CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18738/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01F443I), con domicilio digitale ex lege - ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bernardini (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] - intimati -avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 970 del 15 settem-bre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7355/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 18738/2026Data pubblicazione 09/06/2026RILEVATO CHE:− [OSCURATO:PERSONA], rimasta coinvolta in un sinistro stradale verificatosiin Fiumicino e ricondotto alla responsabilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA](conducente di un veicolo di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e assicurato per la r.c.a. con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi divenutaGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA].), cedette pro solvendo alla [OSCURATO:SOCIETA]. unaquota del proprio credito risarcitorio, pari a euro 960,00, allo scopo diestinguere un proprio debito nei confronti della società cessionaria;− [OSCURATO:SOCIETA]. convenne quindi in giudizio, innanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Fiumicino, la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo in via principale lacondanna dei debitori ceduti al pagamento della somma oggetto dicessione e, in via subordinata, la condanna della cedente [OSCURATO:PERSONA] quanto tenuta a garantire la cessione pro solvendo;− [OSCURATO:PERSONA] si costituì nel giudizio di primo grado assumendo unaposizione adesiva rispetto alle conclusioni principali della cessionaria echiedendo il rigetto della domanda subordinata formulata nei suoiconfronti;− il Giudice di Pace emise ordinanza ingiuntiva ai sensi dell’art.186‑ter c.p.c. nei confronti dei debitori ceduti per l’importo oggetto dellacessione e, successivamente, con la sentenza n. 53 del 22 dicembre2014, confermò la statuizione, liquidando le spese di lite in favore dellaA.[OSCURATO:SOCIETA]., senza però pronunciarsi sulle spese sostenute daTiziana Vitale;− quest’ultima propose appello, lamentando l’omessa decisione sullespese di lite in proprio favore e sull’istanza di condanna per responsabilitàaggravata ex art. 96 c.p.c.;− nel giudizio d’appello si costituirono [OSCURATO:SOCIETA]. eTradefleet [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto del gravame; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proposero appelli incidentali;Numero registro generale 7355/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 18738/2026Data pubblicazione 09/06/2026− con la sentenza n. 970 del 15 settembre 2022, il Tribunale diCivitavecchia rigettò l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e gli appelliincidentali, confermando integralmente la decisione di primo grado;− per quanto qui rileva, il giudice d’appello ritenne che la posizioneprocessuale di [OSCURATO:PERSONA], quale convenuta in primo grado (inrelazione alla domanda subordinata) e interveniente adesiva alleconclusioni dell’attrice (rispetto a quella principale), non consentissel’applicazione del criterio della soccombenza nei rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente legittimità della mancata liquidazionedelle spese in suo favore, nonché l’insussistenza dei presupposti per lacondanna ex art. 96 c.p.c.; condannò quindi [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese del grado in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].;− contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, fondato su un unico motivo;− [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso;− [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese in questo giudizio di legittimità;− all’esito della camera di consiglio del 21/4/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− con l’unico motivo di ricorso si deduce la «Violazione o falsa appli-cazione dell’artt. 91 cpc, dell’art. 92 cpc, dell’art. 132, comma 2, n. 4,cpc, dell’art. 156 cpc, e dell’art. 111 Cost., comma 6 (art. 360, n. 3, 4 e5 cpc).»;− secondo la ricorrente, «L’errore del Tribunale è quello di non averriconosciuto l’esistenza e la valenza del rapporto processuale tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale, là dove ha chiestoNumero registro generale 7355/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 18738/2026Data pubblicazione 09/06/2026accertarsi la validità della cessione, con condanna dei ceduti all’adempi-mento in favore della cessionaria, era da considerarsi interveniente ade-siva autonoma e, per costante giurisprudenza di legittimità, l’interven-tore assume la qualità di parte del giudizio, così che il Giudice è tenuto aprovvedere sulle spese di lite che lo concernono secondo il criterio dellasoccombenza.»;− il motivo è fondato;− come già esposto, [OSCURATO:PERSONA], convenuta in giudizio qualecedente di credito pro solvendo, aveva spiegato difese che non si eranolimitate ad una mera adesione formale alla domanda dell’attrice [OSCURATO:SOCIETA]., ma aveva anche sostenuto la fondatezza della pretesaInvestments s.r.l. e Carrieri) al fine di paralizzare la domandasubordinata proposta nei propri confronti dalla cessionaria;− in particolare, la stessa Vitale aveva un interesse concreto edespressamente chiesto, in via subordinata, la sua condanna in caso dimancato accoglimento della domanda principale verso i ceduti; perciò, ladifesa della cedente era funzionale ad evitare una possibile soccombenzadiretta nei confronti della cessionaria;− per tali ragioni, la posizione processuale della Vitale non era“neutra”, ma integrava un intervento adesivo autonomo rispetto alladomanda principale, con conseguente assunzione della qualità di parteanche nel rapporto processuale instauratosi con i debitori ceduti;− la predetta qualificazione trova conferma nell’esito del giudizio diprimo grado, nel quale la domanda principale veniva accolta concondanna dei soli debitori ceduti e con implicita esclusione di ogniresponsabilità della cedente, la quale risultava pertanto sostanzialmentevittoriosa rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7355/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 18738/2026Data pubblicazione 09/06/2026− in tale contesto, il principio di cui all’art. 91 c.p.c. imponeva laregolazione delle spese anche nel rapporto tra Vitale e i debitori ceduti,secondo il criterio della soccombenza, posto che la lite era causalmenteimputabile alla condotta di questi ultimi;− il Tribunale, tuttavia, ha omesso di pronunciarsi su tale specificoprofilo devoluto con il motivo di appello, incorrendo nel vizio di omessapronuncia ex art. 112 c.p.c.: la sentenza impugnata ha limitato la propriavalutazione al solo rapporto processuale tra la cedente Vitale e lacessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che tra dette parti non fosseapplicabile il criterio della soccombenza e reputando implicitamentecompensate le relative spese;− così operando, il giudice di appello ha però del tutto trascurato ildistinto e autonomo rapporto processuale intercorrente tra la Vitale e idebitori ceduti, rispetto al quale la prima era risultata vittoriosa, nonessendo stata accolta alcuna domanda nei suoi confronti e risultandoinvece accertata la responsabilità dei ceduti;− l’omessa considerazione di tale rapporto ha condotto il Tribunale aun’erronea applicazione del principio di soccombenza e, prima ancora, auna sostanziale omissione di pronuncia sul motivo di gravame, avendo ilgiudice confuso il piano dei rapporti interni tra cedente e cessionaria conquello, distinto, tra cedente e debitori ceduti;− inammissibile, infine, è la censura prospettata a pag. 10, ultimocapoverso, del ricorso, rivolta contro la statuizione di compensazionedelle spese nel diverso rapporto processuale tra l’odierna ricorrente e laAC Soluzioni; essa infatti, oltre a non contenere alcuna “ragionatacensura” avverso il capo di sentenza impugnato (e dunque violandol’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.), investe unastatuizione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede dilegittimità (Cass. Sez. U., 15/07/2005, n. 14989, Rv. 582306-01);Numero registro generale 7355/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 18738/2026Data pubblicazione 09/06/2026− in conclusione, in accoglimento del ricorso e in relazione alla cen-sura accolta, la sentenza di merito va cassata con rinvio al Tribunale diCivitavecchia, in persona di diverso magistrato, al quale è altresì rimessala regolazione delle spese della lite, incluse quelle del giudizio di legitti-mità;p. q. m.la Corteaccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;rinvia al Tribunale di Civitavecchia, in persona di diverso magistrato,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 21 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])