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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 30337/2022

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8272-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 436/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 08272 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,volto ad ottenere la condanna dell’amministrazione resistente ad effettuare l’esatta ricostruzione di carriera in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione del C.C.N.L. scuola 2006/2009, del d.lgs. n. 297/1994 nonché del decreto di ricostruzione della carriera;

1.1. la ricorrente aveva domandato anche il pagamento delle differenze retributive maturate in pendenza di rapporti a termine ed aveva quantificato l’importo complessivo spettante in complessivi € 55.744,98;

2. la Corte territoriale ha premesso che la Guidi, docente della scuola primaria, aveva prestato attività lavorativa in virtù di plurimi contratti a tempo determinato a partire dall’anno scolastico 1994/1995 ed era stata immessa in ruolo il 1° settembre 2000;

3. il giudice d’appello ha evidenziato in premessa che erano state proposte due distinte azioni, in relazione alle quali, pur rilevando sempre il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, diversi erano i riferimenti normativi e contrattuali;

4. quanto alla domanda di ricostruzione della carriera, volta ad ottenere la disapplicazione dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, ha richiamato i principi di diritto affermati da questa Corte con la sentenza n. 31149/2019 e ha evidenziato che «un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio prestato a rapporti a tempo determinato, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l’attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato»;

5. ha rilevato che l’appellante nulla aveva provato ed allegato al riguardo ed ha aggiunto che dalla documentazione in atti risultava che nel periodo preruolo la Guidi sino al 1998 aveva svolto supplenze brevi e saltuarie, sicché, essendo stata destinataria di incarico annuale solo per il periodo 1998/1° settembre 2000 (data dell’immissione in ruolo), non poteva essere presunto Ric. 2021 n. 08272 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -3- un trattamento discriminatorio, in assenza di puntuali deduzioni sul lavoro effettivo prestato;

6. quanto, poi, alla progressione economica in pendenza di rapporto a tempo determinato il giudice d’appello, dopo avere richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia e di questa Corte, ha rilevato che quei principi non potevano essere utilmente invocati nella fattispecie perché il periodo di precariato si era svolto negli anni 90 e l’immissione in ruolo era avvenuta in epoca antecedente al termine ultimo assegnato agli Stati membri per l’attuazione della direttiva, con la conseguenza che quest’ultima non poteva essere invocata in relazione a rapporti a termine già definitivamente esauritisi;

7. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali il Ministero dell’Istruzione ha opposto difese con tempestivo controricorso;

8. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso denuncia «violazione e/o falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e conseguente violazione dell’art. 25 d.lgs. 81/2015 (ex art. 6 d.lgs. 368/2001) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.»;

1.1. la ricorrente richiama giurisprudenza della Corte di Giustizia e di questa Corte sul carattere discriminatorio del mancato riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base di rapporti a tempo determinato e sulle ragioni oggettive che sole possono giustificare la disparità di trattamento e sostiene di avere dimostrato nei precedenti gradi di giudizio la discriminazione subita a seguito della condotta dell’amministrazione che, durante il precariato, le ha negato la progressione stipendiale e, in sede di ricostruzione di carriera, le ha attribuito un’anzianità inferiore a quella effettivamente maturata;

2. con la seconda censura la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi Ric. 2021 n. 08272 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -4- per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., vizio di motivazione; nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» e sostiene, in sintesi, che il giudice del merito ha completamente omesso di considerare le allegazioni prodotte in giudizio dalla ricorrente a sostegno delle domande proposte e non ha valorizzato la mancata contestazione da parte del Ministero, rimasto contumace nel giudizio di appello, delle circostanze dedotte negli atti introduttivi;

3. entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili; si è evidenziato nello storico di lite che la Corte territoriale, dopo avere correttamente sottolineato la diversità dell’azione volta a contestare la ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 da quella finalizzata ad ottenere la progressione stipendiale in pendenza di rapporto a termine, ha rigettato la prima perché l’appellante non aveva dimostrato che l’anzianità effettiva, calcolata senza tener conto del criterio indicato dall’art. 489 T.U., era superiore a quella riconosciuta; la seconda perché il periodo di precariato era cessato già nell’anno 2000, sicché non poteva essere invocata la direttiva 1999/70/CE;

3.1. così ragionando il giudice d’appello non si è discostato dai principi di diritto affermati da questa Corte che, chiamata a pronunciare in fattispecie analoghe, ha evidenziato la diversità fra le due azioni (cfr. fra le tante Cass.n. 35/2022), ha indicato le condizioni che devono ricorrere affinché la ricostruzione della carriera possa essere ritenuta discriminatoria (Cass. n. 31149/2019), ha precisato che l’anzianità maturata in forza di contratti a termine stipulati in data antecedente al 10 luglio 2001 assume rilievo solo in relazione agli effetti futuri perché, in difetto di espressa previsione, la direttiva non ha efficacia retroattiva (Cass. n. 15231/2020);

3.3. il primo motivo si sofferma su principi che il giudice d’appello ha mostrato chiaramente di condividere e svolge considerazioni che non si confrontano con le rationes decidendidella pronuncia e non valgono a confutare le ragioni per le quali entrambe le domande sono state rigettate;

3.4. il medesimo difetto di specificità si riscontra nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. che continua a fare leva su principi affermati da questa Corte e non disattesi dalla Corte territoriale che, come già detto, ha respinto le domande, in un caso, perché i rapporti a termine erano cessati alla data di entrata in vigore della direttiva ( e conseguentemente non poteva la ricorrente invocarla al fine di ottenere l’adeguamento della retribuzione percepita nel periodo pregresso), nell’altro perché il ricorso non forniva gli Ric. 2021 n. 08272 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -5- elementi necessari per ritenere il carattere discriminatorio del decreto di ricostruzione della carriera;

3.4. nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007);

4. parimenti inammissibile è il secondo motivo che, attraverso la deduzione del vizio di violazione di norme di legge, censura la valutazione delle risultanze processuali e pretende, infondatamente, di desumere dalla contumacia del Ministero la mancata contestazione delle circostanze allegate nel ricorso;

4.1. premesso che «spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019), deve essere ribadito l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la contumacia non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non esonera l'attore dal fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. fra le tante Cass. nn. 30908, 30326, 7860 del 2021);

5. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ric. 2021 n. 08272 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -6- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8272-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 436/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08272 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,volto ad ottenere la condanna dell’amministrazione resistente ad effettuare l’esatta ricostruzione di carriera in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione del C.C.N.L. scuola 2006/2009, del d.lgs. n. 297/1994 nonché del decreto di ricostruzione della carriera; 1.1. la ricorrente aveva domandato anche il pagamento delle differenze retributive maturate in pendenza di rapporti a termine ed aveva quantificato l’importo complessivo spettante in complessivi € 55.744,98; 2. la Corte territoriale ha premesso che la Guidi, docente della scuola primaria, aveva prestato attività lavorativa in virtù di plurimi contratti a tempo determinato a partire dall’anno scolastico 1994/1995 ed era stata immessa in ruolo il 1° settembre 2000; 3. il giudice d’appello ha evidenziato in premessa che erano state proposte due distinte azioni, in relazione alle quali, pur rilevando sempre il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, diversi erano i riferimenti normativi e contrattuali; 4. quanto alla domanda di ricostruzione della carriera, volta ad ottenere la disapplicazione dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, ha richiamato i principi di diritto affermati da questa Corte con la sentenza n. 31149/2019 e ha evidenziato che «un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio prestato a rapporti a tempo determinato, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l’attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato»; 5. ha rilevato che l’appellante nulla aveva provato ed allegato al riguardo ed ha aggiunto che dalla documentazione in atti risultava che nel periodo preruolo la Guidi sino al 1998 aveva svolto supplenze brevi e saltuarie, sicché, essendo stata destinataria di incarico annuale solo per il periodo 1998/1° settembre 2000 (data dell’immissione in ruolo), non poteva essere presunto Ric. 2021 n. 08272 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- un trattamento discriminatorio, in assenza di puntuali deduzioni sul lavoro effettivo prestato; 6. quanto, poi, alla progressione economica in pendenza di rapporto a tempo determinato il giudice d’appello, dopo avere richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia e di questa Corte, ha rilevato che quei principi non potevano essere utilmente invocati nella fattispecie perché il periodo di precariato si era svolto negli anni 90 e l’immissione in ruolo era avvenuta in epoca antecedente al termine ultimo assegnato agli Stati membri per l’attuazione della direttiva, con la conseguenza che quest’ultima non poteva essere invocata in relazione a rapporti a termine già definitivamente esauritisi; 7. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali il Ministero dell’Istruzione ha opposto difese con tempestivo controricorso; 8. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso denuncia «violazione e/o falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e conseguente violazione dell’art. 25 d.lgs. 81/2015 (ex art. 6 d.lgs. 368/2001) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.»; 1.1. la ricorrente richiama giurisprudenza della Corte di Giustizia e di questa Corte sul carattere discriminatorio del mancato riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base di rapporti a tempo determinato e sulle ragioni oggettive che sole possono giustificare la disparità di trattamento e sostiene di avere dimostrato nei precedenti gradi di giudizio la discriminazione subita a seguito della condotta dell’amministrazione che, durante il precariato, le ha negato la progressione stipendiale e, in sede di ricostruzione di carriera, le ha attribuito un’anzianità inferiore a quella effettivamente maturata; 2. con la seconda censura la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi Ric. 2021 n. 08272 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., vizio di motivazione; nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» e sostiene, in sintesi, che il giudice del merito ha completamente omesso di considerare le allegazioni prodotte in giudizio dalla ricorrente a sostegno delle domande proposte e non ha valorizzato la mancata contestazione da parte del Ministero, rimasto contumace nel giudizio di appello, delle circostanze dedotte negli atti introduttivi; 3. entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili; si è evidenziato nello storico di lite che la Corte territoriale, dopo avere correttamente sottolineato la diversità dell’azione volta a contestare la ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 da quella finalizzata ad ottenere la progressione stipendiale in pendenza di rapporto a termine, ha rigettato la prima perché l’appellante non aveva dimostrato che l’anzianità effettiva, calcolata senza tener conto del criterio indicato dall’art. 489 T.U., era superiore a quella riconosciuta; la seconda perché il periodo di precariato era cessato già nell’anno 2000, sicché non poteva essere invocata la direttiva 1999/70/CE; 3.1. così ragionando il giudice d’appello non si è discostato dai principi di diritto affermati da questa Corte che, chiamata a pronunciare in fattispecie analoghe, ha evidenziato la diversità fra le due azioni (cfr. fra le tante Cass.n. 35/2022), ha indicato le condizioni che devono ricorrere affinché la ricostruzione della carriera possa essere ritenuta discriminatoria (Cass. n. 31149/2019), ha precisato che l’anzianità maturata in forza di contratti a termine stipulati in data antecedente al 10 luglio 2001 assume rilievo solo in relazione agli effetti futuri perché, in difetto di espressa previsione, la direttiva non ha efficacia retroattiva (Cass. n. 15231/2020); 3.3. il primo motivo si sofferma su principi che il giudice d’appello ha mostrato chiaramente di condividere e svolge considerazioni che non si confrontano con le rationes decidendidella pronuncia e non valgono a confutare le ragioni per le quali entrambe le domande sono state rigettate; 3.4. il medesimo difetto di specificità si riscontra nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. che continua a fare leva su principi affermati da questa Corte e non disattesi dalla Corte territoriale che, come già detto, ha respinto le domande, in un caso, perché i rapporti a termine erano cessati alla data di entrata in vigore della direttiva ( e conseguentemente non poteva la ricorrente invocarla al fine di ottenere l’adeguamento della retribuzione percepita nel periodo pregresso), nell’altro perché il ricorso non forniva gli Ric. 2021 n. 08272 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- elementi necessari per ritenere il carattere discriminatorio del decreto di ricostruzione della carriera; 3.4. nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 4. parimenti inammissibile è il secondo motivo che, attraverso la deduzione del vizio di violazione di norme di legge, censura la valutazione delle risultanze processuali e pretende, infondatamente, di desumere dalla contumacia del Ministero la mancata contestazione delle circostanze allegate nel ricorso; 4.1. premesso che «spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019), deve essere ribadito l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la contumacia non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non esonera l'attore dal fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. fra le tante Cass. nn. 30908, 30326, 7860 del 2021); 5. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ric. 2021 n. 08272 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,
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