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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16502/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Emmanuel NJOKU con riguardo ai reati giudicati con le seguenti pronunce irrevocabili: a) sentenza emessa dal Tribunale Marano il 14 giugno 2011 per il reato di cui all'art. 171- ter

I. n. 633/41, commesso il 20 novembre 2009 in Villaricca, di condanna alla pena di un anno di reclusione e 300,00 euro di multa; b) sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 9 ottobre 2009 per il reato di cui all'art. 171- ter

I. n. 633/41, commesso 1'8 ottobre 2009 in Giugliano, di condanna alla pena di quattro mesi di reclusione e 2000,00 euro di multa.

Per l'effetto, il giudice a quo rideterminava, complessivamente, la pena finale in un anno e un mese di reclusione e 400,00 euro di multa.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 163 cod. pen.

Ci si duole, in particolare, che, una volta accolta la domanda di applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice non si sia pronunciato anche sulla possibilità di concedere al condannato la sospensione condizionale della pena, siccome unificata, non solo perché era stata avanzata espressa richiesta in tal senso nell'atto introduttivo, ma anche perché l'omessa pronuncia sul punto avrebbe potuto essere interpretata come revoca, implicita e immotivata, del beneficio in parola, già accordato in sede di cognizione con la citata sentenza del 9 ottobre 2009.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale di questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.

2. Secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, una volta ritenuta l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata ad essi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena disposta per uno dei due non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio già concesso possa essere esteso alla pena, ormai unitaria, complessivamente determinata, ovvero se esso debba essere revocato poiché venuti meno i requisiti ed i presupposti di legge (Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, Tommasi, Rv. 269419; Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, Villari, Rv. 243819; Sez. 1, n. 5579 del ‘.2,....i 15/01/2008, RG. in proc.

Zerilli, Rv. 238882).3.

Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, dopo avere ravvisato la sussistenza degli indicatori sintomatici della continuazione tra gli omogenei reati commessi da NJOKU e, conseguentemente, rideterminato la pena, ha omesso di valutare, nonostante gli fosse stato esplicitamente richiesto nell'istanza introduttiva, se il beneficio già concesso all'interessato in sede di cognizione con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 ottobre 2009 potesse essere esteso alla pena complessivamente determinata ovvero dovesse essere revocato in presenza dei relativi presupposti.

Va, inoltre, rilevato che l'espressione contenuta nel dispositivo dell'ordinanza de qua - "manda...al PM in sede per quanto di competenza anche con riferimento al calcolo ex novo del fine pena" - può ingenerare il dubbio che il giudice dell'esecuzione abbia inteso revocare, di fatto e implicitamente, la sospensione condizionale della pena in danno del condannato.

Così facendo, tuttavia, il decidente avrebbe trascurato di uniformarsi al principio di legittimità, secondo cui la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 168, comma secondo, cod. pen., è provvedimento discrezionale di competenza del giudice di cognizione, al quale, una volta esaurito il giudizio, non può sostituirsi il giudice dell'esecuzione, cui non spettano poteri di valutazione discrezionale nell'ambito della propria competenza funzionale, limitata ai casi di revoca di diritto (tra molte, Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262329).

4. Alla stregua di quanto sin qui esposto, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli affinché provveda a nuovo esame dell'istanza difensiva alla luce del superiore insegnamento, valutando se ricorrano o meno, nella specie, le condizioni di legge per estendere il beneficio già concesso al ricorrente in sede di cognizione alla pena complessiva conseguente all'avvenuto riconoscimento della continuazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Emmanuel NJOKU con riguardo ai reati giudicati con le seguenti pronunce irrevocabili: a) sentenza emessa dal Tribunale Marano il 14 giugno 2011 per il reato di cui all'art. 171- ter I. n. 633/41, commesso il 20 novembre 2009 in Villaricca, di condanna alla pena di un anno di reclusione e 300,00 euro di multa; b) sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 9 ottobre 2009 per il reato di cui all'art. 171- ter I. n. 633/41, commesso 1'8 ottobre 2009 in Giugliano, di condanna alla pena di quattro mesi di reclusione e 2000,00 euro di multa. Per l'effetto, il giudice a quo rideterminava, complessivamente, la pena finale in un anno e un mese di reclusione e 400,00 euro di multa. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 163 cod. pen. Ci si duole, in particolare, che, una volta accolta la domanda di applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice non si sia pronunciato anche sulla possibilità di concedere al condannato la sospensione condizionale della pena, siccome unificata, non solo perché era stata avanzata espressa richiesta in tal senso nell'atto introduttivo, ma anche perché l'omessa pronuncia sul punto avrebbe potuto essere interpretata come revoca, implicita e immotivata, del beneficio in parola, già accordato in sede di cognizione con la citata sentenza del 9 ottobre 2009. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale di questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà. 2. Secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, una volta ritenuta l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata ad essi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena disposta per uno dei due non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio già concesso possa essere esteso alla pena, ormai unitaria, complessivamente determinata, ovvero se esso debba essere revocato poiché venuti meno i requisiti ed i presupposti di legge (Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, Tommasi, Rv. 269419; Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, Villari, Rv. 243819; Sez. 1, n. 5579 del ‘.2,....i 15/01/2008, RG. in proc. Zerilli, Rv. 238882).3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, dopo avere ravvisato la sussistenza degli indicatori sintomatici della continuazione tra gli omogenei reati commessi da NJOKU e, conseguentemente, rideterminato la pena, ha omesso di valutare, nonostante gli fosse stato esplicitamente richiesto nell'istanza introduttiva, se il beneficio già concesso all'interessato in sede di cognizione con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 ottobre 2009 potesse essere esteso alla pena complessivamente determinata ovvero dovesse essere revocato in presenza dei relativi presupposti. Va, inoltre, rilevato che l'espressione contenuta nel dispositivo dell'ordinanza de qua - "manda...al PM in sede per quanto di competenza anche con riferimento al calcolo ex novo del fine pena" - può ingenerare il dubbio che il giudice dell'esecuzione abbia inteso revocare, di fatto e implicitamente, la sospensione condizionale della pena in danno del condannato. Così facendo, tuttavia, il decidente avrebbe trascurato di uniformarsi al principio di legittimità, secondo cui la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 168, comma secondo, cod. pen., è provvedimento discrezionale di competenza del giudice di cognizione, al quale, una volta esaurito il giudizio, non può sostituirsi il giudice dell'esecuzione, cui non spettano poteri di valutazione discrezionale nell'ambito della propria competenza funzionale, limitata ai casi di revoca di diritto (tra molte, Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262329). 4. Alla stregua di quanto sin qui esposto, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli affinché provveda a nuovo esame dell'istanza difensiva alla luce del superiore insegnamento, valutando se ricorrano o meno, nella specie, le condizioni di legge per estendere il beneficio già concesso al ricorrente in sede di cognizione alla pena complessiva conseguente all'avvenuto riconoscimento della continuazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. Cos
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