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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16021/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12932/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore generale di Ga- briele Fusco, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: gianlu- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro E-[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente d omici- liata in [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e di- fende; Oggetto: Somministra- zione -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 193/2021 de- positata in data 21/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], conveniva, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] –sezione distaccata di Carinola, l’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, al fine di accertarne l’inadempimento dell’obbligo di allacciamento della fornitura elettrica all’azienda agricola sita in Mondragone, as- sunto con contratto del 6 marzo 1991, e di condannarla al risarci- mento del danno quantificato in euro 175.920,00 o nel diverso im- porto accertato nel corso del giudizio; il Tribunale, con sentenza n. 263/2011, accoglieva la domanda e condannava la società convenuta al pagamento di euro 178.245,18, al netto degli interessi, ed alle spese di giudizio e di CTU; la sentenza veniva riformata dalla Corte d'Appello di Napoli che, con la pronuncia n. 193/2021, depositata in data 21 gennaio 2021, accoglieva il gravame di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che gli appel- lati avessero chiesto per la prima volta con la comparsa conclusio- nale del 10 giugno 2011 il risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento di Enel anche per il periodo 1991-1998; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte ricorrente ha illustrato il ricorso con memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo è lamentato l’omesso esame di un fatto de- cisivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; i ricorrenti riferiscono una serie di circostanze –a) la richiesta, ri- salente al 1991, rivolta ad Enel di intraprendere tutte le operazioni necessarie per elettrificare l’azienda agricola; b) il riscontro dapar- te di Enel in data 4 luglio 1994, adducendo di avere incontrato dif- ficoltà per l’ottenimento in via bonaria delle servitù di elettrodotto dai proprietari di alcuni terreni; c) l’inizio dei lavori di elettrificazio- ne nel 1997 Enel aveva iniziato i lav ori di elettrificazione; d) la so- spensione dei lavori, dopo avere eseguito il 60% delle opere; e) la contestazione in data 15 settembre 1998 di inoperosità per un pe- riodo di 4 anni – ritenendo che, sulla scorta di esse, il Tribunale avesse ritenuto Enel responsabile dell’inadempimento dal 1991, momento della conclusione del contratto, al 1998; 2) con il secondo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 163, n. 3 e n. 4, 183, 189 e 190 cod.proc.civ., atteso che la Corte d'Appello ha errato nel ravvisare un’inammissibile mutatio li- bellieffettuata dagli attori in sede di comparsa conclusionale”; la tesi dei ricorrenti è che, avendo chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata elettrificazione dell’azienda agricola di loro proprietà, dovuta all’inadempimento da parte di Enel degli obblighi assunti con il contratto stipulato nel 1991, ed avendo confermato detta pretesa nella comparsa conclusionale, il giudice avrebbe do- vuto verificare, sulla base delle emergenze istruttorie, se vi fosse stato l’inadempimento imputato ad Enel, quali danni ne fossero de- rivati e procedere alla loro quantificazione; nella sostanza, i ricor- renti asseriscono che il giudice avrebbe dovuto riconoscere o nega- re loro il bene della vita richiesto con la domanda giudiziale; inve- ce, avrebbe erroneamente ritenuto, solo perché con la comparsa conclusionale avevano definito “il titolo del domandare … con ri- chiamo agli esiti della ctu esperita in rela zione all’intero periodo (dal 1998 al 2008) costituente il fondamento della situazione giuri- dica pretesa in giudizio”, che avessero “realizzato in sede di com- parsa conclusionale una mutatio o anche una emendatio libelli , non consentita in tale sede, essendo principio pacifico che la comparsa conclusionale abbia la semplice funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte (nei termini di cui all’art. 183 cpc 6 comma)” (p. 3 della sentenza); l’errore consisterebbe nell’avere ritenuto non modificabile né emendabile la domanda originaria, senza prendere in considerazio- ne i principi affermati soprattutto dalla decisione delle Sezioni Unite n. 12310/2015, il cui contenuto viene illustrato nelle pagg. 21-27 del ricorso, allo scopo di argomentare la tesi che fosse loro consen- tito rendere perfettibile il contenuto dell’atto di citazione; entrambi i motivi attingono, da prospettive differenti, la statuizio- ne con cui la Corte di appello ha ritenuto che gli odierni ricorrenti avessero chiesto, per la prima volta, con la comparsa conclusiona- le, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’Enel per il periodo anteriore al 1998, a far data dalla stipulazione del contratto; i due motivi sono inammissibili; la loro esposizione si limita ad individuare la domanda originaria facendo riferimento alle conclusioni, ma esse non hanno tale effica- cia individuatrice, in quanto da esse non emergono i fatti costitutivi che evidentemente erano dedotti nella citazione e che, vertendosi in tema di diritto di credito, cioè di diritto eterodeterminato, aveva- no efficacia individuatrice della domanda; i motivi risultano, dunque, del tutto inidonei a sorreggere la pro- spettazione; inoltre, se si passa a leggere la sentenza impugnata, lo sono ulte- riormente perché non si correlano alla sua motivazione, la quale, a giusta ragione, ha rilevato che la domanda era espressamente ba- sata su fatti costitutivi inerenti al periodo dal 1988 al 2003, per essi avendo allegato i ricorrenti di avere subito danni; nessuno dei due motivi si fa carico di tale affermazione, che è di- rimente per giustificare la censura rivolta al primo giudice, il quale, riconoscendo il danno per un periodo antecedente, ha, piuttosto che provveduto su una domanda modificata, su una vera e propria domanda; vertendosi in ipotesi di diritto eterodeterminato, è pale- se che l’invocare, sebbene sulla base della CTU, un risarcimento del danno per un periodo antecedente rispetto a quello per cui l’azione risarcitoria era stata esercitata, ha comportato una vera e propria mutatio libelli, cioè la sostituzione di fatti costitutivi rappresentati dall’agire dannoso dell’Enel per un periodo antecedente rispet- to quello posto a base della domanda originaria e, dunque, una causa petendi del tutto diversa e correlativamente un petitum del tutto diverso; la sentenza delle Sezioni Unite n. 12310/2015 ha affermato che: “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi del- la stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la com- promissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'origi- naria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accer- tamento dell'avvenuto effetto traslativo”; nella specie non si è trattato di una variazione “comunque con- nessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio”, perché essa ri- guardava il periodo dal 1998 al 2003, cioè un inadempimento deli- mitato in precisi limiti temporali; l’inadempimento per il periodo an- tecedente non può dirsi connesso con la vicenda sostanziale dedot- ta con la citazione, come fa manifesto, a tacer d’altro lo stesso dato temporale; si deve ancora rilevare che le Sezioni Unite si riferiscono ad una modifica intervenuta in sede di memoria ai sensi dell’art. 183, mentre qui si trattò di attività espletata nella conclusionale; 3) il ricorso è, dunque, inammissibile; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo; 5) si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio con- tributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricor- rente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compen- si, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.

Ai sen- si dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12932/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore generale di Ga- briele Fusco, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: gianlu- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro E-[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente d omici- liata in [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e di- fende; Oggetto: Somministra- zione -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 193/2021 de- positata in data 21/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], conveniva, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] –sezione distaccata di Carinola, l’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, al fine di accertarne l’inadempimento dell’obbligo di allacciamento della fornitura elettrica all’azienda agricola sita in Mondragone, as- sunto con contratto del 6 marzo 1991, e di condannarla al risarci- mento del danno quantificato in euro 175.920,00 o nel diverso im- porto accertato nel corso del giudizio; il Tribunale, con sentenza n. 263/2011, accoglieva la domanda e condannava la società convenuta al pagamento di euro 178.245,18, al netto degli interessi, ed alle spese di giudizio e di CTU; la sentenza veniva riformata dalla Corte d'Appello di Napoli che, con la pronuncia n. 193/2021, depositata in data 21 gennaio 2021, accoglieva il gravame di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che gli appel- lati avessero chiesto per la prima volta con la comparsa conclusio- nale del 10 giugno 2011 il risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento di Enel anche per il periodo 1991-1998; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte ricorrente ha illustrato il ricorso con memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo è lamentato l’omesso esame di un fatto de- cisivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; i ricorrenti riferiscono una serie di circostanze –a) la richiesta, ri- salente al 1991, rivolta ad Enel di intraprendere tutte le operazioni necessarie per elettrificare l’azienda agricola; b) il riscontro dapar- te di Enel in data 4 luglio 1994, adducendo di avere incontrato dif- ficoltà per l’ottenimento in via bonaria delle servitù di elettrodotto dai proprietari di alcuni terreni; c) l’inizio dei lavori di elettrificazio- ne nel 1997 Enel aveva iniziato i lav ori di elettrificazione; d) la so- spensione dei lavori, dopo avere eseguito il 60% delle opere; e) la contestazione in data 15 settembre 1998 di inoperosità per un pe- riodo di 4 anni – ritenendo che, sulla scorta di esse, il Tribunale avesse ritenuto Enel responsabile dell’inadempimento dal 1991, momento della conclusione del contratto, al 1998; 2) con il secondo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 163, n. 3 e n. 4, 183, 189 e 190 cod.proc.civ., atteso che la Corte d'Appello ha errato nel ravvisare un’inammissibile mutatio li- bellieffettuata dagli attori in sede di comparsa conclusionale”; la tesi dei ricorrenti è che, avendo chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata elettrificazione dell’azienda agricola di loro proprietà, dovuta all’inadempimento da parte di Enel degli obblighi assunti con il contratto stipulato nel 1991, ed avendo confermato detta pretesa nella comparsa conclusionale, il giudice avrebbe do- vuto verificare, sulla base delle emergenze istruttorie, se vi fosse stato l’inadempimento imputato ad Enel, quali danni ne fossero de- rivati e procedere alla loro quantificazione; nella sostanza, i ricor- renti asseriscono che il giudice avrebbe dovuto riconoscere o nega- re loro il bene della vita richiesto con la domanda giudiziale; inve- ce, avrebbe erroneamente ritenuto, solo perché con la comparsa conclusionale avevano definito “il titolo del domandare … con ri- chiamo agli esiti della ctu esperita in rela zione all’intero periodo (dal 1998 al 2008) costituente il fondamento della situazione giuri- dica pretesa in giudizio”, che avessero “realizzato in sede di com- parsa conclusionale una mutatio o anche una emendatio libelli , non consentita in tale sede, essendo principio pacifico che la comparsa conclusionale abbia la semplice funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte (nei termini di cui all’art. 183 cpc 6 comma)” (p. 3 della sentenza); l’errore consisterebbe nell’avere ritenuto non modificabile né emendabile la domanda originaria, senza prendere in considerazio- ne i principi affermati soprattutto dalla decisione delle Sezioni Unite n. 12310/2015, il cui contenuto viene illustrato nelle pagg. 21-27 del ricorso, allo scopo di argomentare la tesi che fosse loro consen- tito rendere perfettibile il contenuto dell’atto di citazione; entrambi i motivi attingono, da prospettive differenti, la statuizio- ne con cui la Corte di appello ha ritenuto che gli odierni ricorrenti avessero chiesto, per la prima volta, con la comparsa conclusiona- le, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’Enel per il periodo anteriore al 1998, a far data dalla stipulazione del contratto; i due motivi sono inammissibili; la loro esposizione si limita ad individuare la domanda originaria facendo riferimento alle conclusioni, ma esse non hanno tale effica- cia individuatrice, in quanto da esse non emergono i fatti costitutivi che evidentemente erano dedotti nella citazione e che, vertendosi in tema di diritto di credito, cioè di diritto eterodeterminato, aveva- no efficacia individuatrice della domanda; i motivi risultano, dunque, del tutto inidonei a sorreggere la pro- spettazione; inoltre, se si passa a leggere la sentenza impugnata, lo sono ulte- riormente perché non si correlano alla sua motivazione, la quale, a giusta ragione, ha rilevato che la domanda era espressamente ba- sata su fatti costitutivi inerenti al periodo dal 1988 al 2003, per essi avendo allegato i ricorrenti di avere subito danni; nessuno dei due motivi si fa carico di tale affermazione, che è di- rimente per giustificare la censura rivolta al primo giudice, il quale, riconoscendo il danno per un periodo antecedente, ha, piuttosto che provveduto su una domanda modificata, su una vera e propria domanda; vertendosi in ipotesi di diritto eterodeterminato, è pale- se che l’invocare, sebbene sulla base della CTU, un risarcimento del danno per un periodo antecedente rispetto a quello per cui l’azione risarcitoria era stata esercitata, ha comportato una vera e propria mutatio libelli, cioè la sostituzione di fatti costitutivi rappresentati dall’agire dannoso dell’Enel per un periodo antecedente rispet- to quello posto a base della domanda originaria e, dunque, una causa petendi del tutto diversa e correlativamente un petitum del tutto diverso; la sentenza delle Sezioni Unite n. 12310/2015 ha affermato che: “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi del- la stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la com- promissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'origi- naria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accer- tamento dell'avvenuto effetto traslativo”; nella specie non si è trattato di una variazione “comunque con- nessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio”, perché essa ri- guardava il periodo dal 1998 al 2003, cioè un inadempimento deli- mitato in precisi limiti temporali; l’inadempimento per il periodo an- tecedente non può dirsi connesso con la vicenda sostanziale dedot- ta con la citazione, come fa manifesto, a tacer d’altro lo stesso dato temporale; si deve ancora rilevare che le Sezioni Unite si riferiscono ad una modifica intervenuta in sede di memoria ai sensi dell’art. 183, mentre qui si trattò di attività espletata nella conclusionale; 3) il ricorso è, dunque, inammissibile; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo; 5) si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio con- tributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricor- rente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compen- si, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Ai sen- si dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
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