CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5216/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il30.06.2021 e depositata il 14.07.2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione notificato in data 24.01.2011, [OSCURATO:PERSONA] haconvenuto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EleonoraCassoni per sentire accogliere le seguenti conclusioni:A. “…In via principale accertare e dichiarare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] haeseguito nell’immobile indicato in premessa rilevanti opere edilizie abusive […]Numero registro generale 4632/2022Numero sezionale 1715/2026Numero di raccolta generale 24054/2026Data pubblicazione 27/07/2026con l’opposizione dei legittimi proprietari, e per l’effetto condannare parteconvenuta al risarcimento dei danni […] nella misura di € 150.000,00. = ed inogni caso di quella somma maggiore o minore che verrà accertata ….”;B. “…In via principale condannare, in via solidale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e ilsig. [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a parte attrice la somma di € 800,00. =mensile, a decorrere dal 12 aprile 2010, a titolo di indennità per l’occupazionesenza titolo dell’immobile indicato in premessa ed in ogni caso di quella sommamaggiore o minore che verrà accertata...”;C. “…Sempre in via principale autorizzare parte attrice ai sensi dell’art. 524C.C. ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, sig. [OSCURATO:PERSONA],allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio creditoche verrà accertato nel presente giudizio…”;D. “…In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento delle spese […]di giudizio...”.Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1228/2014, ha dichiarato inammissibilile domande dell’attrice.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, conl’impugnata sentenza, ha, in parte, accolto, condannando [OSCURATO:PERSONA] acorrispondere la somma di € 1.106,00, con riferimento agli abusi accertati, eRoberto e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la somma mensile di € 283,33, adecorrere dal 12 aprile 2010, a titolo di indennità di occupazione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione sulla base di quattro motivi.L’intimata si è difesa con controricorso.I ricorrenti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio da parte della corte territoriale nel condannare RobertoCassoni “…al pagamento della somma di euro 1.106,00, pari alla quota di 1/3,spettante alla attrice, dell’importo complessivo di euro 3.320,00 indicato, comedetto, dal ctu quale ammontare delle spese amministrative e di ripristino delleopere abusive realizzate…”. Sulla base della CTU Ceci espletata in primo grado ilNumero registro generale 4632/2022Numero sezionale 1715/2026Numero di raccolta generale 24054/2026Data pubblicazione 27/07/2026giudice dell’appello avrebbe accolto la domanda di condanna al risarcimentoformulata da [OSCURATO:PERSONA] “…sia pure limitatamente a quelle opere accertatedal ctu come realizzate e riconducibili al periodo di detenzione dell’immobile daparte dell’appellato [OSCURATO:PERSONA] (ovvero sin dall’agosto 1985, come asseritoe non contestato). In particolare, la realizzazione del forno a legna (avvenutaper il ctu verosimilmente negli anni ‘90), del pergolato ligneo e della vetrata,opere queste che, per come accertato dal tecnico d’ufficio, non erano indicatenella planimetria del 1982, di epoca precedente l’abitazione dell’immobile e perle cui opere il ctu ha indicato l’importo di euro 2.800,00 per le attività “tecnicoamministrative” e di euro 520,00 per la rimozione della vetrata…”.Non avrebbe tenuto conto, però, della CTU disposta dalla Pretura di Subiaco,risalente al ‘90 e richiamata dallo stesso CTU Ceci, concernente il giudiziopromosso dalla dante causa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ditta esecutricedei lavori di manutenzione e miglioria eseguiti sull’immobile nell’89, autorizzatidalla medesima Gentilini, ove risultava anche il forno lamentato dall’attrice, easseritamente non eseguiti a regola d’arte.Ad avviso dei ricorrenti la Corte d’appello di Roma avrebbe certamente decisodiversamente se avesse considerato che l’esistenza del contenzioso nell’ambitodel quale tale CTU fu espletata dimostrava chiaramente come i lavori in esame(soprattutto, il forno esterno) fossero stati commissionati direttamente dallasig.ra Gentilini, il che sarebbe stato sufficiente ad escludere che essi potesseroessere addebitati all’odierno ricorrente, il quale non avrebbe potuto, pertanto,essere chiamato a rispondere degli eventuali danni dagli stessi derivanti.Inoltre, il giudice di appello non avrebbe dato rilievo al fatto che LuiginaGentilini avesse concesso - quale terza datrice di ipoteca - proprio l’immobile inSubiaco “a garanzia del mutuo per 120 milioni di lire erogato dal Banco di Napoliin favore del di lei figlio [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A detto contrattodi mutuo sarebbe stata allegata una relazione tecnica, effettuata solo sulla casae non anche sul garage/lavatoio, datata 02.10.1992, a firma dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA],dalla quale risulterebbero gli ulteriori abusi contestati, precisamente il pergolatoligneo e la vetrata.Numero registro generale 4632/2022Numero sezionale 1715/2026Numero di raccolta generale 24054/2026Data pubblicazione 27/07/2026Sarebbe stato evidente, allora, come, in qualità di terza datrice di ipoteca, lasig.ra Gentilini fosse perfettamente a conoscenza, già nel 1992, dello statoedilizio ed urbanistico dell’immobile in Subiaco e che, quindi, lo avesse di fattoapprovato ed autorizzato”.Queste circostanze sarebbero state menzionate in vari atti difensivi.La censura rivela profili di inammissibilità ed è comunque infondata.Innanzitutto, si osserva che i ricorrenti chiedono, nella sostanza, a questaSuprema Corte un non consentito generico riesame delle risultanze istruttorie.Si deve tenere conto, in particolare, che la CTU Ceci è stata valutata dalla corteterritoriale, che ha fondato il suo convincimento sulle conclusioni della stessa.Peraltro, i fatti menzionati sono privi del carattere della decisività.Le opere delle quali si discute sono un forno esterno, un pergolato ligneo e unavetrata.Quanto alla CTU effettuata nel 1990 su incarico della Pretura di Subiaco, sisottolinea che la Corte d’appello di Roma ha accertato la realizzazione del fornoesterno negli anni ’90, il che rende improbabile che l’opera oggetto di causacoincida con quella commissionata nel 1989 e rilevata dalla CTU disposta dalPretore di Subiaco, che risale proprio al 1990. D’altronde, se così fosse,avrebbero dovuto essere accertati gli abusi contestati, mentre il lavoro è statoritenuto dal perito eseguito a regola d’arte.In ordine alla concessione d’ipoteca e al richiamo alla relazione tecnica datata02.10.1992, si mette in luce l’equivocità del dato, atteso che essa non comportache l’originaria dante causa avesse commissionato i menzionati interventiabusivi concernenti il pergolato ligneo e la vetrata già al tempo della lororealizzazione.2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbeerrato ad accogliere la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile oggetto di contenziososulla scorta della sussistenza di due presupposti individuati, rispettivamente,nella:Numero registro generale 4632/2022Numero sezionale 1715/2026Numero di raccolta generale 24054/20261. pacifica e non contestata circostanza che gli stessi abbiano avuto l’esclusivoData pubblicazione 27/07/2026godimento del bene;2. “…richiesta, così come dedotto (cfr. pag. 5 atto citazione primo grado) e nonspecificatamente e tempestivamente contestato di pari godimento e, dunque, lamanifestata intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta (Cass. N. 2423 del09/02/2015), da parte dell’altro comproprietario...”.I ricorrenti sostengono che il giudice di merito avrebbe posto a base dellapropria decisione sul punto prove mai dedotte dalle parti.Dalla semplice lettura delle argomentazioni avversarie scritte nello specificopunto dell’atto di citazione (pag. 5) richiamato nella sentenza impugnata edall’esame dei documenti prodotti a sostegno delle allegazioni de quibus sarebbestato palese che nessuna richiesta di godimento del bene vi sarebbe stata daparte della controricorrente.In particolare, la documentazione allegata non avrebbe contenuto alcunaistanza in questo senso.La censura è infondata.Infatti, la corte territoriale, come rilevato dagli stessi ricorrenti, afferma, apagina sette della motivazione, che vi sarebbe stata una richiesta di parigodimento della controricorrente e che questa circostanza non sarebbe statacontestata dai ricorrenti.Si tratta di una conclusione qui non specificamente criticata in ogni suo aspettoe che, quindi, comporta il rigetto della critica, trovando pacificamenteapplicazione, allora, il principio per cui il coerede che, dopo la morte del de cuius,utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario è obbligato alpagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali e deifrutti civili tratti dal bene goduto (cfr. Cass. n. 19703 del 13 giugno 2026).3) Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazionedell’art. 1102 c.c. in quanto la controricorrente avrebbe chiesto l’indennitàoggetto del contendere ai sensi di quest’ultima disposizione quando, invece, essaavrebbe potuto essere invocata solo nei confronti di altro comproprietario,qualifica che, però, non avrebbe potuto essere estesa a [OSCURATO:PERSONA] che nonsarebbe stato uno dei coeredi.Numero registro generale 4632/2022Numero sezionale 1715/2026Numero di raccolta generale 24054/2026La censura è infondata.Data pubblicazione 27/07/2026Dalla sentenza impugnata si evince che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato inquanto aveva il godimento esclusivo dell’’immobile assieme a [OSCURATO:PERSONA] e ilriferimento all’art. 1102 c.c. serve solo a chiarire che la controricorrente ne eracomproprietaria. Una volta accertata quest’ultima circostanza, ella aveva dirittoad agire nei confronti di chiunque comprimesse il suo diritto, irrilevante essendola qualifica di comproprietario o meno dello stesso.4) Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 c.p.c., 92 c.p.c., comma 2, 132 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c.Sostengono che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sigiustificasse solo ed esclusivamente alla luce della domanda ex art. 524 c.c.formulata da [OSCURATO:PERSONA], la quale, però, era stata rigettata e non era più indiscussione. Pertanto, sarebbe stata ingiusta la disposta compensazione dellespese di lite.La censura è infondata.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], infatti, benché estranee alle domande ancoraoggetto di causa, hanno, comunque, continuato a contestare tutte le pretesedella controricorrente, comprese quelle che hanno trovato riscontro positivo.Con riferimento alla loro posizione, quindi, ben poteva essere disposta lacompensazione delle spese di lite, in base al principio di causalità, avendo esse,con la loro resistenza a tutte le richieste di [OSCURATO:PERSONA], dato origine allespese sopportate dall’altra parte (Cass., Sez. 3, n. 7625 del 30 marzo 2010).5) Il ricorso è respinto.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate comein dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte,Numero registro generale 4632/2022Numero sezionale 1715/2026Numero di raccolta generale 24054/2026- rigetta il ricorso;Data pubblicazione 27/07/2026- condanna in solido i ricorrenti a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi € 4.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessoridi legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 3 luglio2026.Il PresidenteAntonio Scarpa