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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11095/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 828/2024 della CORTED’APPELLO di MESSINA, depositata il 26/11/2024R.G.N. 471/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/20261.

Con ricorso depositato presso il Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto, [OSCURATO:PERSONA] di essere stato impiegato nell’ambito deilavori socialmente utili presso il Comune diBarcellona Pozzo di Gotto dal 1996 al dicembre 2001in virtù delle leggi della Regione siciliana n. 67 del1988 e n. 85 del 1995 fino al dicembre 2001;successivamente aveva sottoscritto con il Comune diBarcellona P.G. un primo contratto part-time atempo determinato per la durata iniziale di dodicimesi, prorogato più volte, e con successivo contrattostipulato nel 2006 l’orario di lavoro era statoadeguato a 24 ore settimanali, mentre il termine erastato prorogato per quattro annualità con scadenzaal 31 dicembre 2011.

Aveva dedotto la illegittimaapposizione del termine e delle proroghe ai contrattiper la violazione del d.lgs. n. 368 del 2001 e avevachiesto dichiararsi la nullità del termine e laconversione del contratto a termine in contratto atempo indeterminato, e la condanna del datore dilavoro al risarcimento del danno per l’illegittimasuccessione dei contratti a termine.

Lamentava,inoltre, di aver ricevuto una somma minore rispettoalle ore lavorate.2.

Il giudice di primo grado rigettava le domandee la decisione veniva solo in parte riformata dallaCorte d’appello di Messina che, con sentenza n.1339 del 2016, riteneva fondate le sole doglianzeeconomiche e condannava il Comune di BarcellonaNumero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/2026P.G. a pagare al lavoratore la somma di euro4.266,56, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo.3.

A seguito di ricorso per cassazione propostodal Savoca, questa Corte, con ordinanza n. 9560 del2023, ha accolto il primo ed il secondo motivo delricorso principale del lavoratore e dichiaratoinammissibile il ricorso incidentale del Comune; hacassato la sentenza di secondo grado, rinviando allastessa Corte d’appello di Messina in diversacomposizione.4.

Riassunto il giudizio in sede di rinvio da partedel Savoca, la Corte d’appello di Messina, consentenza n. 828/2024, pubblicata il 26 novembre2024, ha dichiarato cessata la materia delcontendere in ordine alla domanda di risarcimentodel danno per l’abusiva reiterazione di contratti atermine e ha dichiarato inammissibili le ulterioridomande del Savoca, perché non riproposte nell’attodi riassunzione.5.

La cessazione della materia del contendere èstata dichiarata sul presupposto che il ricorrentefosse stato ormai stabilizzato presso il Comune enon residuasse più spazio per decidere sulladomanda risarcitoria, atteso che la stabilizzazioneaveva avuto effetto sanante dell’abuso perpetrato.6.

Per la cassazione della sentenza, il Savoca haproposto ricorso affidato a tre motivi, illustrato damemoria.7.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto haresistito con controricorso, anch’esso seguito daNumero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/2026memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, partericorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., omessa o insufficientemotivazione per violazione ed errata applicazione deiprincipi dettati in sede di rinvio dalla Corte dicassazione, nonché per la violazione dell’art. 36 deld.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alladirettiva n.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n.196 del 1997, con riferimento alla ritenuta idoneitàdella stabilizzazione ad assorbire il danno, e per laviolazione degli artt. 112, 115 c.p.c. ed erratavalutazione di documenti decisivi ai fini del giudizio eper mancato riconoscimento dell’indennizzo ex art.32 della legge n. 183 del 2010.2.

Con il secondo motivo di ricorso, partericorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt.392, 394, 84, 112 c.p.c., l’illegittima motivazioneper contrasto con l’ordinanza di rinvio della Corte dicassazione, con riferimento all’obbligo di esame ditutte le domande avanzate nei precedenti gradi digiudizio, la violazione del principio di nondiscriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordoquadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttivan.1999/70/CE e dell’art. 7 del CCNI [OSCURATO:PERSONA] del14 settembre 2000, con riferimento al mancatoriconoscimento del diritto al conseguimento delleNumero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/2026differenze retributive e contributive rispetto ailavoratori a tempo indeterminato di pareinquadramento contrattuale.3.

Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., l’illegittima motivazione per contrasto conl’ordinanza di rinvio dalla Corte di cassazione,nonché per la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165del 2001, delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadroCES, UNICE e CEEP allegato alla direttivan.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n. 196 del1997, con riferimento al mancato esame dellarichiesta di risarcimento del danno da ritardonell’assunzione, da perdita di chances di assunzionemediante concorso, di conseguimento degli scatti dianzianità, progressioni di carriera, di trasformazionedel contratto a tempo parziale a tempo pieno.4.

La Corte rileva che il primo motivo pone indiscussione l’idoneità dell’intervenuta stabilizzazionea neutralizzare la pretesa al risarcimento del cd.«danno comunitario» o «danno da precarizzazionepresunto» nei termini invalsi nel diritto vivente aseguito di Cass SS.UU. n. 5072 del 2016, in terminieccedenti le condizioni formulate nella sentenzarescindente, quali mutuate in particolaredall’orientamento giurisprudenziale che fa capo aCass., Sez.

L, Ordinanza n. 15353 del 17/07/2020 eche è stato più volte ribadito (v.

Cass. Sez.

L,Sentenza n. 14815 del 27/05/2021 e Sez.

L,Ordinanza n. 23373 del 26/07/2022), secondo cui,Numero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/2026nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti atermine, la successiva immissione in ruolo dellavoratore costituisce (comunque) misurasanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenzepregiudizievoli dell’illecito a (mera) condizione cheessa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commessol’abuso e che si ponga con esso in rapporto di direttaderivazione causale.5.

Viene quindi in rilievo il fatto che, dopo lapubblicazione della sentenza rescindente, l’art. 12,comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. in legge n.166 del 2024, è intervenuto a prevedere che:«[a]ll’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo30 marzo 2001, n.165, il terzo, il quarto e il quintoperiodo sono sostituiti dal seguente: Nella specificaipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo diuna successione di contratti o rapporti di lavoro atempo determinato, fatta salva la facoltà per illavoratore di provare il maggior danno, il giudicestabilisce un’indennità nella misura compresa tra unminimo di quattro e un massimo di ventiquattromensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per ilcalcolo del trattamento di fine rapporto, avutoriguardo alla gravità della violazione anche inrapporto al numero dei contratti in successioneintervenuti tra le parti e alla durata complessiva delrapporto».6.

La novella, nel formalizzare in disposizionenormativa ed in termini comunque nuovi il regimerisarcitorio dell’illecito da indebita reiterazione diNumero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/2026contratti a termine, pone, ad avviso del Collegio,due problemi non ancora affrontati dallagiurisprudenza di questa Corte, che si ritiene didover sollevare d’ufficio suscitando sugli stessi ilcontraddittorio, con rimessione in pubblica udienza.7.

Il primo consiste nello stabilire se la novellatrovi applicazione ai rapporti pendenti, quale inipotesi quello in esame, e se del caso a qualicondizioni.8.

Il secondo sta nella necessità di stabilire se lanovella, omettendo di fare riferimento allacondizione della mancata stabilizzazione nei terminisopra succintamente richiamati, quale invalsa neldiritto vivente, implicitamente la presupponga,ovvero intenda ormai prescinderne, per garantire inogni caso il risarcimento del danno presunto daprecarizzazione.9.

È opportuno che l’esame di tali questioniavvenga all’esito di udienza pubblica, qualemomento privilegiato del giudizio di cassazione nelquale devono essere assunte, in forma di sentenza emediante più ampia e diretta interlocuzione tra leparti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiarerilievo di diritto.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per lafissazione in pubblica udienza.Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 aprileNumero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/20262026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 828/2024 della CORTED’APPELLO di MESSINA, depositata il 26/11/2024R.G.N. 471/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/20261. Con ricorso depositato presso il Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto, [OSCURATO:PERSONA] di essere stato impiegato nell’ambito deilavori socialmente utili presso il Comune diBarcellona Pozzo di Gotto dal 1996 al dicembre 2001in virtù delle leggi della Regione siciliana n. 67 del1988 e n. 85 del 1995 fino al dicembre 2001;successivamente aveva sottoscritto con il Comune diBarcellona P.G. un primo contratto part-time atempo determinato per la durata iniziale di dodicimesi, prorogato più volte, e con successivo contrattostipulato nel 2006 l’orario di lavoro era statoadeguato a 24 ore settimanali, mentre il termine erastato prorogato per quattro annualità con scadenzaal 31 dicembre 2011. Aveva dedotto la illegittimaapposizione del termine e delle proroghe ai contrattiper la violazione del d.lgs. n. 368 del 2001 e avevachiesto dichiararsi la nullità del termine e laconversione del contratto a termine in contratto atempo indeterminato, e la condanna del datore dilavoro al risarcimento del danno per l’illegittimasuccessione dei contratti a termine. Lamentava,inoltre, di aver ricevuto una somma minore rispettoalle ore lavorate.2. Il giudice di primo grado rigettava le domandee la decisione veniva solo in parte riformata dallaCorte d’appello di Messina che, con sentenza n.1339 del 2016, riteneva fondate le sole doglianzeeconomiche e condannava il Comune di BarcellonaNumero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/2026P.G. a pagare al lavoratore la somma di euro4.266,56, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo.3. A seguito di ricorso per cassazione propostodal Savoca, questa Corte, con ordinanza n. 9560 del2023, ha accolto il primo ed il secondo motivo delricorso principale del lavoratore e dichiaratoinammissibile il ricorso incidentale del Comune; hacassato la sentenza di secondo grado, rinviando allastessa Corte d’appello di Messina in diversacomposizione.4. Riassunto il giudizio in sede di rinvio da partedel Savoca, la Corte d’appello di Messina, consentenza n. 828/2024, pubblicata il 26 novembre2024, ha dichiarato cessata la materia delcontendere in ordine alla domanda di risarcimentodel danno per l’abusiva reiterazione di contratti atermine e ha dichiarato inammissibili le ulterioridomande del Savoca, perché non riproposte nell’attodi riassunzione.5. La cessazione della materia del contendere èstata dichiarata sul presupposto che il ricorrentefosse stato ormai stabilizzato presso il Comune enon residuasse più spazio per decidere sulladomanda risarcitoria, atteso che la stabilizzazioneaveva avuto effetto sanante dell’abuso perpetrato.6. Per la cassazione della sentenza, il Savoca haproposto ricorso affidato a tre motivi, illustrato damemoria.7. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto haresistito con controricorso, anch’esso seguito daNumero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/2026memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, partericorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., omessa o insufficientemotivazione per violazione ed errata applicazione deiprincipi dettati in sede di rinvio dalla Corte dicassazione, nonché per la violazione dell’art. 36 deld.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alladirettiva n.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n.196 del 1997, con riferimento alla ritenuta idoneitàdella stabilizzazione ad assorbire il danno, e per laviolazione degli artt. 112, 115 c.p.c. ed erratavalutazione di documenti decisivi ai fini del giudizio eper mancato riconoscimento dell’indennizzo ex art.32 della legge n. 183 del 2010.2. Con il secondo motivo di ricorso, partericorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt.392, 394, 84, 112 c.p.c., l’illegittima motivazioneper contrasto con l’ordinanza di rinvio della Corte dicassazione, con riferimento all’obbligo di esame ditutte le domande avanzate nei precedenti gradi digiudizio, la violazione del principio di nondiscriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordoquadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttivan.1999/70/CE e dell’art. 7 del CCNI [OSCURATO:PERSONA] del14 settembre 2000, con riferimento al mancatoriconoscimento del diritto al conseguimento delleNumero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/2026differenze retributive e contributive rispetto ailavoratori a tempo indeterminato di pareinquadramento contrattuale.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., l’illegittima motivazione per contrasto conl’ordinanza di rinvio dalla Corte di cassazione,nonché per la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165del 2001, delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadroCES, UNICE e CEEP allegato alla direttivan.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n. 196 del1997, con riferimento al mancato esame dellarichiesta di risarcimento del danno da ritardonell’assunzione, da perdita di chances di assunzionemediante concorso, di conseguimento degli scatti dianzianità, progressioni di carriera, di trasformazionedel contratto a tempo parziale a tempo pieno.4. La Corte rileva che il primo motivo pone indiscussione l’idoneità dell’intervenuta stabilizzazionea neutralizzare la pretesa al risarcimento del cd.«danno comunitario» o «danno da precarizzazionepresunto» nei termini invalsi nel diritto vivente aseguito di Cass SS.UU. n. 5072 del 2016, in terminieccedenti le condizioni formulate nella sentenzarescindente, quali mutuate in particolaredall’orientamento giurisprudenziale che fa capo aCass., Sez. L, Ordinanza n. 15353 del 17/07/2020 eche è stato più volte ribadito (v. Cass. Sez. L,Sentenza n. 14815 del 27/05/2021 e Sez. L,Ordinanza n. 23373 del 26/07/2022), secondo cui,Numero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/2026nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti atermine, la successiva immissione in ruolo dellavoratore costituisce (comunque) misurasanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenzepregiudizievoli dell’illecito a (mera) condizione cheessa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commessol’abuso e che si ponga con esso in rapporto di direttaderivazione causale.5. Viene quindi in rilievo il fatto che, dopo lapubblicazione della sentenza rescindente, l’art. 12,comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. in legge n.166 del 2024, è intervenuto a prevedere che:«[a]ll’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo30 marzo 2001, n.165, il terzo, il quarto e il quintoperiodo sono sostituiti dal seguente: Nella specificaipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo diuna successione di contratti o rapporti di lavoro atempo determinato, fatta salva la facoltà per illavoratore di provare il maggior danno, il giudicestabilisce un’indennità nella misura compresa tra unminimo di quattro e un massimo di ventiquattromensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per ilcalcolo del trattamento di fine rapporto, avutoriguardo alla gravità della violazione anche inrapporto al numero dei contratti in successioneintervenuti tra le parti e alla durata complessiva delrapporto».6. La novella, nel formalizzare in disposizionenormativa ed in termini comunque nuovi il regimerisarcitorio dell’illecito da indebita reiterazione diNumero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/2026contratti a termine, pone, ad avviso del Collegio,due problemi non ancora affrontati dallagiurisprudenza di questa Corte, che si ritiene didover sollevare d’ufficio suscitando sugli stessi ilcontraddittorio, con rimessione in pubblica udienza.7. Il primo consiste nello stabilire se la novellatrovi applicazione ai rapporti pendenti, quale inipotesi quello in esame, e se del caso a qualicondizioni.8. Il secondo sta nella necessità di stabilire se lanovella, omettendo di fare riferimento allacondizione della mancata stabilizzazione nei terminisopra succintamente richiamati, quale invalsa neldiritto vivente, implicitamente la presupponga,ovvero intenda ormai prescinderne, per garantire inogni caso il risarcimento del danno presunto daprecarizzazione.9. È opportuno che l’esame di tali questioniavvenga all’esito di udienza pubblica, qualemomento privilegiato del giudizio di cassazione nelquale devono essere assunte, in forma di sentenza emediante più ampia e diretta interlocuzione tra leparti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiarerilievo di diritto. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per lafissazione in pubblica udienza.Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 aprileNumero registro generale 12607/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 11095/2026Data pubblicazione 25/04/20262026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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