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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 25605/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 29/10/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

I. 28 marzo 2019, n. 26.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità.

Le sentenze avrebbero fissato la condotta fraudolenta con riguardo al patrimonio immobiliare, per poi argomentare esclusivamente di quello mobiliare; del primo, peraltro, mancherebbe ogni cenno nella decisione, così che la stessa risulterebbe viziata con riguardo alla contestazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] che, con atto depositato il 28/4/2026, sottoscritto dalla ricorrente (con autentica del difensore), questa ha ritualmente rinunciato al ricorso, che pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 29/10/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità. Le sentenze avrebbero fissato la condotta fraudolenta con riguardo al patrimonio immobiliare, per poi argomentare esclusivamente di quello mobiliare; del primo, peraltro, mancherebbe ogni cenno nella decisione, così che la stessa risulterebbe viziata con riguardo alla contestazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] che, con atto depositato il 28/4/2026, sottoscritto dalla ricorrente (con autentica del difensore), questa ha ritualmente rinunciato al ricorso, che pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25605/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris