo all'esistenza di professionalità fungibili idonee a consentire l'adibizione ad altri settori non oggetto di soppressione o riduzione;8. i rilievi attinenti a vizi della motivazione di cui ai punti 1, 3 e 4 sono infondati, contenendo il percorso motivazionale, scevro di contraddizioni insanabili, il nucleo minimo sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione secondo i parametri indicati da Cass. SU 8053 2014; 9. nel resto, la censura sub 4 si manifesta inammissibile in relazione alla presunta violazione dell'art. 112 c.p.c. e di altre norme processuali, in mancanza di allegazione e corretta localizzazione, conformemente ai canoni di autosufficienza del ricorso per cassazione operante anche con riferimento agli errores in procedendo (Cass. n. 28072 del 14/10/2021), degli atti dai quali desumere la presunta extrapetizione che consentano di apprezzare il vizio rilevato, essendo a tal fine inidonea la limitata riproduzione di parti di essi (Cass. n. 20924 del 05/08/2019); 10. infondato, infine, è il sesto motivo perché, una volta confermata l'illegittimità del licenziamento in ragione della violazione del criterio di scelta, appare corretta la determinazione sanzionatoria parannetrata alla sanzione più grave; 11. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del c