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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 agosto 2025

Cassazione n. 29201/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 419/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9871/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] di Napoli udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] l'intervento del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Gen.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale militare di Napoli, con sentenza del 20 novembre 2024 condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di abbandono di posto e violata consegna e per il reato di insubordinazione con minaccia, ritenuta sussistente la aggravante della recidiva alla pena di mesi sei di reclusione militare con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso immediato il Procuratore generale presso la Corte militare di Appello lamentando la violazione dell’art. 163 cod. pen.

Il Tribunale militare, infatti, nella prospettiva del ricorrente, ha ritenuto di potere concedere il beneficio in ragione degli effetti estintivi connessi al tempo trascorso dai precedenti pregiudizievoli e volendo il Collegio comunque concedere al condannato la possibilità di una regolare prosecuzione del servizio nell’arma.

Per contro, il ricorrente rilevava come l’imputato avesse già usufruito per ben due volte del predetto beneficio e come, in ogni caso, anche a volere ritenere la estinzione dei reati per il decorso del tempo, gli effetti estintivi non si estendono agli effetti penali della condanna non espressamente previsti.

3. Il Procuratore generale militare della Repubblica depositava requisitoria scritta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29201/2025 Roma, lì, 06/08/2025 chiedendo il rigetto del ricorso in ragione del fatto che il reato di cui alla prima sentenza di condanna risulta estinto per decorso del tempo al 7 aprile 2015, data in cui si sono estinti anche tutti gli effetti penali, pertanto non risulterebbe superato il limite di cui all’art. 164 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1. L’art. 164 comma 4 cod. pen. stabilisce che il beneficio della sospensione condizionale della pena non possa essere concesso più di una volta; tuttavia, il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere cumulata con la precedente non superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. 2.

L’imputato risulta avere riportato due precedenti condanne : la prima riportata con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444, 445 cod. pen. proc. irrevocabile il 28 maggio 2020 alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale e la seconda inflitta con sentenza irrevocabile il 28 maggio 2016 alla pena di mesi tre di reclusione militare con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Posto che l’effetto estintivo del reato è ricollegato ex art. 445 cod. proc pen al decorso del tempo, nel caso di condanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc pen, non vi è necessità di un provvedimento dichiarativo del medesimo effetto; in questo senso è orientata questa Corte che ha espresso tale principio in questi termini «In tema di esecuzione, non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo di sospensione, atteso che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono caratterizzati da stabilità relativa e il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis". (Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Pg, Rv. 287153 - 01); in precedenza, nello stesso senso l’estinzione, peraltro, opera ipso iure e non richiede neppure una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi, Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266120; Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, dep. 2015, Valente, Rv. 263503; da ultimo v.

Sez. 2, n. 26809 del 10/06/2021, Diana, non mass.).

Dunque, nel caso in esame l’effetto estintivo del reato di cui alla sentenza divenuta irrevocabile il 28 maggio 2010 si è dispiegato ope legis al passaggio del quinto anno senza la commissione di ulteriore reato da parte dell’imputato, come accaduto.

Il successivo tema da affrontare riguarda l’ampiezza dell’effetto estintivo del reato: la declaratoria di estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., comporta l'estinzione del reato e degli effetti penali anche ai fini della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 106, secondo comma, del codice penale (Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119; Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, Micillo, Rv. 254742).

Quanto, invece, all’effetto estintivo rispetto alla concedibilità della sospensione condizionale in deroga ai limiti posti dall’art. 164 comma quarto cod. pen., la relativa disposizione codicistica è piuttosto chiara :«L’art. 445 comma 2 cod. proc. pen. dispone, infatti, che, quando il reato è estinto si estingue ogni effetto penale e, se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena» e su tale dato letterale si è allineata anche la giurisprudenza costante di questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione.

Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio. (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 218529 - 01).

Tale orientamento – che questo Collegio condivide - è stato ribadito anche più di recente, essendosi affermato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicché, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio. (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01) ed ancora che ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce. (Sez. 3 n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377 – 01)

3. In ragione dei principi sopra richiamati la decisione impugnata, sotto il profilo della concessione della sospensione condizionale della pena si appalesa errata, in quanto, pur potendosi ritenere che il reato di cui alla sentenza emessa il 28 maggio 2020 sia estinto ai sensi dell’art. 445 comma 2 cod. proc. pen. per decorso del tempo, stante il fatto che la condanna era a pena detentiva, l’effetto estintivo non ha alcun rilievo ai fini della reiterabilità del beneficio sospensivo, precluso dal fatto che sia già stato concesso due volte.

4. Conseguentemente l’impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio degli atti per nuovo giudizio alla Corte [OSCURATO:PERSONA] di appello.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte militare di appello.

Così deciso il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 419/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9871/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] di Napoli udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] l'intervento del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale militare di Napoli, con sentenza del 20 novembre 2024 condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di abbandono di posto e violata consegna e per il reato di insubordinazione con minaccia, ritenuta sussistente la aggravante della recidiva alla pena di mesi sei di reclusione militare con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso immediato il Procuratore generale presso la Corte militare di Appello lamentando la violazione dell’art. 163 cod. pen. Il Tribunale militare, infatti, nella prospettiva del ricorrente, ha ritenuto di potere concedere il beneficio in ragione degli effetti estintivi connessi al tempo trascorso dai precedenti pregiudizievoli e volendo il Collegio comunque concedere al condannato la possibilità di una regolare prosecuzione del servizio nell’arma. Per contro, il ricorrente rilevava come l’imputato avesse già usufruito per ben due volte del predetto beneficio e come, in ogni caso, anche a volere ritenere la estinzione dei reati per il decorso del tempo, gli effetti estintivi non si estendono agli effetti penali della condanna non espressamente previsti. 3. Il Procuratore generale militare della Repubblica depositava requisitoria scritta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29201/2025 Roma, lì, 06/08/2025 chiedendo il rigetto del ricorso in ragione del fatto che il reato di cui alla prima sentenza di condanna risulta estinto per decorso del tempo al 7 aprile 2015, data in cui si sono estinti anche tutti gli effetti penali, pertanto non risulterebbe superato il limite di cui all’art. 164 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1. L’art. 164 comma 4 cod. pen. stabilisce che il beneficio della sospensione condizionale della pena non possa essere concesso più di una volta; tuttavia, il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere cumulata con la precedente non superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. 2. L’imputato risulta avere riportato due precedenti condanne : la prima riportata con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444, 445 cod. pen. proc. irrevocabile il 28 maggio 2020 alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale e la seconda inflitta con sentenza irrevocabile il 28 maggio 2016 alla pena di mesi tre di reclusione militare con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Posto che l’effetto estintivo del reato è ricollegato ex art. 445 cod. proc pen al decorso del tempo, nel caso di condanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc pen, non vi è necessità di un provvedimento dichiarativo del medesimo effetto; in questo senso è orientata questa Corte che ha espresso tale principio in questi termini «In tema di esecuzione, non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo di sospensione, atteso che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono caratterizzati da stabilità relativa e il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis". (Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Pg, Rv. 287153 - 01); in precedenza, nello stesso senso l’estinzione, peraltro, opera ipso iure e non richiede neppure una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi, Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266120; Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, dep. 2015, Valente, Rv. 263503; da ultimo v. Sez. 2, n. 26809 del 10/06/2021, Diana, non mass.). Dunque, nel caso in esame l’effetto estintivo del reato di cui alla sentenza divenuta irrevocabile il 28 maggio 2010 si è dispiegato ope legis al passaggio del quinto anno senza la commissione di ulteriore reato da parte dell’imputato, come accaduto. Il successivo tema da affrontare riguarda l’ampiezza dell’effetto estintivo del reato: la declaratoria di estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., comporta l'estinzione del reato e degli effetti penali anche ai fini della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 106, secondo comma, del codice penale (Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119; Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, Micillo, Rv. 254742). Quanto, invece, all’effetto estintivo rispetto alla concedibilità della sospensione condizionale in deroga ai limiti posti dall’art. 164 comma quarto cod. pen., la relativa disposizione codicistica è piuttosto chiara :«L’art. 445 comma 2 cod. proc. pen. dispone, infatti, che, quando il reato è estinto si estingue ogni effetto penale e, se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena» e su tale dato letterale si è allineata anche la giurisprudenza costante di questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio. (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 218529 - 01). Tale orientamento – che questo Collegio condivide - è stato ribadito anche più di recente, essendosi affermato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicché, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio. (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01) ed ancora che ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce. (Sez. 3 n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377 – 01) 3. In ragione dei principi sopra richiamati la decisione impugnata, sotto il profilo della concessione della sospensione condizionale della pena si appalesa errata, in quanto, pur potendosi ritenere che il reato di cui alla sentenza emessa il 28 maggio 2020 sia estinto ai sensi dell’art. 445 comma 2 cod. proc. pen. per decorso del tempo, stante il fatto che la condanna era a pena detentiva, l’effetto estintivo non ha alcun rilievo ai fini della reiterabilità del beneficio sospensivo, precluso dal fatto che sia già stato concesso due volte. 4. Conseguentemente l’impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio degli atti per nuovo giudizio alla Corte [OSCURATO:PERSONA] di appello. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte militare di appello. Così deciso il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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