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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28994/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 195, comma 3, e 441, comma 5, cod. proc. pen., nonché con riferimento agli artt. 192 e 357 cod. proc. pen., è: a) quanto al primo profilo (quello prospettato con riferimento agli artt. 195, comma 3, e 441, comma 5, cod. proc. pen.), manifestamente infondato, atteso che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'art. 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'art. 507 cod. proc. pen. e richiamato dall'art.195, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01); b) quanto al secondo profilo (quello prospettato con riferimento agli artt. 192 e 357 cod. proc. pen.), non J consentito, atteso che l'indicata utilizzabilità della dichiarazione de relato della testimone [OSCURATO:PERSONA] rende sostanzialmente ininfluente, ai fini della motivazione, il contestato riferimento operato dalla Corte d'appello all'annotazione della polizia giudiziaria; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per i reati ascritti, non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, si censurano anche supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in sede di legittimità; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.: Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5 - 13); considerato che il quarto motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la configurabilità di tale circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868-01, con la quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione con cui era stata esclusa l'attenuante sul duplice rilievo che il danno cagionato alla persona offesa, cui erano stati sottratti beni del valore di 700,00 euro, non fosse di lieve entità indipendentemente dalla capacità della predetta di sopportarlo e che l'azione predatoria era stata realizzata mediante minaccia a mano armata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 195, comma 3, e 441, comma 5, cod. proc. pen., nonché con riferimento agli artt. 192 e 357 cod. proc. pen., è: a) quanto al primo profilo (quello prospettato con riferimento agli artt. 195, comma 3, e 441, comma 5, cod. proc. pen.), manifestamente infondato, atteso che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'art. 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'art. 507 cod. proc. pen. e richiamato dall'art.195, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01); b) quanto al secondo profilo (quello prospettato con riferimento agli artt. 192 e 357 cod. proc. pen.), non J consentito, atteso che l'indicata utilizzabilità della dichiarazione de relato della testimone [OSCURATO:PERSONA] rende sostanzialmente ininfluente, ai fini della motivazione, il contestato riferimento operato dalla Corte d'appello all'annotazione della polizia giudiziaria; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per i reati ascritti, non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, si censurano anche supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in sede di legittimità; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.: Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5 - 13); considerato che il quarto motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la configurabilità di tale circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868-01, con la quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione con cui era stata esclusa l'attenuante sul duplice rilievo che il danno cagionato alla persona offesa, cui erano stati sottratti beni del valore di 700,00 euro, non fosse di lieve entità indipendentemente dalla capacità della predetta di sopportarlo e che l'azione predatoria era stata realizzata mediante minaccia a mano armata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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