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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 08691/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23288/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ePETRUCCI LEANDRO, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n . 138 , presso lo studio de ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che lo rappresenta e difende ope legis.-controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 685/2019 depositata il12/02/2019, R.G. n. 2401 del 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma , con la sentenza n. 685 del 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, per quanto riguarda gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] docenti di religione cattolica nelle scuole statali, escludeva il risarcimento del danno da parte del MIUR, atteso che gli stessi erano stati immessi in ruolo, così ottenendo il bene della vita per il quale avevano agito in giudizio, senza che rilevi che la stabilizzazione sia avvenuta per mezzo di interventi diversi da quelli previsti nella legge n. 107 del 2015 (non applicabile agli insegnanti di religione) e non risultando allegati all’originaria domanda l’esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori con due motivi di ricorso, assistiti da memoria.

3. Resiste il MIUR con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1, commi 95 e 132, della legge n. 107 del 2015 alla luce della clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro alleato alla direttiva 1999/70 CE.È censurata dai ricorrenti , nel ripercorrere la disciplina comunitaria e la giurisprudenza intervenuta in materia, la statuizione che ha escluso il risarcimento del danno in ragione dell’immissione in ruolo, che tuttavia era avvenuta senza beneficiare della normativa statale volta ad adeguare l’ordinamento interno alla normativa comunitaria in tema di contrati a termine (legge n. 107 del 2015), pur sussistendo la nullità o inefficacia del termine, non contestata dal MIUR.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in merito alla mancata applicazione dell’art. 1, commi 95, 131 e 132, della legge n. 107 del 2015, alla luce della clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro alleato alla direttiva 1999/70 CE, art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

La sentenza offrirebbe una motivazione non sufficiente, se non mancante,in ordine al rilievo del l’i mmissione in ruolo al di fuori delle previsioni della legge n. 107 del 2015.

3. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati.

3.1. Va premesso che è applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5,c od. p roc . c iv . , nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n. 19881 del 2014 e Cass.

S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge.

Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, non ravvisabili nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

3.2. La Corte d’Appello ha escluso il diritto al risarcimento del danno in quanto, sulla base delle note depositate a seguito dell’ordinanza del Collegio, era emerso che i ricorrenti erano stati immessi in ruolo dal MIUR, così ottenendo il bene della vita per il quale avevano agito in giudizio, senza che rilev asse che la stabilizzazione fosse avvenuta a mezzo di interventi diversi da quelli previsti nella legge n. 107 del 2015 (non applicabile agli insegnanti di religione), e non risultando allegati all’originaria domanda l’esistenza di danni ulteriori e diversi da quelli risarciti dalla immissione in ruolo.

Tale statuizione è conforme ai principi di diritto già affermati da questa Corte in materia.

4. Questa Corte, con lasentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n. 24146 del 2022, ha affermato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”.

“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".

"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.

5. Va anche ricordato che come riaffermato da Cass. n. 179 del 2023, è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento, formatosi a partire da Cass., n. 22552 del 7 novembre 2016, secondo cui non solo la stabilizzazione ottenuta ex lege n. 107 del 2015, ma anche l’immissione in ruolo avvenuta secondo il sistema del cosiddetto “doppio canale” costituiscono misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione e rendono non invocabile da parte del soggetto che ha subito l'abuso il principio affermato da Cass., S.U., n. 5072 del 15 marzo 2016 in tema di “danno comunitario”, con la conseguenza che torna ad espandersi la regola, immanente nel nostro ordinamento, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito.

La stabilizzazione, quindi, opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento deldanno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisce, al soggetto che agisce, di rivendicare il "dannocomunitario" nei termini indicati dal richiamato arresto delle Sezioni Unite, resosi necessario al fine di assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale ai principi dell'ordinamento eurounitario.

6. Nella specie, la Corte d’Appello correttamente ha dato rilievo all’immissione in ruolo dei ricorrenti, per mezzo di interventi diversi dalla legge n. 107 del 2015, al fine di escludere il risarcimento del cd. danno comunitario, mancando altresì la prova di ulteriori danni, atteso l’onere di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto.

Occorre, in proposito, rilevare che nessuna tempestiva allegazione e prova puntuale (attesa la generica deduzione a pag. 24 del ricorso sulla preclusione ad ottenere un mutuo, di cui, inoltre, non è prospettata e precisata la deduzione nei gradi di merito con eventuali elementi di prova) è riscontrabile in atti circa l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo, la cui prova grava sul lavoratore, e che comunque non potrebbero identificarsi con quelli "da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro", secondo quanto affermato nella predetta decisione delle S.U. n. 5072 del .

7. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del MIUR come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in e uro 3.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i dell’ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23288/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ePETRUCCI LEANDRO, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n . 138 , presso lo studio de ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che lo rappresenta e difende ope legis.-controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 685/2019 depositata il12/02/2019, R.G. n. 2401 del 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Roma , con la sentenza n. 685 del 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, per quanto riguarda gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] docenti di religione cattolica nelle scuole statali, escludeva il risarcimento del danno da parte del MIUR, atteso che gli stessi erano stati immessi in ruolo, così ottenendo il bene della vita per il quale avevano agito in giudizio, senza che rilevi che la stabilizzazione sia avvenuta per mezzo di interventi diversi da quelli previsti nella legge n. 107 del 2015 (non applicabile agli insegnanti di religione) e non risultando allegati all’originaria domanda l’esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori con due motivi di ricorso, assistiti da memoria. 3. Resiste il MIUR con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1, commi 95 e 132, della legge n. 107 del 2015 alla luce della clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro alleato alla direttiva 1999/70 CE.È censurata dai ricorrenti , nel ripercorrere la disciplina comunitaria e la giurisprudenza intervenuta in materia, la statuizione che ha escluso il risarcimento del danno in ragione dell’immissione in ruolo, che tuttavia era avvenuta senza beneficiare della normativa statale volta ad adeguare l’ordinamento interno alla normativa comunitaria in tema di contrati a termine (legge n. 107 del 2015), pur sussistendo la nullità o inefficacia del termine, non contestata dal MIUR. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in merito alla mancata applicazione dell’art. 1, commi 95, 131 e 132, della legge n. 107 del 2015, alla luce della clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro alleato alla direttiva 1999/70 CE, art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La sentenza offrirebbe una motivazione non sufficiente, se non mancante,in ordine al rilievo del l’i mmissione in ruolo al di fuori delle previsioni della legge n. 107 del 2015. 3. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 3.1. Va premesso che è applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5,c od. p roc . c iv . , nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, non ravvisabili nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. 3.2. La Corte d’Appello ha escluso il diritto al risarcimento del danno in quanto, sulla base delle note depositate a seguito dell’ordinanza del Collegio, era emerso che i ricorrenti erano stati immessi in ruolo dal MIUR, così ottenendo il bene della vita per il quale avevano agito in giudizio, senza che rilev asse che la stabilizzazione fosse avvenuta a mezzo di interventi diversi da quelli previsti nella legge n. 107 del 2015 (non applicabile agli insegnanti di religione), e non risultando allegati all’originaria domanda l’esistenza di danni ulteriori e diversi da quelli risarciti dalla immissione in ruolo. Tale statuizione è conforme ai principi di diritto già affermati da questa Corte in materia. 4. Questa Corte, con lasentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n. 24146 del 2022, ha affermato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”. “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”. 5. Va anche ricordato che come riaffermato da Cass. n. 179 del 2023, è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento, formatosi a partire da Cass., n. 22552 del 7 novembre 2016, secondo cui non solo la stabilizzazione ottenuta ex lege n. 107 del 2015, ma anche l’immissione in ruolo avvenuta secondo il sistema del cosiddetto “doppio canale” costituiscono misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione e rendono non invocabile da parte del soggetto che ha subito l'abuso il principio affermato da Cass., S.U., n. 5072 del 15 marzo 2016 in tema di “danno comunitario”, con la conseguenza che torna ad espandersi la regola, immanente nel nostro ordinamento, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito. La stabilizzazione, quindi, opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento deldanno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisce, al soggetto che agisce, di rivendicare il "dannocomunitario" nei termini indicati dal richiamato arresto delle Sezioni Unite, resosi necessario al fine di assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale ai principi dell'ordinamento eurounitario. 6. Nella specie, la Corte d’Appello correttamente ha dato rilievo all’immissione in ruolo dei ricorrenti, per mezzo di interventi diversi dalla legge n. 107 del 2015, al fine di escludere il risarcimento del cd. danno comunitario, mancando altresì la prova di ulteriori danni, atteso l’onere di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto. Occorre, in proposito, rilevare che nessuna tempestiva allegazione e prova puntuale (attesa la generica deduzione a pag. 24 del ricorso sulla preclusione ad ottenere un mutuo, di cui, inoltre, non è prospettata e precisata la deduzione nei gradi di merito con eventuali elementi di prova) è riscontrabile in atti circa l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo, la cui prova grava sul lavoratore, e che comunque non potrebbero identificarsi con quelli "da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro", secondo quanto affermato nella predetta decisione delle S.U. n. 5072 del . 7. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del MIUR come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in e uro 3.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i dell’ulterio
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