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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46979/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cata:do Mlaleria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato', ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata afferente al mancato riconoscimento delle generiche risulta a:Vevidenza smentita dalla sentenza impugnata che sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motvazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (avendo affrontato i temi prospettati dall'appello sul tema smentendo in particolare !a positività dell'attegoiannento processuale, di certo non ricavabile unicamente dalla scelta di sottoporsi ad interrogatorio innanzi alla PG, e sottolineando, nel corpo complessivo della motivazione, 'intensità del dolo che ha colorato la condotta a giudizio), così da rendere la relativa scelta di merito non censurabile in sede di legittimità: rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna ii ricorrente a padamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dela Cassa delle arin(- ndpi. i \ Così deciso il 27 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cata:do Mlaleria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato', ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata afferente al mancato riconoscimento delle generiche risulta a:Vevidenza smentita dalla sentenza impugnata che sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motvazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (avendo affrontato i temi prospettati dall'appello sul tema smentendo in particolare !a positività dell'attegoiannento processuale, di certo non ricavabile unicamente dalla scelta di sottoporsi ad interrogatorio innanzi alla PG, e sottolineando, nel corpo complessivo della motivazione, 'intensità del dolo che ha colorato la condotta a giudizio), così da rendere la relativa scelta di merito non censurabile in sede di legittimità: rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna ii ricorrente a padamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dela Cassa delle arin(- ndpi. i \ Così deciso il 27 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 46979/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris