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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 07507/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a \ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione dell'art. 168, secondo comma, cod. pen. - in cui si rileva che il reato per il quale sarebbe stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena risulta anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio - sono manifestamente infondate, in quanto la revoca è intervenuta non ai sensi dell'art. 168, secondo comma, ma ai sensi dell'art, 168, primo comma, n. 1 cod. pen., e il delitto giustificativo della stessa risulta commesso in data 9 ottobre 2020 e, quindi, nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza con cui risulta concesso il beneficio (intervenuto l'8 gennaio 2020), conformemente a tale previsione normativa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a \ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione dell'art. 168, secondo comma, cod. pen. - in cui si rileva che il reato per il quale sarebbe stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena risulta anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio - sono manifestamente infondate, in quanto la revoca è intervenuta non ai sensi dell'art. 168, secondo comma, ma ai sensi dell'art, 168, primo comma, n. 1 cod. pen., e il delitto giustificativo della stessa risulta commesso in data 9 ottobre 2020 e, quindi, nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza con cui risulta concesso il beneficio (intervenuto l'8 gennaio 2020), conformemente a tale previsione normativa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.