CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 25176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cassa Italiana di Previdenza ed [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.437/2021 depositatail 01/06/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 29609/2021Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 25176/2026Data pubblicazione 10/09/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le particostituite stante la recente definizione della materia controversa da partedelle sezioni unite di questa Corte; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 09/09/2026