CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 07108/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo ha ad oggetto generiche censure in fatto in ordine alla responsabilità del ricorrente in ordine al mendacio consapevolmente da lui perpetrato correttamente desunto sulla base della contraria deposizione della parte offesa e della precisa deposizione della madre di questa su quanto invece riferitole dal ricorrente, oltre che dal ruolo assunto da quest'ultimo nella vicenda processuale; Ritenuto che il secondo motivo in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è del tutto genericamente proposto sulla base del mero ric:hiamo a orientamenti di giurisprudenza rispetto all'incensurabile valutazione di assenza di elementi positivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024