CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 05478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con un primo motivo di ricorso, HALILOVIC Gionni - imputato del reato di cui all'art. 256 bis d.lgs. 152/2006 - deduce vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonostante il mancato intervento dei tecnici per la rimozione dei rifiuti; ritenuto che il motivo presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze già dedotte in appello, che la Corte territoriale ha disatteso con motivazione immune da criticità qui deducibili (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea che - anche a voler ammettere che il ricorrente avesse sollecitato l'intervento dell'autorità pubblica, e che questa non si sia attivata - in nessun caso l'HALILOVIC avrebbe potuto assumere l'iniziativa di appiccare il fuoco ai rifiuti); ritenuto che l'ulteriore doglianza sia priva del necessario interesse (il diniego dei benefici per difetto dei presupposti di legge, in concreto non richiesti, è invero statuizione priva di qualsiasi concreta rilevanza) Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il c