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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 22181/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •e, n. 36621Dinapoli + i OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA] e per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza comune ad entrambi gli imputati e attinente alla violazione di legge quanto al mancato rinvio dell'udienza di appello in ragione della tardiva comunicazione delle conclusioni scritte del P.G. è manifestamente infondata, dal momento che in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941), ciò che nella fattispecie non è accaduto - come rappresentato nel provvedimento impugnato - tanto che la difesa ha rassegnato le proprie conclusioni scritte; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - afferente alla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza - che le prospettate censure risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto infine che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di evasione è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito, ove rappresentano 2 ;m( che l'allontanamento dal luogo di custodia domiciliare era avvenuto per incontrare persona pregiudicata analogamente sottoposta a misura custodiale; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •e, n. 36621Dinapoli + i OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA] e per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza comune ad entrambi gli imputati e attinente alla violazione di legge quanto al mancato rinvio dell'udienza di appello in ragione della tardiva comunicazione delle conclusioni scritte del P.G. è manifestamente infondata, dal momento che in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941), ciò che nella fattispecie non è accaduto - come rappresentato nel provvedimento impugnato - tanto che la difesa ha rassegnato le proprie conclusioni scritte; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - afferente alla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza - che le prospettate censure risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto infine che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di evasione è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito, ove rappresentano 2 ;m( che l'allontanamento dal luogo di custodia domiciliare era avvenuto per incontrare persona pregiudicata analogamente sottoposta a misura custodiale; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Decreto Cassazione n. 22181/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris