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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2021

Cassazione n. 36229/2021

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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 15/12/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2020, e depositata il 12 marzo 2021, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Roma che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni, all'esito di rito abbreviato, per reati concernenti la detenzione di sostanze stupefacenti. /1

2. Ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo, attinente al punto concernente la determinazione della pena.

Si premette che: a) la sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. cit.; b) con l'atto di appello, l'imputato aveva lamentato che, in realtà, il G.u.p., nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, aveva applicato un aumento di pena per quest'ultima, in misura pari a tre anni; e) la Corte d'appello, omettendo qualunque valutazione su tale censura, aveva affermato la correttezza del diniego delle circostanze attenuanti generiche, e dell'applicazione dell'aumento minimo di pena per l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; d) la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso sul presupposto di fatto secondo cui oggetto del suo giudizio fosse l'originaria doglianza difensiva, da ritenere infondata, e non l'errato assunto della Corte d'appello.

Si deduce che la Corte di cassazione è incorsa in errore perché, dopo aver premesso che «la Corte territoriale, nel fornire risposta alla doglianza difensiva, ha introdotto un elemento che contrasta con il contenuto della sentenza di primo grado», ha poi ritenuto tale elemento estraneo all'oggetto dei ricorso.

Si precisa che, in realtà, l'errore è un errore di calcolo, come tale rilevabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. e non una omessa motivazione in tema di determinazione della pena base inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che contesta l'errore di fatto della sentenza impugnata, deducendo che la stessa è incorsa in un errore di calcolo concernente la determinazione della pena base inflitta, è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, più volte enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (cfr., per tutte: Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686- 01; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez.

U, n.16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01).

In questa prospettiva, si è anche precisato, ad esempio, che il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981-01), ovvero che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01).

3. Nella specie, la sentenza della Corte di cassazione impugnata in questa sede ha correttamente rilevato che: a) la sentenza di primo grado non aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma le aveva ritenute equivalenti all'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; b) il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato erroneamente affermato dalla Corte d'appello.

La medesima sentenza della Corte di cassazione, poi, evidenziati questi presupposti, ha concluso che l'errore della sentenza di secondo grado non ha comportato conseguenze, perché lo stesso «non esclude la infondatezza originaria del rilievo difensivo sull'erroneo calcolo della sanzione inflitta», dovendo ritenersi la pena correttamente determinata in primo grado, in considerazione delle circostanze di fatto da essa compiutamente illustrate.

4. Da quanto precedentemente indicato, risulta evidente che la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna fuorviata rappresentazione percettiva, e che le critiche enunciate nel ricorso, in realtà, contestano il giudizio formulato dalla Corte di cassazione sulla base degli atti correttamente compresi nel loro obiettivo significato linguistico.

Pertanto, in applicazione del principio generale richiamato nel § 2, deve escludersi che le censure in esame rientrino tra quelle deducibili mediante il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 15/12/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2020, e depositata il 12 marzo 2021, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Roma che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni, all'esito di rito abbreviato, per reati concernenti la detenzione di sostanze stupefacenti. /1 2. Ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo, attinente al punto concernente la determinazione della pena. Si premette che: a) la sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. cit.; b) con l'atto di appello, l'imputato aveva lamentato che, in realtà, il G.u.p., nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, aveva applicato un aumento di pena per quest'ultima, in misura pari a tre anni; e) la Corte d'appello, omettendo qualunque valutazione su tale censura, aveva affermato la correttezza del diniego delle circostanze attenuanti generiche, e dell'applicazione dell'aumento minimo di pena per l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; d) la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso sul presupposto di fatto secondo cui oggetto del suo giudizio fosse l'originaria doglianza difensiva, da ritenere infondata, e non l'errato assunto della Corte d'appello. Si deduce che la Corte di cassazione è incorsa in errore perché, dopo aver premesso che «la Corte territoriale, nel fornire risposta alla doglianza difensiva, ha introdotto un elemento che contrasta con il contenuto della sentenza di primo grado», ha poi ritenuto tale elemento estraneo all'oggetto dei ricorso. Si precisa che, in realtà, l'errore è un errore di calcolo, come tale rilevabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. e non una omessa motivazione in tema di determinazione della pena base inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che contesta l'errore di fatto della sentenza impugnata, deducendo che la stessa è incorsa in un errore di calcolo concernente la determinazione della pena base inflitta, è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, più volte enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (cfr., per tutte: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686- 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. U, n.16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). In questa prospettiva, si è anche precisato, ad esempio, che il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981-01), ovvero che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). 3. Nella specie, la sentenza della Corte di cassazione impugnata in questa sede ha correttamente rilevato che: a) la sentenza di primo grado non aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma le aveva ritenute equivalenti all'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; b) il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato erroneamente affermato dalla Corte d'appello. La medesima sentenza della Corte di cassazione, poi, evidenziati questi presupposti, ha concluso che l'errore della sentenza di secondo grado non ha comportato conseguenze, perché lo stesso «non esclude la infondatezza originaria del rilievo difensivo sull'erroneo calcolo della sanzione inflitta», dovendo ritenersi la pena correttamente determinata in primo grado, in considerazione delle circostanze di fatto da essa compiutamente illustrate. 4. Da quanto precedentemente indicato, risulta evidente che la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna fuorviata rappresentazione percettiva, e che le critiche enunciate nel ricorso, in realtà, contestano il giudizio formulato dalla Corte di cassazione sulla base degli atti correttamente compresi nel loro obiettivo significato linguistico. Pertanto, in applicazione del principio generale richiamato nel § 2, deve escludersi che le censure in esame rientrino tra quelle deducibili mediante il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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