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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16068/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0516B0P) avverso la sentenza della Corte di appello di Bolzano dell'8 luglio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto, in base alla sua impronta papillare, ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che come l'impronta papillare del prevenuto fosse stata individuata in un posto che ne rendeva evidente la colpevolezza; Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].rio-,Pa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0516B0P) avverso la sentenza della Corte di appello di Bolzano dell'8 luglio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto, in base alla sua impronta papillare, ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che come l'impronta papillare del prevenuto fosse stata individuata in un posto che ne rendeva evidente la colpevolezza; Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].rio-,Pa [OSCURATO:PERSONA]
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