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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24012/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 novembre 2022, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale dal 12 dicembre 2013 al 12 febbraio 2016.

Dall'ordinanza emerge che Nirta fu attinto da misura cautelare custodiale in data 12 dicembre 2013 per la ritenuta esistenza di gravi indizi del delitto di cui all'art. 12 quinquies legge 7 agosto 1992 n. 356, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 e che, in data 4 febbraio 2014, egli fu raggiunto in carcere da altro titolo custodiale relativo ai seguenti delitti: Capo A), art. 416 bis cod. pen.; capo B), art. 513 bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/91; capo D), artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/91.

I due procedimenti furono in seguito riuniti.

Il 31 ottobre 2015, Nirta ottenne gli arresti domiciliari e il 12 febbraio 2016 fu posto in libertà con obblighi.

Dopo una condanna in primo grado per il solo reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. [capo B) della seconda ordinanza], Nirta fu mandato assolto dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] anche da questo reato con sentenza che è divenuta definitiva il 27 settembre 2018.

2. La Corte territoriale ha escluso il diritto alla riparazione osservando che, tra i reati per i quali Nirta è stato privato della libertà personale, vi è anche quello di cui al capo D) (624, 625 n. 7 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/91) e da questo reato Nirta non è stato assolto nel merito, ma per intervenuta prescrizione.

Il Tribunale di Locri, infatti, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 e, per effetto di tale esclusione, alla data in cui la sentenza di primo grado è stata pronunciata, il reato (commesso il 5 maggio 2005) era estinto ai sensi dell'art. 157 cod. pen.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto che questa considerazione fosse assorbente, e precludesse l'applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., atteso che la pena detentiva che avrebbe potuto essere inflitta per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. (punito con la reclusione da due a sei anni) era astrattamente idonea a coprire l'intero periodo di privazione della libertà personale.

3. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.3.1.

Col primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

La difesa osserva che il Tribunale di Locri, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. [capo D) della seconda ordinanza cautelare], ha precisato la data di consumazione del fatto, indicandola nel 5 maggio 2005.

Ricorda che il termine di prescrizione per il furto monoaggravato non è superiore ad anni sette e mesi sei, sicché il reato in parola si è estinto per prescrizione, al più tardi, il 5 novembre 2012; era già prescritto il 12 dicembre 2013 (quando Nirta fu privato della libertà personale) e lo era, a maggior ragione, il 4 febbraio 2014, quando egli fu sottoposto a custodia cautelare per quel reato.

Tanto premesso il ricorrente sostiene che, in relazione al reato di cui al capo D), il titolo custodiale fu emesso e mantenuto senza che sussistessero le condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. e lamenta che l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto di questo dato.

3.2. Col secondo e col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Si duole che l'ordinanza impugnata, valutata assorbente la constatazione che Nirta era stato assolto per prescrizione dal reato di cui al capo D), abbia omesso di pronunciarsi sulla sussistenza o meno delle condizioni che fanno sorgere il diritto all'equa riparazione con riferimento alle altre imputazioni per le quali l'istante fu privato della libertà personale.

4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

5. L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato senza confrontarsi, tuttavia, con le argomentazioni sviluppate dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

2. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] limitandosi a constatare che la misura cautelare era stata applicata anche per il reato di cui al capo D) (un furto monoaggravato e non una rapina o un furto pluriaggravato come si legge nell'ordinanza) e questo reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.

Ha richiamato, in proposito, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Cfr. Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4 n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778).

Ha valutato a tal fine se la durata della custodia cautelare sofferta risultasse superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.

Non ha tenuto conto, però, dei termini massimi di fase previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. (che, in relazione al furto monoaggravato sono più brevi rispetto a quelli previsti per altri reati in relazione ai quali la misura fu disposta) e, soprattutto, non ha valutato se, nel momento in cui la misura cautelare fu adottata, per quel reato la privazione della libertà personale fosse consentita o si trattasse di reato già estinto per prescrizione.

A questo proposito è doveroso ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 219 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni.

All'esito di questa pronuncia, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo il quale, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile se «la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale» (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264).

3. La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata a ritenere che l'ingiustizia c.d.

"formale" della detenzione sia ravvisabile non solo quando, nel procedimento incidentale di natura cautelare, sia stato riconosciuto che non sussistevano le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma anche quando il riconoscimento della mancanza di questi presupposti sia avvenuto successivamente, ad opera del giudice di merito.

Si è sottolineato, in particolare, che la mancata impugnazione del provvedimento cautelare è irrilevante ogniqualvolta l'ingiusta privazione della libertà personale sia risultata indiscutibilmente provata nel giudizio di merito, come nel caso di derubricazione dell'orginaria imputazione in altra che non avrebbe consentito l'applicazione della misura cautelare (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076, pag. 4 della motivazione).

Seguendo questa linea interpretativa si è affermato che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sussiste anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare (cfr. Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089; Sez. 4 n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez. 4, n. 44596 del 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245437; Sez. 4, n. 8869 del 22/01/2007, Frajese, Rv. 240332).

Si è affermato, in particolare, che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura.

In tale prospettiva, si è ritenuto non fosse ostativo alla riparazione il fatto che «la ridefinizione dell'imputazione in altra per la quale non era consentita, in ragione della pena edittale massima, l'emissione della misura custodiale in carcere, ai sensi dell'art. 280 c.p.p.», fosse avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare, «per effetto di valutazione di circostanze emerse solo nell'istruzione dibattimentale o rilevate ex officio dal giudice» (Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194., pag. 3 della motivazione).

Più recentemente, si è sottolineato che, ai sensi dell'art. 273, ultimo comma, cod. proc. pen., nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto «in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata».

Si è, quindi, affermato il principio per cui il giudice della riparazione è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura cautelare - e tra queste anche l'assenza di una causa estintiva del reato - «sia al momento dell'adozione del provvedimento restrittivo che in ogni fase della sua esecuzione» (Sez. 4, n. 29849 del 07/10/2020, Herath, Rv. 280050).

4. Nel caso oggetto del presente ricorso, la misura cautelare relativa al reato di cui al capo D), dichiarato estinto per prescrizione e ritenuto perciò ostativo all'applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., era stata disposta per violazione degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. e dell'art. 7 legge n. 203/1991 (oggi art. 416- bis.1 cod. pen.).

Il ricorrente osserva che, esclusa l'aggravante, nel momento in cui il provvedimento privativo della libertà personale fu adottato, il reato era già estinto per intervenuta prescrizione.

Secondo la difesa, poiché, all'esito del giudizio di merito, è emerso che l'ordinanza cautelare non avrebbe potuto essere emessa, la detenzione subita per questo reato è ingiusta ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

Le censure così formulate meritano accoglimento.

Alla luce dei principi esposti, infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la concreta applicabilità dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla data di adozione del provvedimento cautelare e alla data in cui sarebbe maturato il termine di prescrizione per il reato non aggravato.

All'esito di tale valutazione, avrebbe dovuto chiedersi - nel solco tracciato dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto fosse avvenuto o meno «sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare e in ragione unicamente di una loro diversa valutazione».

In altri termini, solo dopo aver escluso l'ingiustizia formale della privazione della libertà personale sofferta per il reato di cui al capo D) e dopo aver ulteriormente verificato che i termini massimi di fase previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. per questo reato non fossero stati superati, la Corte territoriale avrebbe potuto ritenere assorbente la constatazione che Nirta non è stato assolto con formula di merito dal reato di cui al capo D).

5. Per quanto esposto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] cui si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda altresì la regolame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 novembre 2022, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale dal 12 dicembre 2013 al 12 febbraio 2016. Dall'ordinanza emerge che Nirta fu attinto da misura cautelare custodiale in data 12 dicembre 2013 per la ritenuta esistenza di gravi indizi del delitto di cui all'art. 12 quinquies legge 7 agosto 1992 n. 356, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 e che, in data 4 febbraio 2014, egli fu raggiunto in carcere da altro titolo custodiale relativo ai seguenti delitti: Capo A), art. 416 bis cod. pen.; capo B), art. 513 bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/91; capo D), artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/91. I due procedimenti furono in seguito riuniti. Il 31 ottobre 2015, Nirta ottenne gli arresti domiciliari e il 12 febbraio 2016 fu posto in libertà con obblighi. Dopo una condanna in primo grado per il solo reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. [capo B) della seconda ordinanza], Nirta fu mandato assolto dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] anche da questo reato con sentenza che è divenuta definitiva il 27 settembre 2018. 2. La Corte territoriale ha escluso il diritto alla riparazione osservando che, tra i reati per i quali Nirta è stato privato della libertà personale, vi è anche quello di cui al capo D) (624, 625 n. 7 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/91) e da questo reato Nirta non è stato assolto nel merito, ma per intervenuta prescrizione. Il Tribunale di Locri, infatti, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 e, per effetto di tale esclusione, alla data in cui la sentenza di primo grado è stata pronunciata, il reato (commesso il 5 maggio 2005) era estinto ai sensi dell'art. 157 cod. pen. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che questa considerazione fosse assorbente, e precludesse l'applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., atteso che la pena detentiva che avrebbe potuto essere inflitta per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. (punito con la reclusione da due a sei anni) era astrattamente idonea a coprire l'intero periodo di privazione della libertà personale. 3. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.3.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. La difesa osserva che il Tribunale di Locri, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. [capo D) della seconda ordinanza cautelare], ha precisato la data di consumazione del fatto, indicandola nel 5 maggio 2005. Ricorda che il termine di prescrizione per il furto monoaggravato non è superiore ad anni sette e mesi sei, sicché il reato in parola si è estinto per prescrizione, al più tardi, il 5 novembre 2012; era già prescritto il 12 dicembre 2013 (quando Nirta fu privato della libertà personale) e lo era, a maggior ragione, il 4 febbraio 2014, quando egli fu sottoposto a custodia cautelare per quel reato. Tanto premesso il ricorrente sostiene che, in relazione al reato di cui al capo D), il titolo custodiale fu emesso e mantenuto senza che sussistessero le condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. e lamenta che l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto di questo dato. 3.2. Col secondo e col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si duole che l'ordinanza impugnata, valutata assorbente la constatazione che Nirta era stato assolto per prescrizione dal reato di cui al capo D), abbia omesso di pronunciarsi sulla sussistenza o meno delle condizioni che fanno sorgere il diritto all'equa riparazione con riferimento alle altre imputazioni per le quali l'istante fu privato della libertà personale. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 5. L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato senza confrontarsi, tuttavia, con le argomentazioni sviluppate dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. 2. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] limitandosi a constatare che la misura cautelare era stata applicata anche per il reato di cui al capo D) (un furto monoaggravato e non una rapina o un furto pluriaggravato come si legge nell'ordinanza) e questo reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. Ha richiamato, in proposito, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Cfr. Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4 n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778). Ha valutato a tal fine se la durata della custodia cautelare sofferta risultasse superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. Non ha tenuto conto, però, dei termini massimi di fase previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. (che, in relazione al furto monoaggravato sono più brevi rispetto a quelli previsti per altri reati in relazione ai quali la misura fu disposta) e, soprattutto, non ha valutato se, nel momento in cui la misura cautelare fu adottata, per quel reato la privazione della libertà personale fosse consentita o si trattasse di reato già estinto per prescrizione. A questo proposito è doveroso ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 219 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. All'esito di questa pronuncia, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo il quale, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile se «la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale» (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264). 3. La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata a ritenere che l'ingiustizia c.d. "formale" della detenzione sia ravvisabile non solo quando, nel procedimento incidentale di natura cautelare, sia stato riconosciuto che non sussistevano le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma anche quando il riconoscimento della mancanza di questi presupposti sia avvenuto successivamente, ad opera del giudice di merito. Si è sottolineato, in particolare, che la mancata impugnazione del provvedimento cautelare è irrilevante ogniqualvolta l'ingiusta privazione della libertà personale sia risultata indiscutibilmente provata nel giudizio di merito, come nel caso di derubricazione dell'orginaria imputazione in altra che non avrebbe consentito l'applicazione della misura cautelare (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076, pag. 4 della motivazione). Seguendo questa linea interpretativa si è affermato che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sussiste anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare (cfr. Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089; Sez. 4 n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez. 4, n. 44596 del 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245437; Sez. 4, n. 8869 del 22/01/2007, Frajese, Rv. 240332). Si è affermato, in particolare, che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. In tale prospettiva, si è ritenuto non fosse ostativo alla riparazione il fatto che «la ridefinizione dell'imputazione in altra per la quale non era consentita, in ragione della pena edittale massima, l'emissione della misura custodiale in carcere, ai sensi dell'art. 280 c.p.p.», fosse avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare, «per effetto di valutazione di circostanze emerse solo nell'istruzione dibattimentale o rilevate ex officio dal giudice» (Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194., pag. 3 della motivazione). Più recentemente, si è sottolineato che, ai sensi dell'art. 273, ultimo comma, cod. proc. pen., nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto «in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata». Si è, quindi, affermato il principio per cui il giudice della riparazione è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura cautelare - e tra queste anche l'assenza di una causa estintiva del reato - «sia al momento dell'adozione del provvedimento restrittivo che in ogni fase della sua esecuzione» (Sez. 4, n. 29849 del 07/10/2020, Herath, Rv. 280050). 4. Nel caso oggetto del presente ricorso, la misura cautelare relativa al reato di cui al capo D), dichiarato estinto per prescrizione e ritenuto perciò ostativo all'applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., era stata disposta per violazione degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. e dell'art. 7 legge n. 203/1991 (oggi art. 416- bis.1 cod. pen.). Il ricorrente osserva che, esclusa l'aggravante, nel momento in cui il provvedimento privativo della libertà personale fu adottato, il reato era già estinto per intervenuta prescrizione. Secondo la difesa, poiché, all'esito del giudizio di merito, è emerso che l'ordinanza cautelare non avrebbe potuto essere emessa, la detenzione subita per questo reato è ingiusta ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Le censure così formulate meritano accoglimento. Alla luce dei principi esposti, infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la concreta applicabilità dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla data di adozione del provvedimento cautelare e alla data in cui sarebbe maturato il termine di prescrizione per il reato non aggravato. All'esito di tale valutazione, avrebbe dovuto chiedersi - nel solco tracciato dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto fosse avvenuto o meno «sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare e in ragione unicamente di una loro diversa valutazione». In altri termini, solo dopo aver escluso l'ingiustizia formale della privazione della libertà personale sofferta per il reato di cui al capo D) e dopo aver ulteriormente verificato che i termini massimi di fase previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. per questo reato non fossero stati superati, la Corte territoriale avrebbe potuto ritenere assorbente la constatazione che Nirta non è stato assolto con formula di merito dal reato di cui al capo D). 5. Per quanto esposto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] cui si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda altresì la regolame
Sentenza Cassazione n. 24012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris