CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA iij-G-ZLLIù-+r-e4A Sul ricorso iscritto al numero 6945 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Cernaia n. 43; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5800/10/2020, depositata in data 28 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 387/03/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di fornitura di software e consulenza in materia di informatica, avverso l'avviso di accertamento n. TYX03A700201 con il quale l'Ufficio, ex art. 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, aveva contestato nei confronti di quest'ultima, un maggiore reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2007, in applicazione degli studi di settore; - la CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento tributario effettuato sulla base degli studi di settore, "essendo stato svolto il previo contraddittorio ma non avendo provato la società elementi tali da fare ritenere inapplicabile al caso specifico lo studio di settore"; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; - ricorrono i presupposti per la chiesta sospensione; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione tributaria. C