CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 24693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 2 luglio 2019 che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di minaccia grave, condannandole alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitesi parti civili; - che il primo motivo di ricorso, con il quale le imputate lamentano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla affermazione di penale responsabilità, è inammissibile perché volto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio ed in particolare dell'attendibilità dei testi escussi, non consentita in questa sede di legittimità e comunque è privo di fondamento, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione esente da contraddizioni o illogicità; - che il primo motivo di ricorso, laddove le imputate si dolgono dell'omessa motivazione in ordine al diniego dell'esclusione dell'aggravante della gravità della minaccia, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che avendo la Corte di appello esplicitato le ragioni per le quali entrambe le imputate hanno partecipato congiuntamente al delitto, essa ha implicitameni:e indicato le ragioni per cui, applicandosi il primo comma dell'art. 339 cod. pen., la minacce dovevano ritenersi gravi ai sensi dell'art. 612 cod. pen.; - che il secondo motivo di ricorso, laddove si lamenta la mancanza di motivazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, atteso che la Corte ha motivato sul punto facendo riferimento ai precedenti penali delle due imputate; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente, [OSCURATO:PERSONA] St27 Pajle [OSCURATO:PERSONA] 27 G4iJ 2022 iL C4N(72i_ ESP Ei:TO A/a r. Satitis [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE A 9/(94-3- —23 ci& pc:,à( wk. -k9 29 1A zce ltÀJiJ,t Co_Nuifemk: -,(Qs\Aat fw0-QA,A, co‘&A-Qfv.k:to iyuk_ ét-vbioy\ovvi„ Mirk sQ;bit-kiy\ eif3n2c31, pn. 21-16/9-5/2 NifL s 4emo eu:Leave avnfv\kq kek i( Ce, jAA: kiel\de IMOC "c ( (41, u 199mA n7i 7