CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42863/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catania in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a reati di bancarotta attinenti al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 13 maggio 2010; Considerato che l'unico motivo di appello — che eccepisce la nullità della sentenza impugnata, per una lesione del diritto di difesa asseritamente verificatcei nel corso del giudizio di primo grado —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, e quindi anche a quello proposto ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de