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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 36413/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 18596-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, rappresentato e difeso da se medesimo, ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 140, NAPOLI; - intimato - avverso la sentenza n. 9842/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 5/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. n. 18569/2020.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che, dato atto del pagamento in corso di causa dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo da lui opposto, revocava il decreto e lo condannava al pagamento delle spese del procedimento monitorio, confermava il capo della sentenza impugnato di condanna dell'opponente alle spese di lite di primo grado e condannava il condomino opposto di via Manzoni n. 140 di Napoli a pagare all'appellante la metà delle spese del secondo grado, che per il resto compensava; il condomino di via Manzoni n. 140 di Napoli non ha svolto attività difensiva; il ricorrente ha depositato memoria, in cui ha insistito nelle censure sollevate nel ricorso ed ha eccepito il difetto di legittimazione dell'amministratore condominiale nel conferire il mandato per il ricorso monitorio.

Considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia omessa motivazione sulla cessazione della materia del contendere o inesistenza della materia del contendere, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, 1173, 1321, 1324, 1325, 1326, 1334, 1343, 1346 cod. civ. e dell'art. 63 disp. att. cod. civ., degli artt. 112, 113, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 111 Cost, lamentando che il giudice di appello non abbia rilevato che il provvedimento monitorio era stato emesso in assenza di titolo, atteso che la delibera su cui il condominio opposto fondava la propria pretesa non era stata previamente comunicata al condomino ingiunto; il motivo, di non facile intellegibilità a causa della sua esposizione, è comunque infondato, in quanto l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il vizio dedotto dall'opponente, consistente nella mancata comunicazione al Monteleone del verbale assembleare sulla base del quale il condominio aveva agito in via monitoria, " non configura nemmeno astrattamente motivo di inesistenza o nullità della delibera ", appare corretta, atteso che la comunicazione del verbale dell'assemblea condominiale è R.G. n. 18569/2020. prevista dall'art. 1137 cod. civ., per i soli condomini assenti, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ma non integra un requisito di esistenza o validità dell'atto deliberativo; essendo la questione sollevata di mero diritto, non è configurabile il dedotto vizio di motivazione, per avere la sentenza di appello richiamato sul punto le ragioni esposte dal giudice di primo grado; con riguardo alla affermazione in motivazione da parte del Tribunale circa l'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto del pagamento del credito in corso di giudizio, la stessa non integra alcun vizio della sentenza, non essendosi tale affermazione tradotta in alcuna statuizione, avendo il Tribunale correttamente delibato nel dispositivo la revoca del decreto ingiuntivo e non la cessata materia del contendere, in conformità all'orientamento di questa Corte secondo cui, estendendosi l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo all'accertamento dell'esistenza del credito vantato dall'ingiungente, deve tenersi conto nel relativo giudizio della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e quindi dei pagamenti intervenuti in corso di causa, disponendo in tal caso la revoca del decreto ingiuntivo ( Cass. n. 21432 del 2011; Cass. n. 13085 del 2008 ); con il secondo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.88, 91, 92, 96, 112 , 113 cod. proc. civ., dell'art. 118 relative disposizioni di attuazione, e dell'art. 111 Cost., il ricorrente si duole della sua condanna alle spese del procedimento monitorio, di quelle di primo grado e della compensazione per metà delle spese del giudizio di appello, sostenendo che sulla scorta del principio della soccombenza virtuale il Tribunale avrebbe dovuto condannare il condominio, attesa la fondatezza delle ragioni da lui esposte nell'atto di citazione in opposizione; anche il secondo motivo è infondato, atteso che la condanna alle spese dell'opponente trova causa e ragione nella statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato infondata la sua opposizione, con riguardo in particolare alla denunziata inesistenza del credito per omessa comunicazione del verbale assembleare, tenuto conto che la revoca del decreto ingiuntivo ha trovato R.G. n. 18569/2020. come unica giustificazione il pagamento nel corso del giudizio della somma per capitale portata dall'ingiunzione ( Cass. n. 8428 del 2014 ); l'ulteriore censura di difetto di legittimazione dell'amministrazione nel rilascio della procura alle liti ai fini della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo è inammissibile, in quanto proposta per la prima volta con la memoria nel presente grado di giudizio; il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.; nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, non avendo il condominio intimato svolto attività difensiva, mentre deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 18596-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, rappresentato e difeso da se medesimo, ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 140, NAPOLI; - intimato - avverso la sentenza n. 9842/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 5/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 18569/2020. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che, dato atto del pagamento in corso di causa dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo da lui opposto, revocava il decreto e lo condannava al pagamento delle spese del procedimento monitorio, confermava il capo della sentenza impugnato di condanna dell'opponente alle spese di lite di primo grado e condannava il condomino opposto di via Manzoni n. 140 di Napoli a pagare all'appellante la metà delle spese del secondo grado, che per il resto compensava; il condomino di via Manzoni n. 140 di Napoli non ha svolto attività difensiva; il ricorrente ha depositato memoria, in cui ha insistito nelle censure sollevate nel ricorso ed ha eccepito il difetto di legittimazione dell'amministratore condominiale nel conferire il mandato per il ricorso monitorio. Considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia omessa motivazione sulla cessazione della materia del contendere o inesistenza della materia del contendere, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, 1173, 1321, 1324, 1325, 1326, 1334, 1343, 1346 cod. civ. e dell'art. 63 disp. att. cod. civ., degli artt. 112, 113, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 111 Cost, lamentando che il giudice di appello non abbia rilevato che il provvedimento monitorio era stato emesso in assenza di titolo, atteso che la delibera su cui il condominio opposto fondava la propria pretesa non era stata previamente comunicata al condomino ingiunto; il motivo, di non facile intellegibilità a causa della sua esposizione, è comunque infondato, in quanto l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il vizio dedotto dall'opponente, consistente nella mancata comunicazione al Monteleone del verbale assembleare sulla base del quale il condominio aveva agito in via monitoria, " non configura nemmeno astrattamente motivo di inesistenza o nullità della delibera ", appare corretta, atteso che la comunicazione del verbale dell'assemblea condominiale è R.G. n. 18569/2020. prevista dall'art. 1137 cod. civ., per i soli condomini assenti, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ma non integra un requisito di esistenza o validità dell'atto deliberativo; essendo la questione sollevata di mero diritto, non è configurabile il dedotto vizio di motivazione, per avere la sentenza di appello richiamato sul punto le ragioni esposte dal giudice di primo grado; con riguardo alla affermazione in motivazione da parte del Tribunale circa l'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto del pagamento del credito in corso di giudizio, la stessa non integra alcun vizio della sentenza, non essendosi tale affermazione tradotta in alcuna statuizione, avendo il Tribunale correttamente delibato nel dispositivo la revoca del decreto ingiuntivo e non la cessata materia del contendere, in conformità all'orientamento di questa Corte secondo cui, estendendosi l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo all'accertamento dell'esistenza del credito vantato dall'ingiungente, deve tenersi conto nel relativo giudizio della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e quindi dei pagamenti intervenuti in corso di causa, disponendo in tal caso la revoca del decreto ingiuntivo ( Cass. n. 21432 del 2011; Cass. n. 13085 del 2008 ); con il secondo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.88, 91, 92, 96, 112 , 113 cod. proc. civ., dell'art. 118 relative disposizioni di attuazione, e dell'art. 111 Cost., il ricorrente si duole della sua condanna alle spese del procedimento monitorio, di quelle di primo grado e della compensazione per metà delle spese del giudizio di appello, sostenendo che sulla scorta del principio della soccombenza virtuale il Tribunale avrebbe dovuto condannare il condominio, attesa la fondatezza delle ragioni da lui esposte nell'atto di citazione in opposizione; anche il secondo motivo è infondato, atteso che la condanna alle spese dell'opponente trova causa e ragione nella statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato infondata la sua opposizione, con riguardo in particolare alla denunziata inesistenza del credito per omessa comunicazione del verbale assembleare, tenuto conto che la revoca del decreto ingiuntivo ha trovato R.G. n. 18569/2020. come unica giustificazione il pagamento nel corso del giudizio della somma per capitale portata dall'ingiunzione ( Cass. n. 8428 del 2014 ); l'ulteriore censura di difetto di legittimazione dell'amministrazione nel rilascio della procura alle liti ai fini della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo è inammissibile, in quanto proposta per la prima volta con la memoria nel presente grado di giudizio; il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.; nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, non avendo il condominio intimato svolto attività difensiva, mentre deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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