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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 11642/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nellaparte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11642/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3299/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37423/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nellaparte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nellaparte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11642/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3299/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37423/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nellaparte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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