CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 37321/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Fulvio BALDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a Brahim SADDOK con la sentenza del Tribunale di Ancona in data 21 febbraio 2012, divenuta irrevocabile il 24 luglio 2012, per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, TU Stup. commesso in data 1° luglio 2011, e ha contestualmente rigettato la richiesta avanzata dal pubblico ministero volta ad ottenere la rideterminazione di detta pena alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, ravvisando piuttosto un fenomeno di successione di legge ex art. 2, quarto comma, cod. pen. in relazione alle modifiche introdotte con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146. 2. Propone «appello» Brahim SADDOK, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la «revoca» del provvedimento impugnato perché doveva essere disposta la sospensione ex art. 420-quater cod. proc. pen. del procedimento di esecuzione per accertare la reperibilità e l'effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato nonché per la mancata rideterminazione della pena alla stregua della richiesta avanzata dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione, denominata «appello», ma correttamente qualificata ricorso per cassazione, è stata presentata dal difensore di ufficio abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori sicché, sotto il profilo formale, risulta ammissibile. 1.1. Il ricorso è fondato con riguardo alla rideterminazione della pena, richiesta dal pubblico ministero sulla quale ha insistito la difesa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup. relativo ad hashish, commesso in data 1° luglio 2011 sotto il vigore di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima e perciò espunta dall'ordinamento. 2. È infondata la doglianza che pretende sic et simpliciter la diretta applicazione, nel procedimento di esecuzione, di tutte le regole processuali concernenti l'instaurazione del contraddittorio nel procedimento di cognizione ex art. 420 e segg. cod. proc. pen. e, in particolare, di quelle che riguardano la conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato.2.1. Va premesso che il ricorso non deduce l'incompletezza delle ricerche o l'erroneità del decreto di irreperibilità emesso dal giudice dell'esecuzione in vista della notificazione al condannato dell'avviso di fissazione ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., sicché ogni questione concernente l'instaurazione del contraddittorio nella procedura camerale attivata in sede esecutiva è estranea al presente giudizio. 2.2. Sono, del resto, infondate le doglianze che pretendono di applicare al procedimento di esecuzione le disposizioni dettate in tema di assenza che, nell'ambito del giudizio di cognizione, sono finalizzate ad assicurare l'effettiva conoscenza del procedimento. È, infatti, diverso il campo di applicazione degli artt. 420 e segg. cod. proc. pen. perché tali disposizioni, per la parte che qui interessa, riguardano il diverso tema della effettiva conoscenza dell'accusa che il giudice è chiamato a verificare non solo mediante il controllo della regolarità formale della citazione a giudizio, ma piuttosto accertando che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell'accusa a suo carico o a tale conoscenza si sia volontariamente sottratto (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420). Piuttosto, nel procedimento esecutivo si discute di vicende successive alla formazione del giudicato, che si fonda sull'effettiva conoscenza dell'accusa, non essendo esperibile l'incidente di esecuzione e, ove decorso il termine perentorio previsto, il rimedio straordinario della rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01 e - 02) ovvero, in caso di giudizio contumaciale, la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Difetta, pertanto, nel procedimento di esecuzione il requisito essenziale previsto dalle disposizioni dettate in tema di udienza preliminare che concerne la verifica dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato dell'accusa formulata nei suoi confronti nel relativo procedimento di cognizione, sicché viene meno il presupposto logico dell'applicazione della sospensione del procedimento ex art. 420-quater cod. proc. pen. 4.3. Non è di ostacolo alla conclusione dianzi raggiunta, né si può ravvisare un contrasto o conflitto giurisprudenziale sul punto, quella giurisprudenza di legittimità che ha recentemente ammesso una limitata applicazione, nel procedimento di esecuzione, di alcune disposizioni previste dagli artt. 420 e segg. cod. proc. pen., con particolare riferimento all'impedimento del difensore per concomitante impegno professionale (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020 - dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058; Sez. 1, n. 18304 del 14/02/2020, Viserta, Rv. 279187), estendendo alla fase esecutiva i principi già affermati per il procedimento di sorveglianza nel quale l'impegno professionale (ex multis Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725) e l'impedimento per motivi di salute (Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310) sono stati recentemente riconosciuti come legittime cause di rinvio, così mutando il proprio precedente orientamento di segno contrario (ex multis Sez. 1, n. 32955 del 13/03/2002, Scarlino, Rv. 222236). Tale condivisibile estensione della previsione del rinvio dell'udienza camerale di esecuzione a causa del legittimo impedimento del difensore non può essere presa a spunto per giustificare l'indiscriminata estensione al procedimento di esecuzione di tutte quelle previsioni che governano l'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di merito perché diverso è il presupposto della notificazione degli avvisi di fissazione del procedimento di esecuzione che attiene alla possibilità di partecipazione all'udienza camerale e non già alla conoscenza, da parte del condannato, dell'accusa formulata a suo carico che risulta, del resto, già consacrata in una decisione irrevocabile. Osta, del resto, all'indiscriminata estensione all'imputato (rectius: al condannato) di tutte le disposizioni che riguardano la citazione nel giudizio di merito, e, in particolare, della sospensione di esso in attesa che l'atto introduttivo gli sia notificato a mani ex artt. 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen., la decisiva considerazione che nel procedimento di esecuzione la presenza del condannato è eventuale, tanto che «è sentito personalmente» se ne fa richiesta, e «l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero», sulla base di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile della quale egli ha avuto effettiva conoscenza o avverso la quale non ha esperito i rimedi accordati dall'ordinamento per garantirla. 3. È, invece, fondata la questione della rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup., alla luce dell'intervento del giudice 4 delle leggi (sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost., degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del dl. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), i quali unificano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti". La Corte ha precisato che le norme impugnate, introdotte in sede di conversione, violano l'indicato parametro costituzionale per difetto di omogeneità e, quindi, di nesso funzionale con le disposizioni del decreto-legge, così discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale sui limiti di emendabilità del provvedimento d'urgenza da parte della legge di conversione. In difetto del necessario legame logico-giuridico, richiesto dall'art. 77, secondo comma, Cost., i censurati artt. 4-bis e 4-vicies ter devono pertanto ritenersi adottati in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione. La Corte costituzionale ha anche precisato che a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), i quali unificano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti", tornano a ricevere applicazione l'art. 73 del medesimo d.P.R. e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente alle modifiche apportate con le disposizioni impugnate. Gli effetti in malam partem connessi al più grave trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le c.d. "droghe pesanti", che trova applicazione per effetto della riviviscenza della precedente disciplina, non precludono l'esame nel merito della questione, atteso che la decisione della Corte non fa altro che rimuovere gli ostacoli all'applicazione di una disciplina stabilita dal legislatore, senza configurare nuove norme penali. Quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica l'applicazione della norma penale più favorevole al reo. La Corte ha anche richiamato, sugli effetti della caducazione di norme legislative emanate in difetto di delega, nel senso dell'applicazione della normativa precedente come conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, le sentenze n. 5/2014 e n. 162/2012. 3.1. Ciò premesso, è errata in diritto l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo la quale si verificherebbe un fenomeno di successione di leggi regolato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen., perché la successiva modifica del trattamento sanzionatorio introdotta dal DL n. 143 del 2013 sarebbe intervenuta dopo la formazione del giudicato. Si tratta di una affermazione che non può essere condivisa in quanto non deve farsi applicazione della sanzione più favorevole introdotta dal DL n. 143 del 2013, ma piuttosto di verificare la compatibilità costituzionale del trattamento sanzionatorio irrogato sotto il vigore della disposizione dichiarata incostituzionale che ha sensibilmente modificato la forbice edittale per le droghe leggere. Questa era, in effetti, la richiesta del pubblico ministero, sulla quale insiste il ricorrente, alla quale il giudice dell'esecuzione ha fornito una risposta stravagante e comunque errata. 3.2. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio della sentenza del Tribunale di Ancona in data 21 febbraio 2012, in quanto irrogato sulla base di una disposizione sanzionatoria dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su